
Proprietà intellettuale: la tutela del software
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Per software si intende “un programma per elaboratore in qualsiasi forma espresso. Purchè originale, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore” (art. 64-bis, Legge 633/1941).
Il tipo di tutela riconosciuta al software è quella delle opere letterarie, per cui la durata è di 70 anni dopo la morte dell’autore. Si tratta di una tutela che riserva al suo titolare non solo la riproduzione ma anche l’utilizzo stesso del programma, consentendogli di escludere qualsiasi possibilità di uso da parte di altri soggetti, se non espressamente autorizzati.
In altre parole, non è tutelato solamente il programma eseguibile ma anche i codici sorgente scritti in qualsiasi linguaggio di programmazione.
Un programma per elaboratore è tutelato dal diritto d’autore quando ha il requisito della creatività. Ossia quando apporta innovazione ed esprime soluzioni originali rispetto al passato.
I diritti esclusivi sul software comprendono il diritto di sfruttamento economico del software nonché il diritto di effettuare o autorizzare la riproduzione, la traduzione, l’adattamento, la trasformazione, la modificazione e la distribuzione in qualsiasi forma del software stesso.
L’autore del software è considerato colui che ha creato il programma e a lui spettano i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica. Se l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito di tale rapporto, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.
Il titolare dei diritti d’autore sul software ha, altresì, il diritto a esserne riconosciuto l’autore, ossia il cd. diritto morale alla paternità del software.
Riferimenti normativi: Artt. 64 e ss. LDA
Come può essere tutelato il software con la proprietà intellettuale
Se risponde ai requisiti di legge il software è tutelato dal diritto di autore senza bisogno di particolari formalità.
Al fine della prova della creazione il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore. Oppure depositato come opera inedita qualora il software stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato. È inoltre possibile brevettare il software, ma solo nei casi in cui disponga degli speciali requisiti previsti dalla legge invenzioni.
La protezione tramite il diritto d’autore è possibile quando il software abbia i requisiti di creatività e originalità previsti dalla legge in materia.
Se il software è già stato pubblicato (ossia utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, tenuto dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) a cui non è necessario essere associati.
Se il software è già stato pubblicato (ossia utilizzato o ceduto a terzi) può essere registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, tenuto dalla S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) a cui non è necessario essere associati.
Nel registro pubblico speciale dei programmi per elaboratore viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma. Intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.
La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e della sua pubblicazione.
Gli autori e i produttori indicati sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite.
Tale deposito, pur non essendo né obbligatorio né costitutivo del diritto, ha una funzione probatoria dichiarativa dell’esistenza dell’opera e della relativa paternità a una data certa, trasferendo ai terzi l’onere di dimostrare il contrario.
I diritti sul software e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale sono cedibili liberamente a terzi.
La cessione andrà trascritta nel Registro Pubblico Speciale.
Se il software è inedito, può essere oggetto di un deposito cautelativo presso la Sezione O.L.A.F. (Opere Letterarie e Arti Figurative) della S.I.A.E. attraverso il deposito di opere inedite, al fine di precostituire la prova dell’esistenza con data certa.
La registrazione del software deve essere effettuata direttamente dagli autori o dagli aventi diritto o, per conto di questi, da loro mandatari, mediante la presentazione di un apposito modulo e del software oggetto di registrazione.
Gli effetti della registrazione consentono di avere un mezzo di prova della data di creazione del software e dei dati contenuti nella domanda presentata: paternità, titolo, data di pubblicazione.
La protezione del software tramite una domanda di brevetto avviene non sul software “in quanto tale”. Ma solo in combinazione con un prodotto idoneo ad attuarne le specifiche funzionalità.
Per brevettare un software è necessario descrivere dettagliatamente gli algoritmi innovativi e la loro interazione con il software, in particolare attraverso un documento contenente:
- Metalinguaggi
- Diagrammi di flusso
- Schemi a blocchi dei sistemi hardware e software utilizzati
In ogni caso, per poter essere brevettato, il software deve soddisfare anche i normali requisiti di brevettabilità di ogni invenzione. In particolare la novità e l’attività inventiva.
Icone, caratteri e simboli grafici possono anche essere tutelati mediante registrazione di design, purché soddisfino sempre i normali requisiti di registrazione.
Il titolare dei diritti di brevetto o d’autore sul software ha diritto anche alla protezione doganale, ossia di chiedere il sequestro alla dogana di prodotti contraffatti.
La tutela del diritto d’autore sui software nell’ipotesi d’illecita riproduzione, elaborazione o trasposizione in diversa forma del programma, in mancanza dell’autorizzazione del titolare – in seguito all’accertamento del diritto violato e all’inibizione dell’attività illegittima – prevede:
- rimozione o distruzione degli esemplari frutto di tale attività
- condanna al risarcimento del danno
- pubblicazione della decisione in uno o più giornali a spese della parte soccombente
Quando un software è un’opera autonoma, derivata o contraffatta?
I criteri per stabilire se l’elaborazione di un software costituisce un’opera autonoma, derivata o contraffatta sono determinati dall’articolo 64 bis, lett. b), LDA.
Tra le derivazioni cui può essere soggetto un software «la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell’opera che ne risulti» sono previsti quali diritti esclusivi dell’ideatore del programma. Per stabilire se un software modificato sia riconducibile a un’opera derivata o a un’opera autonoma, è necessario un esame “tecnico” costituito da una comparazione strutturale tra i due programmi.
Si tiene conto sia dell’algoritmo complessivo sia delle distinte procedure indipendenti, in quanto:
- Spesso la derivazione della maggior parte dell’algoritmo tutelabile non si traduce in un’elaborazione sufficientemente creativa per costituire un’opera originaria
- La derivazione di alcune sequenze protette dell’algoritmo, poi elaborate secondo differenti combinazioni o composizioni informatiche, può garantire il rispetto dei criteri di originalità che rendono il prodotto modificato un’opera autonoma (purché, il procedimento creativo di risoluzione sia diverso e indipendente)
Inoltre la diversa combinazione di singoli comandi o di istruzioni originali già presenti nel programma di partenza. A differenza di una modifica delle procedure già al suo interno, può dare luogo a nuove soluzioni dotate di creatività.
Risultano dunque tendenzialmente irrilevanti eventuali elaborazioni della sola rappresentazione grafica, in quanto semplici trasposizioni formali del codice sorgente, sulla cui struttura deve essere attuata l’astrazione comparativa complessiva.
In cosa consiste l’open source per la proprietà intellettuale
Il software open source è un software il cui codice sorgente è liberamente accessibile, al fine di aumentare la circolazione del software stesso e dare la possibilità a chiunque di apportare miglioramenti.
Il software open source prevede il necessario rilascio del codice sorgente e il riconoscimento al licenziatario del diritto di utilizzare il software. Questa definizione, pur non essendo esaustiva, indica in modo chiaro i due aspetti che contraddistinguono l’open source: la licenza e la necessaria disponibilità del codice sorgente.
La natura “open” di una licenza per l’uso di un software e del relativo programma per elaboratore prescinde dal corrispettivo eventualmente previsto.
L’uso e la modifica di un software c.d. “open source, pertanto, possono essere o meno subordinati al pagamento di un prezzo.
Nel mondo open source la licenza deve, invece, necessariamente prevedere il diritto dell’utilizzatore a modificare il codice sorgente senza bisogno di nessuna ulteriore autorizzazione da parte del titolare dei diritti.