
Sai mantenere un segreto?
Le norme a tutela del segreto industriale, del cd. know-how, consistono in disposizioni di varia natura.
Vengono sanzionati penalmente i comportamenti lesivi del segreto professionale e del segreto industriale.
E’ anche previsto un obbligo di segretezza, ai sensi dell’art. 2105 c.c. nei confronti del dipendente, per la durata del rapporto di lavoro, prorogabile con un patto di non concorrenza a titolo oneroso.
Infine, con gli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà industriale la tutela del segreto è stata esplicitamente inserita nella tematica della concorrenza sleale.
L’art. 98 definisce esattamente quali sono le informazioni aziendali, tecnico-industriali e commerciali che rientrano nel know-how.
In particolare, devono:
- essere segrete;
- avere valore economico in quanto segrete;
- essere sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Trasferire tali informazioni a un altro soggetto – anche in vista della stipulazione di un contratto o in attuazione di esso – le rende non più segrete e quindi le priva anche, nei confronti di chiunque, della tutela extra-contrattuale prevista dalle norme per il know-how. A meno che non venga preventivamente stipulato un accordo o una clausola di segretezza.
L’accordo di segretezza
La clausola di segretezza è particolarmente importante ogni volta che – per permettere all’altro contraente di adempiere al contratto – gli vengono fornite informazioni di carattere riservato, tecniche o commerciali.
A volte queste informazioni sono fornite anche prima della firma di un contratto, per permettere all’altro contraente di valutare il proprio interesse e la propria capacità tecnica a stipulare il contratto stesso. In questo caso è indispensabile la firma preventiva di un accordo di segretezza specifico.
Il successivo contratto dovrà richiamare o ribadire la validità del precedente accordo di segretezza.
La stipula di accordi di segretezza è consigliabile anche nel caso di trasferimento di tecnologie brevettate.
Accade spesso, infatti, che le comunicazioni tra i contraenti nella fase negoziale riguardino informazioni riservate, non contenute nei documenti brevettuali. Anche questi documenti rimangono segreti fino al momento della pubblicazione che in Italia avviene dopo diciotto mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Con un patto di segretezza si possono vincolare anche eventuali terze parti che possono avere accesso alle informazioni riservate.
Come si può fare?
- facendo firmare anche a tali terze parti l’accordo di segretezza (soluzione meno comune,
ma legalmente corretta); - inserendo nell’accordo un impegno dell’altro contraente, vincolandolo a
stipulare un analogo impegno di segretezza con eventuali terzi, da esso incaricati.
E’ opportuno prevedere l’obbligo di segretezza non solo per il periodo di durata del contratto, ma anche per un periodo successivo alla sua cessazione.
Tale limite temporale va correttamente commisurato al periodo in cui, presumibilmente, le informazioni continueranno a rientrare nella definizione di know-how. In particolare, fino a quando avranno valore economico in quanto segrete.
Ad esempio le informazioni legate ad un brevetto andranno mantenute segrete fino alla scadenza del brevetto stesso.
La cosa importante è definire quali sono le informazioni oggetto di segretezza.
In caso di contenzioso una delle maggiori difficoltà di prova consiste nello stabilire quali delle informazioni siano state effettivamente fornite e quali fossero segrete.
Ai fini della definizione, si deve valutare preventivamente se le informazioni oggetto di segretezza:
- si forniranno solo per iscritto;
- potrebbero essere fornite anche verbalmente, in occasione di incontri, riunioni, telefonicamente o per e-mail;
- potrebbero essere apprese anche indirettamente, ad esempio in occasione di visite presso la sede.
In caso di informazioni non trasferibili per iscritto è consigliabile una clausola che preveda di confermare l’elenco delle informazioni segrete trasmesse. E’ il modo migliore per garantirne l’identificazione.
In alcuni casi le parti hanno interesse a mantenere riservati anche i contenuti del contratto o l’esistenza del contratto stesso. Ad esempio, una parte potrebbe anche non gradire che l’altro utilizzi a propri fini pubblicitari l’esistenza del contratto. Anche questo può essere inserito in una clausola di segretezza.
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