
Quanto costa la tua informazione?
Sono molto attenta alle tematiche legate al mondo delle prevenzione e della cura di patologie che possono colpire noi donne e per questo da tempo seguo il Dott. Nava sul suo blog e sui suoi canali social.
Trovo i suoi approfondimenti molto utili e le sue risposte alle domande sempre puntuali e precise.
Per questo quando ho letto il suo ultimo post in cui commentava un articolo pubblicato nel mese di novembre all’interno della rubrica dedicata alla salute in un famoso quotidiano di tiratura nazionale, ho condiviso con piacere il suo intervento.
Avevo letto anche io lo stesso articolo e mi aveva colpito come all’interno di un approfondimento su un tema importante come le protesi mammarie non ci si limitasse all’indicazione della tipologia di protesi analizzate, ma si indicasse il nome commerciale delle stesse.
Altro aspetto che mi ha colpito è che l’articolo risultasse come “informazione promozionale” all’interno della pagina.
L’articolo del Dott. Nava mi ha offerto l’occasione di approfondire un tema di cui mi occupo, come quello dell’importanza di porre in essere pratiche commerciali corrette, da un punto di vista diverso da quello strettamente legato al mio ambito di consulenza.
Ossia quello della corretta comunicazione in ambito medico.
Perché non si può pubblicare il nome delle protesi?
Le protesi sono dispositivi medici e la loro pubblicità è regolata dall’art. 21 del D. Lgs. 46/97.
Si tratta di una norma introdotta in occasione del recepimento in Italia della direttiva 93/42/CEE.
Anche in precedenza la pubblicità sanitaria è stata oggetto di regolamentazione con il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265, parzialmente ancora in vigore, e che è alla base di tutta la normativa successiva del settore.
Il Decreto del Ministro della Salute del 23 febbraio 2006 sulla “Pubblicità dei dispositivi medici” offre, invece, una sorta di “guida” per l’applicazione della disciplina sulla pubblicità dei dispositivi medici rivolta al pubblico.
Non possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico i dispositivi medici:
- su misura;
- vendibili al pubblico su prescrizione di un medico in forza di una norma di legge, di regolamento o di un provvedimento del Ministero della Salute;
- utilizzati obbligatoriamente con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario in forza di una norma di legge, di regolamento o di un provvedimento del Ministero della salute;
- che devono essere prescritti o scelti da un medico o che devono essere utilizzati con l’assistenza di un medico o di un altro professionista sanitario in base alla destinazione d’uso prevista dal fabbricante.
Cosa si può pubblicizzare?
Non sono oggetto di divieto di pubblicità i dispositivi medici che, pur essendo acquistati dal paziente su indicazione o certificazione del medico o di altro operatore sanitario, lasciano impregiudicata la possibilità per il paziente di operare una scelta fra più opzioni.
Ad esempio: lenti oftalmiche, lenti a contatto, protesi acustiche.
In questi casi il messaggio dovrà, comunque, limitarsi agli aspetti rimessi alla libera determinazione del paziente.
Il D.M. individua anche i casi per i quali non si applica la disciplina della pubblicità.
Più precisamente si può effettuare pubblicità senza richiedere l’autorizzazione nei seguenti casi:
- accessori di dispositivi medici (ad es. montature per occhiali, la cui scelta da parte del consumatore tiene conto di apprezzamenti di ordine estetico o di altre considerazioni di rilevanza non sanitaria).
- promozione di dispositivi medici realizzata attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità similari (2 confezioni al prezzo di una).
- pubblicità istituzionale.
Resta fermo il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico.
E l’articolo pubblicato sulla rubrica medica?
Sul punto la normativa è chiara.
In qualsiasi tipo di pubblicazione (stampa, TV o altro) non a carattere pubblicitario, comunque diffusa al pubblico, non è consentito menzionare la denominazione del dispositivo medico in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto.
Inoltre, l’intento pubblicitario di un messaggio non deve essere occultato dalla ridondanza di altre informazioni.
In ogni caso la parte di informazioni di carattere generale inserita in un testo esteso che contiene, al suo interno, un messaggio autorizzato deve essere trasmessa alla Commissione.
La Commissione deve valutare il messaggio pubblicitario inserito nel suo contesto, nonché valutare se sia ben identificabile come messaggio pubblicitario e sufficientemente separato dalle altre parti.
Altro aspetto importante della normativa sulla pubblicità dei dispositivi medici sono i messaggi promozionali contenenti sia parti informative a carattere medico scientifico che parti promozionali di propri prodotti.
Questi messaggi possono, infatti, risultare ingannevoli in quanto l’intento promozionale può venire occultato dalla ridondanza di informazioni.
In conclusione, la pubblicità di un dispositivo medico deve:
- favorire l’uso razionale dello stesso (presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprietà)
- essere veritiera
- essere corretta
- non essere ingannevole
Sei interessato ad approfondire tutti gli aspetti giuridici di una corretta comunicazione pubblicitaria o hai altri dubbi o richieste?
Contattami e avrai la risposta alle tue domande.
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Quanto costa la tua informazione? #E-commerce #internet #LexAroudMe Condividi il Tweet
Dott Maurizio Bruno Nava
Articolo molto interessante.
La ringrazio per l’approfondimento giuridico del mio ultimo post.
Avv. Silvia Di Virgilio
Grazie a lei per l’interessante spunto su un tema così importante.
Questo il link all’articolo scritto dal Dott. Nava.