Siti web e diritto d’autore

LEX AROUND ME SITI WEB E DIRITTO AUTORE

Siti web e diritto d’autore

Un aspetto importante in materia di diritto d’autore è la tutela riconosciuta a siti internet, nomi a dominio e link.

I siti web sono protetti dal diritto d’autore?

Esiste una tutela giuridica dei nomi a dominio? Sono legittimi il linking, il deep linking e il framing? È possibile realizzare una rassegna stampa online?

Siti web

La qualificazione giuridica di un sito internet è ancora oggi incerta.

Secondo un primo orientamento, il sito internet sarebbe equiparabile a una banca dati, consistendo in una serie di informazioni, dati e contenuti (suoni, immagini, ecc…) organizzati dal gestore del sito. E resi disponibili per mezzo di una rete di link ipertestuali attraverso i quali gli utenti sono in grado di accedere alle singole parti del sito.

In base a tale interpretazione, fatto salvo il diritto degli autori sui singoli contenuti eventualmente incorporati all’interno del sito (un’immagine, un testo, una composizione musicale, ecc…) al soggetto che raccoglie, organizza e rende consultabili i contenuti, la legge conferirebbe un diritto esclusivo sulle operazioni di estrazione e reimpiego dei contenuti del sito medesimo.

La durata di tale protezione è di 15 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.

Secondo un’altra tesi, il sito internet andrebbe inquadrato nell’ambito delle opere collettive o composte, rappresentando l’unione di più opere o parti di opere provenienti da autori diversi. Più in particolare, l’opera sarà collettiva se esiste un soggetto che funge da coordinatore dell’intero sito – generalmente il titolare del sito – mentre negli altri casi l’opera avrà natura composta.

Nell’opera collettiva il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa – quindi al titolare del sito – fatto salvo il diritto dei singoli autori di utilizzare la propria opera separatamente, osservandoti accordi raggiunti con l’editore.

È, peraltro, frequente la prassi per cui gli autori di singole parti del sito cedono al titolare del sito i relativi diritti di utilizzazione economica. Ad es. gli sviluppatori del sito che cedono al committente i diritti sul software e sulle parti grafiche create in esecuzione dell’incarico ricevuto.

Il collaboratore di opera collettiva, che non sia rivista o giornale, ha inoltre diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso.

In ogni caso, chiunque voglia riprodurre, in tutto o in parte, il contenuto di un sito internet, è tenuto a ottenere l’autorizzazione preventiva da parte di tutti gli autori che vantino diritti su quei contenuti – a meno che tali diritti non siano stati ceduti al gestore del sito – nonché del gestore del sito in quanto titolare dell’opera collettiva realizzata attraverso il contributo di più autori.

Nomi a dominio per i siti web

Da un punto di vista strettamente tecnico il nome a dominio consiste in una sequenza alfanumerica associata all’indirizzo IP a 10 cifre che in rete identifica il computer o il server su cui è ospitato il sito internet.

Considerato che per ognuno di noi è più semplice ricordare un nome rispetto a una mera sequenza numerica, è stato ideato il cosiddetto sistema DNS – Domain Name System – che ha la funzione di associare ad ogni indirizzo IP una sequenza alfanumerica: il nome a dominio.

Per ottenere la registrazione di un nome a dominio occorre rivolgersi alle Registration Authority, che operano sulla base del principio “first come, first served”. Il nome a dominio, infatti, previo pagamento dei diritti di registrazione, viene assegnato automaticamente al soggetto che per primo ne faccia richiesta. Senza alcun tipo di verifica preliminare da parte dell’autorità circa la legittimità o meno della domanda di registrazione.

In passato è stata molto discussa la natura giuridica dei nomi a dominio.

Le tesi erano principalmente due:

  • la prima, muovendo dalla funzione tecnica dei nomi a dominio, li equiparava nella sostanza a indirizzi. Alla stregua di quelli che contraddistinguono la residenza di una persona ovvero la sede di una società
  • la seconda, invece, valorizzando l’aspetto del sempre maggiore utilizzo dei nomi a dominio nell’ambito delle attività commerciali dei gestori delle piattaforme, riconosceva agli indirizzi internet il valore di veri e propri segni distintivi dell’impresa.

A seguito della riforma del Codice della proprietà industriale, quest’ultima tesi ha prevalso.

Il legislatore ha quindi riconosciuto la funzione distintiva del nome a dominio e la conseguente meritevolezza di tutela.

