Un contratto, una garanzia

UN CONTRATTO UNA GARANZIA AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Un contratto, una garanzia

È buona prassi inserire sempre nel contratto una clausola che chiarisca le garanzie e i loro limiti.

In caso di compravendita, il codice civile prevede diverse norme sulla garanzia da vizi del prodotto.

Le norme in materia sono in gran parte derogabili e, quindi, le parti possono liberamente disciplinare la materia.

Se il contratto non prevede nulla si applica il codice civile.

Tra le due ipotesi, vizi che rendono il bene inidoneo all’uso a cui è destinato o vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore esiste una distinzione netta.

La prima ipotesi (inidoneità all’uso) si riferisce a difetti strutturali (es. un motore costruito male che non riesce a funzionare).

La seconda ipotesi (diminuzione apprezzabile del valore) comprende quelle deficienze che rendono la cosa soltanto meno idonea all’uso cui è destinata (es. scarpe di un colore totalmente diverso da quello richiesto).

La garanzia è esclusa ex lege se:

  • i vizi non sono occulti, ossia se al momento della conclusione del contratto, il compratore
conosceva i vizi o questi erano comunque facilmente riconoscibili salvo, in questo caso,
 che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi;
  • i vizi non sono preesistenti alla vendita né possono derivare da cause preesistenti alla
vendita.

In caso di vizi dei beni venduti il codice civile prevede la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

La sostituzione o la riparazione non sono previste ma possono, eventualmente, formare oggetto di una garanzia espressamente prestata dal venditore.

In tema di vizi di beni venduti è ammessa l’esclusione convenzionale della garanzia oppure una modifica dei suoi effetti, sia in aumento che in diminuzione.

Tale esclusione non è ammessa quando il venditore abbia in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

E’, comunque, sempre opportuno procedere con la doppia sottoscrizione della clausola di esclusione convenzionale della garanzia.

E se i beni sono destinati al consumatore?

Il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo – prevede per legge una garanzia di due anni a favore del consumatore per i beni mobili acquistati.

Sono nulli i patti contrari a danno del consumatore. Al contrario, sono valide eventuali garanzie maggiori fornite dal produttore o dal venditore.

Il consumatore deve sempre e comunque rivolgersi al venditore quanto è l’unico soggetto con cui ha instaurato un rapporto di compravendita.

Ma il venditore – che in base alla garanzia legale abbia dovuto rimborsare il consumatore, oppure sostituirgli o riparargli il bene venduto – ha diritto di rivalersi verso i precedenti venditori o verso il produttore?

Certamente sì, ma solo se non è stato diversamente pattuito nel contratto.

In quel caso, infatti, il venditore finale ha diritto ad effettuare azione di regresso per difetti a lui non imputabili.

In caso di difetto di conformità imputabile a un’azione o a un’omissione del produttore, di un precedente venditore della stessa catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, il venditore ha il diritto di agire in rivalsa contro il responsabile.

Il termine è di un anno dal momento in cui il venditore ha soddisfatto le richieste del consumatore.

Il diritto di regresso riguarda solo le spese sostenute verso il consumatore e non, quindi, gli ulteriori eventuali danni del venditore.

Tale diritto di regresso può essere eliminato da patto contrario o da rinuncia del venditore, che per ovvi motivi probatori è opportuno risulti da atto scritto.

Si consiglia di stipulare comunque una clausola “equa” tra le parti, soprattutto se appare verosimile che i prodotti presentino un difetto di fabbricazione.

Un esempio:

Nel caso il venditore debba in qualsiasi modo indennizzare l’acquirente, ai sensi dell’ art. 130 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per difetti di conformità relativi ai beni forniti dal produttore e oggetto del presente contratto, il venditore rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione di regresso nei confronti del produttore (o del/dei precedenti responsabili della catena distributiva) in conformità all’art. 131 del medesimo Decreto.

Il produttore si impegna a ritirare a propria cura e spese il lotto di prodotti venduti col presente contratto, sostituendoli con altro lotto di identica o superiore qualità, qualora il venditore debba indennizzare il/gli acquirente/i per più di n. ___ prodotti non conformi e appartenenti a tale lotto.

Nessun altro indennizzo o risarcimento di danno di alcun tipo sarà dovuto dal produttore al venditore.

Anche in questo caso, la relativa clausola deve avere doppia sottoscrizione.

 

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