Un edificio è soggetto a copyright?

UN EDIFICIO E SOGGETTO A COPYRIGHT AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Un edificio è soggetto a copyright?

Dipende se ha evidenti profili architettonici e urbanistici. E lo stesso vale per la riproduzione fotografica.

Ma le cose si complicano con le varianti al progetto.

Le opere e i progetti di architettura sono tutelati dal diritto d’autore:

  • in ambito nazionale dalla legge n. 633/41
  • in ambito internazionale dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche.

La protezione sussiste a condizione che i progetti siano dotati di creatività e originalità.

Di norma si esclude la creatività quando si è in presenza di forme derivate solo dalla funzione dell’opera da realizzare. Quindi il risultato formale deve essere svincolato dalla soluzione di un problema tecnico-funzionale.

E’, quindi, tutelabile dal diritto d’autore un progetto preliminare con evidenti profili architettonici e urbanistici. Oppure un’opera di ristrutturazione, riattivazione e consolidamento di uno stabile che abbia un seppur minimo grado di creatività.

Sfruttamento economico

L’autore dell’opera architettonica e del progetto è titolare dei diritti di sfruttamento economico e dei diritti morali dell’opera, al pari degli altri autori di opere dell’ingegno umano.

Se il progetto è realizzato in collaborazione oppure con il contributo indistinguibile di più persone, i diritti appartengono in comunione a tutti i coautori. E in un settore in cui il lavoro in gruppo è la regola questo principio ha notevoli implicazioni.

Diritto patrimoniale

Ogni forma di sfruttamento economico deve essere autorizzata dall’autore.

Un esempio?

La riproduzione fotografica dell’opera o la successiva pubblicazione su riviste, cataloghi o anche online deve essere espressamente autorizzata. In caso contrario sussiste una lesione dei diritti di esclusiva.

Diritti morali e modificabilità dell’opera

Nelle opere di architettura l’autore non può opporsi alle modifiche che si rendono necessarie nel corso della realizzazione o all’opera già realizzata.

Ma se all’opera è riconosciuto un importante carattere artistico, spettano all’autore lo studio e l’attuazione delle modifiche.

Sotto tale profilo si apre il problema delle varianti al progetto richieste dal committente.

Quale interesse prevale?

Quello dell’architetto all’integrità artistica della propria creazione. Oppure quello del committente a vedere soddisfatto il proprio gusto personale nel limite del preventivo in fase di progettazione?

In questi casi i Giudici hanno più volte affermato che il progettista non si può opporre alle modifiche del progetto necessarie per ricondurre il costo dell’opera nei limiti della spesa che il committente aveva indicato di voler sostenere.

La  protezione riguarda anche la riproduzione dell’opera, che l’autore ha il diritto di vietare o di autorizzare solo dietro compenso.

Un’altra problematica importante riguarda la “ripresa” con varianti dell’opera.

Se l’opera sulla quale si interviene è protetta, l’esclusiva comprende anche le sue elaborazioni. Ossia le varianti che conservino comunque gli elementi espressivi dell’opera originaria.

È invece consentito prendere “spunto” dalle opere preesistenti per realizzarne di nuove, magari riprendendo lo “stile”.

La categoria delle opere derivate non esiste rispetto al design registrato.  O a quello non registrato, che ha una protezione solo triennale. Mentre gli effetti della registrazione, se viene rinnovata possono arrivare a venticinque anni complessivi.

Qui, infatti, il criterio è sempre quello dell’impressione generale: se la nuova opera produce un’impressione generale diversa da quella suscitata dalle opere preesistenti è considerata meritevole di tutela. Ed è esclusa dall’ambito di protezione di tali opere anteriori.

Ciò che è richiesto è una differenza visibile e in grado di incidere sulle caratteristiche dominanti del modello.

Il diritto morale d’autore

La norma di riferimento (art. 20 legge sul diritto d’autore) vieta sotto le modifiche che possono essere pregiudizievoli all’onore e alla reputazione dell’autore.

La norma, proprio con specifico riferimento alle opere dell’architettura, prevede la facoltà per il committente di apportare le modifiche che “si rendessero necessarie”. Intendendo come tali quelle imposte da ragioni tecniche, giuridiche e anche economiche.

L’art. 22, comma 2 della Legge sul diritto d’autore stabilisce anche che “l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”.

Questa norma è stata letta da una parte della dottrina come fondata su un implicito riconoscimento da parte dell’autore della non lesività rispetto al proprio onore e alla propria reputazione delle modifiche approvate.

Tuttavia fuori di queste ipotesi lo spazio la possibilità per l’autore di opporsi anche a modifiche di opere già realizzate e che le stravolgano, esiste.

 

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