Proprio in quanto segno distintivo, il nome a dominio può essere legittimamente registrato solo nella misura in cui non violi il diritto sui segni distintivi spettanti ad altri soggetti.

In particolare, la registrazione di un nome a dominio costituisce violazione della privativa se riproduce un marchio precedentemente registrato. Oppure identifica un sito commerciale relativo a prodotti o servizi identici o affini, creando confusione tra gli utenti.

Il titolare di un marchio rinomato può, inoltre, impedire l’uso di un nome a dominio per prodotti e servizi anche non affini. Laddove sussista un indebito vantaggio per il soggetto che lo ha registrato.

Nei giudizi di contraffazione, legittimato passivo è il soggetto che utilizza il sito nell’esercizio della propria attività di impresa, a prescindere dal fatto che il nome a dominio risulti eventualmente intestato ad altri.

Ogni volta si ritenga che un nome a dominio sia stato registrato in violazione di un proprio diritto, è possibile richiederne la riassegnazione rivolgendosi al Giudice oppure direttamente alla Registration Authority, con costi inferiori.

In quest’ultimo caso la domanda di riassegnazione dovrà essere accompagnata dalla prova del diritto che si assume leso (diritto al marchio, diritto al nome, ecc.).

Nonché della mala fede del soggetto che ha effettuato la registrazione. L’ipotesi classica è quella del cd. domain grabbing, in cui la registrazione avviene all’unico scopo di rivendere a caro prezzo il nome a dominio al soggetto realmente interessato al suo utilizzo. Per es. in quanto titolare di un marchio corrispondente.

Linking, deep linking e framing nei siti web

In linea generale il link rappresenta un collegamento ipertestuale tra due unità informative.

Nell’ambito del diritto d’autore, il link assume rilievo quando ha la funzione di collegare due diversi siti internet.

Al riguardo è possibile distinguere il linking, il deep linking e il framing.

Siti web e Linking

Il linking rappresenta la forma più soft di collegamento in quanto l’utente, cliccando su un link presente all’interno di un sito, viene rimandato alla home page di un altro sito internet. Generalmente tale forma di collegamento non pone particolari problemi da un punto di vista del diritto d’autore. E deve ritenersi senz’altro consentito ogniqualvolta il sito di destinazione non lo vieti espressamente.

Siti web e Deep linking

Più controversa è invece la pratica del cosiddetto deep linking in cui l’utente è rimandato non alla home page. Bensì direttamente alla pagina interna di un altro sito internet.

In alcuni casi, tale pratica è stata contestata da parte dei gestori dei siti di destinazione per ragioni di concorrenza sleale e indebito sfruttamento dei contenuti del sito. Il deep linking può provocare un danno al sito di destinazione sotto forma di minori introiti pubblicitari. In quanto l’utente, essendo reindirizzato direttamente alla pagina interna, non passa dalla home page del sito di destinazione. E, quindi, visualizza un numero inferiore di inserzioni pubblicitarie prima di accedere al contenuto di suo interesse).

Sti web e Framing

Un tipo particolare di link è il framing in cui un sito internet consente agli utenti di visualizzare il contenuto di un altro sito come se fosse proprio. Generalmente il contenuto linkato viene visualizzato all’interno di una cornice contraddistinta dagli elementi grafici del sito di partenza. In modo tale da dare all’utente l’impressione di essere rimasto sempre all’interno di quest’ultimo.

Il framing, se non espressamente consentito dal sito di destinazione, è considerato illecito nella misura in cui può rappresentare una forma di concorrenza sleale ovvero una violazione del diritto d’autore.

Di recente la giurisprudenza comunitaria si è occupata del caso in cui un link (non importa se nelle forme del linking, del deep linking o del framing) abbia direttamente come oggetto un’opera altrui tutelata dal diritto d’autore.

Secondo i giudici, quando un’opera è liberamente disponibile in rete senza particolari restrizioni o limitazioni di accesso, il link a quell’opera non costituisce una violazione del diritto d’autore in quanto difetta il requisito della comunicazione a un pubblico nuovo.

Per gli stessi motivi, i giudici hanno stabilito che è legittimo incorporare un video attraverso le funzioni di condivisione messe a disposizione in modo legale da una piattaforma (ad es. le funzioni di embedding – di inclusione – su YouTube o Spotify). Anche quando il contenuto incorporato sia stato originariamente pubblicato in violazione del diritto d’autore.

