Proteggi il tuo stile

PROTEGGI IL TUO STILE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Proteggi il tuo stile

Sei un imprenditore nel settore della moda? Un aspirante stilista o stai pensando di iniziare un commercio nel settore tessile, con una linea grafica tutta tua?

Potrebbe interessarti sapere che puoi tutelare il tuo “disegno tessile” evitando eventuali ipotesi di contraffazione dello stesso.

L’identità di un marchio di moda dipende molto dall’idea artistica dello stilista in cui gioca un ruolo fondamentale il suo estro creativo. Così come la scelta di colori e di forme e le loro combinazioni sui tessuti con cui realizzerà la collezione.

L’esempio più calzante è il classico Trench di Burberry “Heritage”. Al suo interno è possibile notare la trama che rappresenta il brand e che, se mostrata a un campione di consumatori, verrebbe associata senza dubbio al marchio Burberry.

Spesso all’interno di una collezione sono gli stilisti a individuare i capi da tutelare, magari quelli più iconici e con determinate trame o disegni tessili per far acquisire una maggiore protezione al progetto creativo.

È possibile individuare la normativa di riferimento sia nel diritto industriale – e nello specifico nella sezione riguardante i modelli e i disegni – che nel diritto d’autore concentrandosi maggiormente sulla tutela dell’opera individuando i tratti artistici e creativi dell’opera.

Nell’ambito industriale la tutela parte dall’analisi del sistema dei modelli e disegni. Il D.lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) individua nell’aspetto complessivo di un prodotto l’oggetto di registrazione come disegno e modello. Il primo con caratteristiche bidimensionali, il secondo con l’elemento della tridimensionalità.

Il prodotto è individuato dalla norma come un oggetto di natura industriale o artigianale composto nel suo insieme da elementi separabili tra di loro. Ma che nell’assemblaggio gli conferiscono carattere distintivo.

L’ elemento “creativo” di un prodotto si caratterizza per mezzo delle linee, contorni, colori, forma e materiali dello stesso, purché in possesso dei requisiti di novità e individualità disciplinati dagli artt. 32 e 33 c.p.i.

Per poter rendere applicabili le norme appena citate, l’art 34 della stessa normativa disciplina i casi in cui un disegno e modello si intende divulgato.

Nel settore industriale la divulgazione, se avviene negli ambienti “specializzati”, implica la messa a disposizione da parte di un pubblico edotto di un certo numero di informazioni. Informazioni tali per cui quel disegno o modello esaurisce la sua forza innovativa e individuale.

Nella moda la tempistica e la disciplina della divulgazione trovano i loro limiti negli eventi di presentazione delle collezioni, in cui l’utenza è chiaramente specializzata nel settore.

Se nel diritto industriale la protezione è scandita da regole dettate dalla registrazione e dalla divulgazione, nel diritto d’autore la protezione alle opere del disegno industriale è data nel momento in cui le stesse dispongono del carattere creativo e valore artistico. Requisiti essenziali per la tutela.

Per quello che concerne il requisito di creatività dell’opera, si individuano gli aspetti oggettivi della sua realizzazione tramite l’identificazione della cd “manifestazione esteriore”. Ossia l’impronta dell’autore. (Cass. 28/11/2011n. 25173). Mentre per il valore artistico si è sempre fatto riferimento a una valutazione di natura soggettiva di quello che poteva essere inteso come arte.

Essendo però una valutazione che implica un giudizio senza parametri guida, si è cercato di individuare gli aspetti che potevano essere utili per identificarne il pregio.

La Cassazione li ha individuati con la Sentenza n. 23292 del 13/11/2015 nel riconoscimento in ambienti culturali della portata artistica dell’opera, nella fama dell’artista piuttosto che nel riconoscimento collettivo del valore dell’opera con l’inclusione della stessa in musei ed esposizioni.

Possiamo, quindi, stabilire che la protezione per disegni e modelli è data dal cd. ”cumulo delle tutele”, tanto industriali quanto autoriali. Le prime si estrinsecano nel codice della proprietà industriale agli artt 32 e 33, in base ai requisiti di novità e individualità. Le seconde nel l.d.a. all’art 2 n. 10.

Questo ampio spazio di tutela permette, inoltre, allo stilista di avere una protezione industriale sull’opera per un periodo di 5 anni, rinnovabili per 5 volte. Mentre per la protezione del diritto d’autore la stessa si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

Non ti resta che dar spazio alla tua fantasia ricordandoti di tutelarne ogni sua forma.

Hai un prodotto che vuoi tutelare? Leggi il mio Post “La forma del marchio” e leggi anche gli altri articoli della sezione Proprietà Industriale per tutti gli approfondimenti.

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