Privacy e Coronavirus: come devi trattare i dati che raccogli

PRIVACY E CORONAVIRUS COME DEVI TRATTARE I DATI CHE RACCOGLI AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Privacy e Coronavirus: come devi trattare i dati che raccogli

Uno degli aspetti che il Coronavirus ha portato con sé è il trattamento dei dati sanitari di dipendenti e clienti.

Ma come devi trattare i dati che raccogli?

Il datore di lavoro è tenuto a rilevare la temperatura corporea del personale dipendente per l’accesso ai locali e alle sedi aziendali.

Queste misure trovano applicazione anche nei confronti di utenti, visitatori, clienti e fornitori. Fatta eccezione del caso in cui per questi ultimi sia stata predisposta una modalità di accesso separata.
  
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali.

Ma non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata.

Nel rispetto del principio di “minimizzazione” è consentita la registrazione solo  del superamento della soglia stabilita dalla legge. E quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti. E collaborare con esse per l’individuazione dei “contatti stretti” al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.

I datori di lavoro non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus.

Anche l’autocertificazione relativa a contatti con soggetti infetti e la provenienza da zone a rischio è una misura che può essere adottata nei confronti di qualunque soggetto debba entrare in azienda. Ferma restando la necessità di limitare la raccolta ai dati necessari per evitare la diffusione del virus. Evitando domande sulla sfera privata o le località visitate.

Nel caso in cui la temperatura corporea venga rilevata a clienti o visitatori occasionali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso. Anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali.

Rilevare o registrare la temperatura

E’, poi, fondamentale distinguere tra la semplice rilevazione della temperatura (sempre possibile) e la registrazione della stessa.

Quest’ultima operazione di trattamento è ammessa solo quando il valore superi il massimo consentito (37,5 gradi), al fine di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro.

Di conseguenza la registrazione non è necessaria quando si tratti di visitatori occasionali o clienti.

Nel caso di rilevazione di temperatura superiore al valore prescritto i dati possono essere registrati ma i nominativi non devono essere comunicati alle autorità sanitarie competenti.

Dal momento che la rilevazione della temperatura comporta il trattamento di dati personali, in caso di raccolta del dato, cosa è necessario fare?

  • informare l’interessato
  • aggiornare il registro dei trattamenti
  • individuare gli incaricati della raccolta dati
  • fornire istruzioni a chi è autorizzato al trattamento per garantire la non diffusione delle informazioni
  • predisporre o rivedere gli atti di nomina (quando necessario)
  • organizzare le modalità di conservazione dei dati
  • predisporre le misure di sicurezza adeguate e di cancellazione dei dati al termine del trattamento.

 

In ogni caso all’ingresso è sempre consigliabile affiggere una comunicazione a dipendenti, clienti e fornitori che ricordi il divieto di accesso a chi è stato nelle zone a rischio, a contatto con persone a rischio o abbia sintomi influenzali, febbre o tosse.

 

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