
Se mi informi, ti compro
Il Codice del Consumo tutela il consumatore nella fase d’acquisto di un prodotto fornendogli tutte le informazioni utili per poter valutare e scegliere in maniera consapevole.
L’art. 5 stabilisce che il contenuto essenziale degli obblighi di etichettatura è costituito dalle informazioni relative alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi.
Queste informazioni devono essere fornite al consumatore in modo chiaro e comprensibile. Tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore.
Le informazioni devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata nonché tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
L’art. 6 specifica quali sono le informazioni che devono essere obbligatoriamente riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti. Con modalità tali da renderle chiaramente visibili e leggibili nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore sul territorio nazionale.
Pertanto i prodotti o le confezioni destinate al consumatore devono riportare, chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana, le indicazioni relative a:
- denominazione legale o merceologica del prodotto
- nome, ragione sociale, sede legale o marchio del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione Europea
- eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente
- i materiali impiegati e i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto
- le precauzioni d’uso eventualmente utili ai fini della fruizione sicura del prodotto.
Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere in lingua italiana, anche nel caso in cui siano apposte in più lingue, con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. Fatta salva la possibilità di utilizzare espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
E’ vietato commercializzare sul territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni sopra richiamate.
Le sanzioni
Per i contravventori è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 516,00 a € 25.823,00.
La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
Esclusioni
Sono esclusi dagli obblighi informativi di etichettatura i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita. O possono essere riportate su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
I dettaglianti, anche nel caso in cui non siano importatori o distributori a marchio proprio – nel qual caso sono a tutti gli effetti equiparati ai produttori – sono tenuti a verificare che i prodotti venduti siano conformi alla disciplina sull’etichettatura relativamente alle modalità e alle informazioni minime riportate.
Rimane a carico del dettagliante o dell’operatore un obbligo di diligenza professionale. E’ tenuto a verificare, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, che i prodotti che vende siano sicuri. E che ne sia garantita la tracciabilità dei diversi passaggi nella filiera produttivo/distributiva.
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