Una ricetta d’autore

UNA RICETTA D AUTORE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Una ricetta d’autore

Gualtiero Marchesi, fondatore della nuova cucina italiana, disse:
“Mi ha sempre affascinato il processo creativo: l’accostamento di sapori, l’abbinamento delle forme.”

Nelle sue parole è racchiuso l’emblema della creatività di un artista, ma anche quello che per la legge italiana può essere oggetto di tutela. Secondo le fattispecie del diritto d’autore e della proprietà industriale.

Questa creatività può essere tutelata? Cosa rende una ricetta proteggibile?

Per rispondere è necessario creare un trait d’union tra il Codice Civile, La legge sul Diritto d’Autore e il Codice della Proprietà Industriale.

Ognuna di queste tre norme, anche se prese singolarmente, presenta i tratti caratterizzanti della protezione delle opere di ingegno.

Analizzandole singolarmente possiamo individuare:

Art. 2575 Codice Civile (Oggetto del diritto)

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 1 della legge 633 del 1941. (Opere protette)

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art 45 D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Oggetto di brevetto)

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.

Le prime due sono prettamente legate al diritto d’autore. La norma del codice civile non fa altro che ripercorrere il contenuto dell’art 1 della Legge 633, evidenziando cosa è identificabile come “oggetto” del diritto d’autore.

Da una prima lettura potremmo escludere che le ricette rientrino nel novero delle opere tutelabili. In quanto, seppur non tassativo, l’elenco presente all’art 2 della legge sul diritto d’autore non fa alcun riferimento a questa categoria di “creatività”.

Eppure non possiamo fare a meno di ritenere frutto di estro creativo la realizzazione di un piatto.

Estro che trova la sua massima realizzazione nella composizione, negli accostamenti e nell’unione di sapori e forme degli alimenti che lo compongono.

La creazione dello chef può essere definita quasi “sensoriale”. Perché, almeno 3 dei nostri sensi sono chiamati ad elaborare quello che ci viene presentato e a valutarlo secondo un criterio del tutto “soggettivo”.

Primo fra tutti la vista, con cui osserviamo la portata “costruita” nel suo insieme di colori. Poi l’olfatto, che ne identifica gli odori. Infine il gusto, che ci fa scoprire sapori molto spesso inaspettati e reinterpretati dall’autore.

Questo rende la creazione culinaria qualcosa di molto vicino a un’opera d’arte, se si percepisce la stessa come un derivato dalla creatività di un artista.

Cosa potremmo quindi tutelare di quest’opera d’arte, pur non essendo la stessa ricompresa nel novero delle possibili tutele autoriali?

Quello che è necessario ricordare è che può essere tutelato tutto quello che ha in sé la caratteristica della “creatività manifesta”.

Potremmo portare l’esempio dell’elenco degli ingredienti necessari per una ricetta che non presenta alcun elemento estroso. Fermo restando che lo stesso, associato alla preparazione della ricetta, con il proprio apporto personale (es. una video ricetta, un ricettario), può essere protetta in base alla disciplina del diritto d’autore.

Potremmo anche trattare l’aspetto della brevettabilità di una ricetta.

La stessa si realizza solo qualora sia possibile risolvere un problema tecnico legato, ad esempio, alla cottura con un risparmio di tempi, alla conservazione degli alimenti o alla digeribilità di un alimento.

Inoltre la stessa deve trovare riscontro nella applicabilità industriale.

Il che vuol dire che deve esserci la possibilità di riprodurre industrialmente quella ricetta a prescindere dalla bravura del cuoco, facendo venir meno il fulcro della professione culinaria e la creatività.

Infine l’ultima delle ipotesi è quella legata alla tutela del design. Quindi all’estetica di quel prodotto, che ci porta a percorrere una linea di confine labile tra il diritto d’autore e la tutela estetica del design.

Nel caso si voglia attribuire la tutela autoriale al piatto come composizione finale, è necessario riscontrare un “valore” artistico nella creazione.

Nel caso del design sarebbe tutelato l’oggetto finale della creazione ma non la combinazione degli elementi “alimentari” in quanto tali e, quindi, valutati nella loro accezione olfattiva e gustativa.

Un caso noto di tutela del piatto, nella sua realizzazione finale tramite il design, è quella intrapresa dallo Chef Marchesi per il suo “riso, oro e zafferano”.

Si tratta di un risotto allo zafferano presentato su un piatto tondo di colore nero, arricchito da una foglia di oro a uso alimentare.

“La primissima versione di riso, oro e zafferano utilizzava un piatto bianco ed era incompleta.Così, invece, è perfetta come un sigillo, una medaglia, un quadro.
A dirla tutta, mancherebbe solo di brevettarla!”

Gualtiero Marchesi – dicembre 2017

 

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