
Post 3. Il Codice del Consumo dalla parte dell’azienda. La garanzia post vendita sui beni di consumo.
La garanzia disciplinata dal Codice del Consumo riguarda i rapporti tra consumatore e venditore, anche nel caso il difetto sia imputabile al produttore.
Aspetto peculiare della garanzia sui beni di consumo è la sua durata: due anni dalla consegna del bene.
Trattandosi di una garanzia legale è sempre dovuta al consumatore e non può essere esclusa o limitata. La garanzia si applica anche ai beni usati e il consumatore è tutelato anche nell’installazione del bene.
La garanzia si applica, oltre che al contratto di vendita, anche ad altre figure contrattuali “equiparate”: la permuta, la somministrazione, l’appalto e il contratto d’opera.
Non sono considerati, invece, beni di consumo:
- gli immobili
- l’acqua e il gas non confezionati per la vendita
- l’energia elettrica
- i beni oggetto di vendita forzata (o comunque venduti secondo altre modalità dall’autorità giudiziaria, anche mediante delega a Notai)
Sono anche esclusi:
- i contratti tra consumatori;
- i contratti tra professionisti/ tra aziende
Risultano pertanto escluse sia le vendite di “seconda mano” da privato a privato, sia le forniture di beni di consumo tra aziende.
In presenza di un difetto di conformità la garanzia consente, in primo luogo, la riparazione o la sostituzione del bene senza alcuna spesa per il consumatore; se i primi due rimedi non risultano praticabili, è riconosciuta la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
Esiste, quindi, una gerarchia tra gli strumenti previsti a tutela del consumatore per contemperare l’interesse a ricevere il bene concordato e l’interesse del venditore a salvaguardare il rapporto contrattuale.
La possibilità di ricorrere alla riduzione del prezzo e alla risoluzione del contratto sono consentite soltanto nelle ipotesi previste dalla legge.
Resta salva la facoltà del venditore di offrire al consumatore “qualsiasi altro rimedio disponibile” per comporre amichevolmente la controversia, che il consumatore sarà tuttavia libero di accettare o di rifiutare.
La garanzia è valida anche nel caso il difetto sia imputabile al produttore e a questa si può aggiungere l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore, la cd. garanzia commerciale o estensiva.
Ai fini della garanzia si intende bene di consumo “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”.
Sono, quindi, beni di consumo tutti i beni mobili:
- materiali o immateriali
- finiti o da assemblare
- nuovi o usati (le disposizioni del decreto si applicano ai beni usati solo per i “difetti che non derivano dall’uso normale della cosa” e “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo”.
- beni mobili registrati (iscritti in pubblici registri, ad es. le autovetture, le navi e gli aeromobili)
Altro aspetto peculiare è il principio di conformità del bene al contratto.
Dalla conclusione del contratto sorge, infatti, l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto”, ossia beni che corrispondano al prodotto pattuito nel contratto.
Si presume che il bene sia conforme al contratto se:
- è idoneo all’uso abituale di beni dello stesso tipo
- è idoneo all’uso particolare reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto (e da questi accettato, anche per fatti concludenti)
- è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le stesse qualità del modello o campione presentato al consumatore
- presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle “dichiarazioni pubbliche” fatte dal venditore, dal produttore o suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicità o sull’etichettatura
Tutte le condizioni dovranno, ove pertinenti, essere contemporaneamente soddisfatte affinché il venditore goda della presunzione di conformità del prodotto.
Il difetto di conformità ha perciò una portata più ampia rispetto ai “vizi” previsti dall’art. 1490 del Codice Civile.
Qualora il bene consegnato risulti non conforme al contratto, il consumatore può contestare il difetto di conformità riscontrato.
Il consumatore non potrà legittimamente invocare la responsabilità del venditore se al momento della conclusione del contratto:
- conosceva il difetto o non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza
- il difetto dipende da istruzioni o materiali forniti dal consumatore
Inoltre, “l’uso particolare” voluto dal consumatore deve essere stato reso noto al venditore e da questi accettato anche per fatti concludenti.
Il venditore non è vincolato alle “dichiarazioni pubbliche” fatte dal venditore/produttore/agente o rappresentante, presenti nell’etichetta o nella pubblicità, se dimostra che:
- non conosceva la dichiarazione e non poteva conoscerla;
- la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto
- la dichiarazione non ha influenzato la decisione di acquistare il bene di consumo
Anche le informazioni pubblicitarie, le schede tecniche e le dichiarazioni del venditore precedenti alla conclusione del contratto, assumono particolare importanza per determinare la conformità al contratto.
Pertanto, le informazioni inesatte o ingannevoli integrano la mancanza di conformità.
Anche “l’imperfetta installazione” integra la mancanza di conformità se:
- dipende dalla carenza di istruzioni, quando è compiuta dal consumatore
- è eseguita dal venditore in quanto compresa nel contratto
In presenza di bene non conforme, è il venditore che risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
La responsabilità del venditore è quindi limitata ai difetti preesistenti, scoperti in un secondo momento dall’acquirente. Non riguarda invece eventuali vizi sopravvenuti ad es. per uso improprio da parte del consumatore o di terzi.
La riparazione o la sostituzione del bene che presenta un difetto di conformità sono gratuite per il consumatore.
Sono a carico del venditore le spese “indispensabili” per sanare il difetto di conformità, tra cui quelle di spedizione, di mano d’opera e dei materiali.
