Un E-commerce leale

UN E COMMERCE LEALE LEX AROUND ME MILANO

Un E-commerce leale

Nella tua attività di vendita non devi spingere il tuo cliente ad acquistare beni o servizi che non ha richiesto. Magari facendogli credere di doverli acquistare per il solo fatto di averli ricevuti o di non averli restituiti.

La fornitura non richiesta

Ovviamente non è vietata la fornitura di omaggi e campioni inviati a fini promozionali e gratuiti.

In questo caso, infatti, venendo a mancare la richiesta di pagamento non c’è la fattispecie illecita.

In caso di fornitura non richiesta il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento né alla restituzione del prodotto ricevuto.

Il consumatore non è nemmeno tenuto a provvedere alla custodia del bene.

Nel caso in cui abbia effettuato il pagamento può chiedere il rimborso e il risarcimento dei danni, non solo per il pregiudizio patrimoniale ma anche per l’indebita intromissione nella propria libertà personale.

Nemmeno la mancata risposta del consumatore alla richiesta di pagamento o di restituzione del prodotto può essere considerata come accettazione della proposta.

E’ infatti sempre necessaria un’espressa manifestazione di volontà.

La fornitura diversa da quella richiesta

E’ evidente che senza il consenso dell’acquirente non puoi sostituire l’originaria fornitura pattuita con un’altra, nemmeno se di valore e qualità equivalenti o superiori.

La previsione serve a evitare che si possa modificare il contenuto dell’accordo raggiunto a discapito dell’acquirente.

E le conseguenze?

L’AGCM, d’ufficio o su istanza di un soggetto o di un’organizzazione che ne abbia interesse, interrompe la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti, applicando le sanzioni previste.

E’ il professionista che deve essere in grado di dimostrare che non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori.

Se la pratica è considerata scorretta, l’AGCM ne vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata.

Con lo stesso provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

Il ravvedimento operoso

Quando la gravità della condotta non è manifesta, l’Autorità può anche chiedere di interrompere la diffusione della pratica sleale oppure di modificarla in modo da eliminare i profili di illegittimità “in cambio” della chiusura dell’istruzione.

Il ravvedimento può diventare vincolante il professionista, che può definire il procedimento senza l’accertamento dell’infrazione

Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti l’AGCM, nell’adottare i provvedimenti, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.

Sei interessato ad approfondire tutti gli aspetti giuridici delle condotte sleali e le sanzioni leggi il mio Post “Il Codice del Consumo dalla parte dell’azienda. Le pratiche commerciali scorrette” e poi contattami.

 

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