Uso legittimo del proprio cognome coincidente con marchio altrui

USO LEGITTIMO DEL PROPRIO COGNOME COINCIDENTE CON UN MARCHIO ALTRUI LEX AROUND ME MILANO

Uso legittimo del proprio cognome coincidente con marchio altrui

L’uso del cognome per contraddistinguere la propria attività, coincidente con il marchio appartenente a un diverso soggetto, è legittimo se conforme alla correttezza professionale, ossia qualora l’utilizzo avvenga per fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte e a solo fine pubblicitario, come tale finalizzato esclusivamente a contraddistinguere presso il pubblico i servizi resi mediante l’impiego di un determinato cognome.

In particolare l’uso del cognome deve essere considerato legittimo se:

  • è caratterizzato da modalità grafiche che prevedano l’uso di caratteri di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello delle altre parole che necessariamente devono essere presenti
  • il patronimico non risulti evidenziato mediante segni distintivi quali l’utilizzo del grassetto o di colorazioni particolari
  • il patronimico occupi una parte minoritaria della denominazione
  • il patronimico sia accompagnato dalla presenza di altri elementi testuali quali “by” o “di”, che siano chiaramente e univocamente idonei a indicare la provenienza dei servizi dalla specifica persona a cui il patronimico si riferisce
  • il patronimico sia completo del nome e del cognome, se l’utilizzo di entrambi sia maggiormente idonea a evitare confusione

Sentenza n.2824/2016 del 18 maggio 2016 Tribunale di Torino.

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