La discrezionalità del consumatore incontra un limite nel caso in cui il rimedio domandato sia oggettivamente impossibile o comporti costi eccessivi a carico del venditore.
L’impossibilità andrà valutata a seconda che la sostituzione riguardi, beni non fungibili (ad es. un pezzo unico) o la riparazione non sia possibile per via di un difetto irreparabile.
L’eccessiva onerosità comporta invece “spese irragionevoli” rispetto alla soluzione alternativa, possibile e praticabile.
Il legislatore prescrive che tale valutazione vada compiuta tendo conto:
- del valore del bene in assenza del difetto
- dell’entità del difetto
- dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore
Il venditore può rifiutare la soluzione chiesta perché impossibile o eccessivamente costosa; il consumatore avrà, quindi, diritto a domandare il rimedio alternativo. Se anche tale opzione risulti impraticabile, il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto sono, quindi, opzioni che il consumatore può esercitare solo se la richiesta di riparazione o sostituzione del bene difettoso non sia andata a buon fine.
La facoltà di scelta rimessa al consumatore incontra un limite nella gravità del difetto: se il difetto (per cui non è stato possibile esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione) è di “lieve entità” – ossia non pregiudica assolutamente l’utilizzo del bene – potrà essere chiesta soltanto la riduzione del prezzo.
Va evidenziato che per determinare l’importo della riduzione, o della somma da restituire, si dovrà tenere conto dell’uso del bene, che comporterà un minore o maggiore deprezzamento del prodotto.
Il venditore risponde solo dei difetti esistenti al momento della consegna. La normativa distribuisce l’onere di tale prova tra venditore e consumatore, in base al momento in cui i difetti si presentano.
Se i difetti di conformità si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, si presume che esistessero già in tale data.
Spetta quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, ossia che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna.
Il venditore può escludere l’onere della prova a suo carico qualora riesca a provare l’incompatibilità con la natura del bene o con la natura del difetto.
Se i difetti si manifestano successivamente ai 6 mesi dalla consegna è il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.
In tal caso il consumatore deve dimostrare:
- di aver acquistato il bene
- che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge
- che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente
- che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione
Garanzia Convenzionale
La garanzia convenzionale è “ulteriore” rispetto a quella legale e consiste in“qualsiasi impegno, del produttore o del venditore assunto nei confronti del consumatore, senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”.
Mentre la garanzia legale del venditore è un obbligo che deriva dal solo fatto che è stato concluso un contratto di compravendita con il consumatore e riguarda i difetti preesistenti alla consegna, la garanzia convenzionale è un atto volontario e ulteriore del soggetto che si impegna nei confronti del consumatore.
La garanzia convenzionale non sostituisce ma si aggiunge a quella legale. Quindi:
- il venditore o il produttore hanno la facoltà di non prevederla, ma una volta offerta, sono vincolati
- il venditore o il produttore possono stabilire il contenuto della garanzia convenzionale, offrendo le stesse condizioni della garanzia legale oppure condizioni più favorevoli o più limitate
- rimane impregiudicato il diritto del consumatore alla garanzia legale del venditore per gli eventuali vizi di difformità non coperti dalla garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale deve assicurare ai consumatori alcune informazioni essenziali:
- che il consumatore è titolare dei diritti previsti Codice del Consumo in materia di garanzia legale, sulla vendita dei beni di consumo
- che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti della garanzia legale
- l’oggetto della garanzia, ossia che cosa si offre
- gli elementi per farla valere
- la sua durata e la sua estensione territoriale
La garanzia convenzionale deve essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quelli di altre lingue, nel caso siano presenti.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su di un altro supporto duraturo.
I requisiti fissati dal legislatore sono obbligatori. Tuttavia, qualora non siano presenti, la garanzia convenzionale rimane comunque valida e il consumatore potrà pretenderne l’applicazione.
Il diritto di regresso del venditore
La disciplina sulla garanzia è imperniata principalmente sulla tutela del consumatore. Le disposizioni legislative contengono però un’importante previsione a salvaguardia degli interessi degli operatori commerciali.
Infatti, se il difetto di conformità dipende da un’azione/omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore potrà esigere dal soggetto o dai soggetti responsabili, facenti parte della suddetta catena distributiva, la restituzione delle spese sostenute per soddisfare le richieste del consumatore.
La possibilità di agire in regresso è subordinata alle seguenti condizioni:
- il venditore ha ottemperato ai rimedi chiesti dal consumatore
- il venditore non ha sottoscritto nei contratti con tali soggetti alcun patto contrario, né ha rinunciato a tale diritto
Per evitare che i tempi di circolazione delle merci sul mercato, a volte lunghi, facciano cadere in prescrizione la responsabilità del fornitore, qualora non sia esclusa contrattualmente, il venditore finale avrà tempo 12 mesi per agire verso il produttore dall’esecuzione della prestazione richiesta dal consumatore.
Il riconoscimento del diritto di regresso evita che i costi di eventuali difetti del bene siano sopportati esclusivamente dal venditore, assicurando, in linea di principio, un’equa ripartizione del rischio di impresa lungo l’intera catena distributiva. Molto dipende dalla forza contrattuale fatta valere sovente dal produttore che impone “patti contrari”.
Se sei interessato ad approfondire gli altri aspetti continua nella lettura dell’ultimo post Il recesso e poi contattami.
Codice del #Consumo dalla parte dell'azienda @confcommerciomi Condividi il Tweet