L’embedding non rappresenta un’utilizzazione diversa e distinta rispetto alla comunicazione al pubblico dell’opera sul sito di partenza. Per cui la responsabilità da violazione del diritto d’autore non si estende a cascata ai soggetti che successivamente incorporano quel contenuto attraverso le funzioni di condivisione della piattaforma.

Rassegna stampa online

Una rassegna stampa online consiste nella riproduzione per estratto del contenuto di articoli pubblicati su internet.

Al riguardo, in base alla Legge sul diritto d’autore, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera nonché la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione. Purché siano accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, del nome dell’autore, dell’editore e, in caso di traduzione, del traduttore, se tali informazioni sono presenti nell’opera riprodotta.

La realizzazione di una rassegna stampa online senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti e’ legittima avendo anche cura di:

  • limitarsi agli scopi di critica e discussione (la raccolta pubblicitaria effettuata tramite la rassegna stampa online esula quindi dall’eccezione prevista dalla legge);
  • non costituire una forma di concorrenza rispetto alla normale utilizzazione economica dell’opera riprodotta;
  • citare sempre la fonte, compreso il link di provenienza dell’opera

Il diritto d’autore nelle piattaforme UGC – User Generated Content

I contenuti di un sito internet possono essere creati, raccolti e organizzati dal gestore del sito internet. Oppure possono essere generati dagli utenti con materiale di propria creazione (video, foto, testi, recensioni, ecc…) o prodotto da terzi (la canzone di un artista, ecc…).

In quest’ultimo caso si parla di UGC, User Generated Content.

I contenuti generati dagli utenti che siano originali e allo stesso tempo raggiungano un livello minimo di creatività costituiscono a tutti gli effetti opere tutelate dal diritto d’autore.

I termini d’uso delle principali piattaforme UGC (YouTube, Facebook, Instagram, Flickr, ecc…) prevedono sempre una licenza dell’utente in favore del gestore della piattaforma, in assenza della quale la pubblicazione non potrebbe avvenire in modo legittimo.

Tale licenza dovrebbe essere limitata solo a quanto necessario al gestore del sito per la pubblicazione del contenuto sulla piattaforma; molto spesso, però, accade che i gestori della piattaforma UGC si attribuiscano con i termini d’uso, licenze dal contenuto ben più ampio, riservandosi il diritto di riutilizzare il contenuto in qualsiasi modo, anche per scopi commerciali o di marketing.

Per questo motivo, prima di pubblicare qualsiasi contenuto l’utente dovrebbe prestare particolare attenzione al tipo di licenza concessa al gestore della piattaforma.

Nel caso in cui, invece, l’utente carichi sulla piattaforma contenuti creati da terzi, esiste il rischio che la pubblicazione avvenga senza la necessaria autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

In questo caso, ferma le responsabilità dell’utente per l’illecita diffusione dell’opera, anche il gestore della piattaforma diventa spesso destinatario di richieste di risarcimento danni provenienti dai terzi che assumono lesi i propri diritti sull’opera.

Per sottrarsi a responsabilità il gestore della piattaforma è tenuto a rimuovere il contenuto dall’utente a seguito di una richiesta circostanziata da parte del titolare dei diritti.

Quest’ultimo ha, comunque, l’onere di consentire al gestore della piattaforma di individuare agevolmente il contenuto da rimuovere, fornendo tutte le informazioni del caso, compreso il suo indirizzo completo.

Nel caso in cui si lamenti la violazione del diritto d’autore, dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media, è possibile presentare un’istanza all’AGCOM per ottenere la cessazione della violazione, a condizione che nel frattempo non sia stato promosso un procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria.

L’istanza può essere presentata da:

  • il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media
  • il soggetto (associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto

L’istanza, redatta sull’apposito modello messo a disposizione dall’organismo deve comprovare l’esistenza e la titolarità dei diritti che si assumono lesi.

Qualora la domanda non sia considerata irricevibile o manifestamente infondata, l’Autorità comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi di “hosting” e di “mere conduit” individuati. Nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet.

All’esito dell’istruttoria, se la violazione risulta accertata, l’Autorità può ordinare al fornitore del servizio di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali. Se il server su cui sono ubicate si trova in Italia. In caso contrario l’Autorità ordina al fornitore del servizio di mere conduit di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito.

I provvedimenti dovrebbero essere adottati entro 35 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Il testo del Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative è stato approvato con la Delibera 680/13/CONS consultabile sul sito Il Diritto d’Autore online, alla sezione Regolamento.

Contattami per tutelare al meglio il tuo progetto con una prima consulenza.

 

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