
Sai assumerti le tue responsabilità?
Se non viene precisato nulla nel contratto, ognuna delle parti è responsabile per la corretta esecuzione della prestazione prevista.
La mancata o erronea prestazione dà diritto al risarcimento del danno. Previa costituzione in mora della parte inadempiente.
La responsabilità di uno dei contraenti non può essere mai esclusa per:
- dolo
- colpa grave
- violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Alcuni limiti specifici a patti che escludano o estendano la responsabilità si applicano a tipologie specifiche di contratto, tra cui la subfornitura.
In linea generale le parti godono della massima libertà nel definire le reciproche responsabilità contrattuali, che possono essere escluse, limitate oppure estese.
Anche quando una Parte è responsabile verso terzi in base alle norme in vigore può contrattualmente stabilire che l’altro contraente la “manlevi” in via di rivalsa.
Ad esempio: una ditta produce una serie di prodotti destinati ai consumatori finali. In caso di prodotti difettosi ha per legge una responsabilità oggettiva verso gli acquirenti/consumatori.
Ma poiché acquista i prodotti semi-finiti da un’altra ditta, limitandosi a confezionarli ed etichettarli con proprio marchio, in via contrattuale chiede che la ditta che produce i semi- finiti si assuma ogni responsabilità, rimborsandole anche ogni eventuale danno che essa dovesse pagare a terzi acquirenti/consumatori.
L’utilità di prevedere sempre una clausola che chiarisca le rispettive responsabilità delle due parti e i relativi limiti è evidente.
L’inadempimento
In caso di inadempimento, la parte adempiente può:
- insistere per l’adempimento
- chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Se si chiede la risoluzione del contratto non si può pretendere successivamente l’adempimento.
In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, mentre il corretto e completo adempimento può essere chiesto per qualsiasi violazione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte.
Perciò, la clausola di risoluzione per inadempimento può:
- in via generale, fare riferimento a ogni caso di inadempimento a clausole essenziali del contratto (sarà poi il giudice a valutare se l’inadempimento è sufficientemente grave da dare diritto alla risoluzione del contratto)
- definire contrattualmente in modo puntuale quali sono le clausole essenziali ai fini dell’adempimento, che danno diritto alla risoluzione.
È considerata clausola di “stile” la clausola che faccia riferimento generico a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e non solo a quelle essenziali. In questo caso la clausola è nulla per cui, verificatosi l’inadempimento, sarà il giudice a decidere.
La clausola risolutiva espressa non ha natura vessatoria e, pertanto, la sua efficacia non è condizionata alla specifica sottoscrizione.
Se le parti convengono che un termine temporale sia essenziale, la risoluzione del contratto si verifica automaticamente al momento della scadenza del termine.
La richiesta, entro tre giorni dal termine essenziale, di adempiere comunque all’obbligazione fa rivivere il rapporto contrattuale. Ma la concessione di un altro termine dopo la scadenza esclude che quest’ultimo possa essere considerato, in assenza di specificazioni, come essenziale.
Anche questa norma è derogabile con apposita clausola che ad esempio modifichi il termine di tre giorni.
Il risarcimento del danno e la clausola di penale
In caso di inadempimento, la parte adempiente ha sempre diritto al risarcimento del danno. E se è contrattualmente previsto può anche porre in compensazione il risarcimento del danno con quanto dovuto all’altra parte.
Tuttavia, in caso di mancato accordo fra le parti sull’entità dei danni da risarcire – quasi sempre – occorre fare causa per ottenere dal giudice la determinazione del risarcimento.
A parte i tempi e i costi di una causa a volte è difficile provare documentalmente in corso di causa l’effettiva entità dei danni subiti. Si pensi al caso in cui si sono persi potenziali clienti, o si è subito un danno all’immagine aziendale.
Una possibile soluzione è la clausola di penale.
Se viene prevista contrattualmente una penale, essa è automaticamente dovuta: basta dimostrare l’avvenuto inadempimento.
La penale è, di fatto, la quantizzazione preventiva, decisa contrattualmente tra le parti, dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dell’altra parte.
La penale può essere prevista sia per il caso di inadempimento che di ritardo nell’adempimento.
Essendo sostitutiva del risarcimento del danno, l’entità della penale può prescindere totalmente dal valore del contratto.
Se il contratto vale cento euro, ma l’inadempimento può creare all’altra parte danni per un milione di euro, paradossalmente la penale può essere di un milione di euro.
Tuttavia l’entità della penale deve essere fissata in modo congruo, sulla base dei potenziali danni, in quanto è previsto che il giudice possa ridurre l’ammontare della penale quando questa è manifestamente eccessiva.
Perciò, se le parti fissano una penale elevata, è opportuno precisare contrattualmente anche i motivi per cui essa è così elevata.
Se nello stabilire la penale le parti non hanno espressamente previsto la risarcibilità del danno ulteriore, il creditore non può pretendere più di quanto stabilito dalla penale. Nemmeno se il danno effettivamente subito risulti, in realtà, maggiore della penale.
Se invece è stabilito “fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori” o simili, i danni subiti eccedenti la penale potranno essere risarciti, ma solo se provati in giudizio e confermati dal giudice.
La penale non deve essere specificatamente approvata per scritto ma è comunque consigliabile.
E quando non è prevista nessuna clausola specifica è ancora più importante aver previsto chi decide il tuo contratto
Scopri il nostro servizio di consulenza telefonica studiato apposta per te!
Lascia qui il tuo commento al nostro blog e ai servizi di LexAround.me
Sai assumerti le tue responsabilità? #E-commerce #Contratti #Internet #LexAroundMe Condividi il Tweet