
Uso legittimo del proprio cognome coincidente con marchio altrui
L’uso del cognome per contraddistinguere la propria attività, coincidente con il marchio appartenente a un diverso soggetto, è legittimo se conforme alla correttezza professionale, ossia qualora l’utilizzo avvenga per fini meramente identificativi/distintivi dell’autore delle prestazioni svolte e a solo fine pubblicitario, come tale finalizzato esclusivamente a contraddistinguere presso il pubblico i servizi resi mediante l’impiego di un determinato cognome.
In particolare l’uso del cognome deve essere considerato legittimo se:
- è caratterizzato da modalità grafiche che prevedano l’uso di caratteri di dimensioni uguali o inferiori rispetto a quello delle altre parole che necessariamente devono essere presenti
- il patronimico non risulti evidenziato mediante segni distintivi quali l’utilizzo del grassetto o di colorazioni particolari
- il patronimico occupi una parte minoritaria della denominazione
- il patronimico sia accompagnato dalla presenza di altri elementi testuali quali “by” o “di”, che siano chiaramente e univocamente idonei a indicare la provenienza dei servizi dalla specifica persona a cui il patronimico si riferisce
- il patronimico sia completo del nome e del cognome, se l’utilizzo di entrambi sia maggiormente idonea a evitare confusione
Sentenza n.2824/2016 del 18 maggio 2016 Tribunale di Torino.