Se mi informi, ti compro

SE MI INFORMI TI COMPRO AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME

Se mi informi, ti compro

Il Codice del Consumo tutela il consumatore nella fase d’acquisto di un prodotto fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.

L’art. 5 stabilisce che il contenuto essenziale degli obblighi di etichettatura è costituito dalle informazioni relative alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi.

Queste informazioni devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile. Tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore.

Le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata nonché tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.

L’art. 6 specifica quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti. Con modalità tali da renderle chiaramente visibili e leggibili nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore sul territorio nazionale.

Pertanto i prodotti o le confezioni destinate al consumatore devono riportare, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana, le indicazioni relative a:

  • denominazione legale o merceologica del prodotto
  • nome, ragione sociale, sede legale o marchio del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione Europea
  • eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente
  • i materiali impiegati e i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
  • le precauzioni d’uso eventualmente utili ai fini della fruizione sicura del prodotto.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere in lingua italiana, anche nel caso in cui siano apposte in più lingue, con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Fatta salva la possibilità di utilizzare espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

E’ vietato commercializzare sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni sopra richiamate.

Le sanzioni

Per i contravventori è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 25.823,00.

La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.

Esclusioni

Sono esclusi dagli obblighi informativi di etichettatura i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita. O possono essere riportate su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

I dettaglianti, anche nel caso in cui non siano importatori o distributori a marchio proprio – nel qual caso sono a tutti gli effetti equiparati ai produttori – sono tenuti a verificare che i prodotti venduti siano conformi alla disciplina sull’etichettatura relativamente alle modalità e alle informazioni minime riportate.

Rimane a carico del dettagliante o dell’operatore un obbligo di diligenza professionale. E’ tenuto a verificare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, che i prodotti che vende siano sicuri. E che ne sia garantita la tracciabilità dei diversi passaggi nella filiera produttivo/distributiva.

 

Se vuoi approfondire gli argomenti trattati oppure vuoi dei chiarimenti su Marchi, E-Commerce o Proprietà Intellettuale prenota la tua consulenza.

Per tutti gli aggiornamenti segui #LexAroundMe

Lascia qui il tuo commento al blog e ai servizi di LexAround.me

 

Se mi informi, ti compro #E-commerce #Codicedelconsumo #LexAroundMe Condividi il Tweet

Chi sono:

Scrivi un commento

SEGUI #LEXAROUNDME