Post 2. Il Codice del Consumo dalla parte del consumatore. Le pratiche commerciali scorrette.

Diritti e clausole vessatorie LEX AROUND ME CODICE DEL CONSUMO CONSUMATORE

Post 2. Il Codice del Consumo dalla parte del consumatore. Le pratiche commerciali scorrette.

Come già detto, il consumatore ha diritto a usufruire di pratiche commerciali corrette, improntate sui principi di buona fede, correttezza e lealtà. Da qui deriva l’obbligo per il venditore di non fornire al consumatore indicazioni che possano alterare sensibilmente la sua capacità di scelta, “inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.

Nelle pratiche commerciali scorrette rientrano, anche, le omissioni. L’art. 22, comma 4 del Codice del Consumo considera rilevanti, nel caso di un invito all’acquisto, la mancata indicazione, qualora non risulti già evidente dal contesto, delle seguenti informazioni:

  • le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso
  • l’indirizzo geografico e l’identità del professionista (denominazione sociale e, ove sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce)
  • il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo
  • le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore
  • le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale
  • l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto
Sono considerati rilevanti, in relazione all’eventuale qualifica di omissione ingannevole, gli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto o servizio.

Tra le pratiche commerciali scorrette rientrano anche le pratiche commerciali aggressive.

Si considerano aggressive quelle pratiche commerciali che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento, limitano o sono idonee a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto.

Attraverso tali pratiche il consumatore è, pertanto, indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Nella valutazione della illiceità di una pratica commerciale aggressiva rientrano:

  • i tempi, il luogo, la natura o la persistenza
  • il ricorso alla minaccia fisica o verbale
  • lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto
  • qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista
  • qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata

Oltre alle ipotesi sopra individuate, per le quali il carattere illecito della condotta è soggetto a una valutazione dell’Autorità competente, il legislatore ha predeterminato una serie di condotte che in ogni caso, ove siano poste in essere, sono già di per sé ritenute ingannevoli o aggressive.

Sono di per sé ingannevoli i comportamenti attraverso i quali il professionista:

  • promette di vendere un prodotto a un certo prezzo e poi si rifiuta di accettare ordini per un certo periodo di tempo
  • afferma, contrariamente al vero, di avere ottenuto tutte le autorizzazioni
  • dichiara, per indurre in errore sulla particolare convenienza dei prezzi praticati, di essere in procinto di cessare l’attività commerciale
Sono invece di per sé aggressivi i comportamenti che creano nel consumatore l’impressione di non potere lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto oppure le visite a domicilio nel corso delle quali il professionista ignora gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi.

Competente a vietare la prosecuzione delle pratiche commerciali scorrette  è l’AGCM, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che procede d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse.

Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Se sei interessato ad approfondire gli altri aspetti a tutela del consumatore continua nella lettura del prossimo post La garanzia sui beni di consumo e poi contattami.

 

Codice del #Consumo dalla parte del consumatore @confcommerciomi Condividi il Tweet

 

Chi sono:

Scrivi un commento

SEGUI #LEXAROUNDME