Start up innovative: costituzione senza Notaio

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Start up innovative: costituzione senza Notaio

Start up innovative: il Decreto ministeriale approvato lo scorso 19 febbraio dal Ministero dello sviluppo economico permetterà alle start up innovative, elencate dall’art. 25 D.L. n. 179/2012  di costituirsi anche senza la consulenza di un notaio.

La scrittura degli atti di costituzione e la loro eventuale modifica potranno essere redatti direttamente dai soci della start up.

Sarà necessario solo compilare un apposito modello e firmarlo digitalmente (senza nessuna autentica delle sottoscrizioni), oppure avvalersi dell’Ufficio del Registro delle imprese che autenticherà le sottoscrizioni e procederà in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Il modello e la modulistica per la trasmissione e iscrizione al Registro delle Imprese, direttamente compilabile online, verranno diffusi a breve e saranno riservati alla costituzione di Start up aventi la forma di società a responsabilità limitata non semplificate.

Possono avvalersi di questa semplificazione tutte le società a responsabilità limitata aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La procedura di sottoscrizione dovrà concludersi entro 10 giorni dal momento della prima firm e non è richiesta alcuna autentica delle sottoscrizioni. Nei venti giorni successivi all’ultima firma l’atto dovrà essere presentato per l’iscrizione al Registro delle Imprese che verificherà la sua conformità al modello standard e la validità delle sottoscrizioni.

In caso di esito positivo delle verifiche l’atto verrà prima provvisoriamente iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese per poi passare a quello speciale.

 

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