
Post 3. Il Codice del Consumo dalla parte del consumatore. La garanzia legale sui beni di consumo.
Il venditore è responsabile per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna che si manifestano nei due anni successivi alla consegna del bene.
Per i beni usati, il venditore e il compratore possono accordarsi per prevedere un periodo di responsabilità minore, ma comunque non inferiore a un anno.
Il consumatore, qualora riscontri un difetto di conformità, deve contestarlo al venditore entro due mesi dalla scoperta. La contestazione non è necessaria se il venditore ha dolosamente occultato il vizio o ne ha riconosciuta l’esistenza. L’azione si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna.
Ai fini della garanzia si intende bene di consumo “qualsiasi bene mobile, anche da assemblare”.
Sono beni di consumo tutti i beni mobili:
- materiali o immateriali
- finiti o da assemblare
- nuovi o usati
- beni mobili registrati (iscritti in pubblici registri, ad es. le autovetture, le navi e gli aeromobili).
Il legislatore ha, poi, accolto una nozione più ampia di bene di consumo includendo, ad es., il software.
Trattandosi di una garanzia legale è sempre dovuta al consumatore e non può essere esclusa o limitata.
La garanzia è valida anche nel caso il difetto sia imputabile al produttore e a questa si può aggiungere l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore, la cd. garanzia commerciale o estensiva.
Altro aspetto interessante è il principio di conformità del bene al contratto.
Dalla conclusione del contratto sorge, infatti, l’obbligo del venditore di consegnare al consumatore “beni conformi al contratto”, ossia beni che corrispondano al prodotto pattuito nel contratto.
Si presume che il bene sia conforme al contratto se:
- è idoneo all’uso abituale di beni dello stesso tipo
- è idoneo all’uso particolare reso noto al venditore al momento della conclusione del contratto (e da questi accettato, anche per fatti concludenti)
- è conforme alla descrizione fatta dal venditore e possiede le stesse qualità del modello o campione presentato al consumatore
- presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle “dichiarazioni pubbliche” fatte dal venditore, dal produttore o suo agente o rappresentante, in particolare sulla pubblicità o sull’etichettatura
Queste condizioni dovranno, ove pertinenti, essere contemporaneamente soddisfatte affinché il venditore goda della presunzione di conformità del prodotto.
In presenza di un bene non conforme, il venditore risponde per “qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”.
La responsabilità del venditore è quindi limitata ai difetti preesistenti e scoperti in un secondo momento dall’acquirente.
Il produttore potrà essere chiamato a rispondere in prima battuta dell’eventuale non conformità del bene consegnato al consumatore soltanto nella misura in cui possa dirsi anche “venditore”, ossia qualora eserciti forme dirette di vendita al consumo.
In presenza di un difetto di conformità la garanzia consente, in primo luogo, la riparazione o la sostituzione del bene senza alcuna spesa oppure, se i primi due rimedi non risultano praticabili, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La riparazione o la sostituzione del bene che presenta un difetto di conformità sono gratuite per il consumatore.
Sono a carico del venditore le spese “indispensabili” per sanare il difetto di conformità, tra cui quelle di spedizione, di mano d’opera e materiali.
Il venditore può rifiutare la soluzione chiesta dal consumatore se impossibile o eccessivamente onerosa; il consumatore avrà allora diritto a domandare il rimedio alternativo. Se anche tale opzione risulti impraticabile, il consumatore potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.
La riparazione o la sostituzione devono essere eseguite dal venditore entro un “congruo termine” e senza arrecare “notevoli inconvenienti” al consumatore.
Le disposizioni legislative stabiliscono che il “termine congruo” e “l’inconveniente notevole” vanno stabiliti in relazione alla “natura del bene” e dello “scopo per cui è stato acquistato”. Si fa riferimento anche al “tipo di difetto” (se pregiudica o meno la funzionalità del bene) e al “periodo dell’anno” in cui il difetto si manifesta (es. ferie del venditore/fornitore/riparatore, periodo festivo; periodo natalizio, ecc…).
Tale previsione intende limitare la possibilità che i tempi della riparazione o della sostituzione si dilatino eccessivamente o che la prestazione del rimedio richiesto comporti gravi disagi per il consumatore.
Se i difetti di conformità si manifestano entro 6 mesi dalla consegna, si presume che esistessero già in tale data. Spetta quindi al venditore provare che il bene era pienamente conforme, cioè che il difetto lamentato dal consumatore è sopravvenuto successivamente alla consegna. Se i difetti si manifestano successivamente ai 6 mesi dalla consegna è il consumatore a dover fornire la prova che il difetto fosse presente al momento della consegna.
In tal caso il consumatore deve dimostrare:
- di aver acquistato il bene
- che il bene presenta un difetto di conformità ai sensi di legge
- che tale difetto esisteva al momento della consegna, pur essendo manifestatosi successivamente
- che sono stati rispettati i termini di decadenza e prescrizione
La ripartizione dell’onere della prova costituisce un incentivo per il consumatore a verificare approfonditamente la conformità del bene e a effettuare una sollecita contestazione di eventuali vizi.
Se sei interessato ad approfondire gli altri aspetti in favore del consumatore continua nella lettura dell’ultimo post Il diritto di recesso e poi contattami.
Codice del #Consumo dalla parte del consumatore @confcommerciomi Condividi il Tweet