Posso usare il nome di un’altra società sul mio sito?

Posso usare il nome di un’altra società sul mio sito?

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Domanda da un milione di euro: Posso utilizzare il nome di un’altra società sul mio sito web?

Secondo la giurisprudenza costituisce atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, n. 3 del Codice Civile l’utilizzo del nome di un concorrente come metatag nelle pagine pubblicitarie di un sito web.

Un caso particolare di uso come metatag di un marchio altrui si realizza con i c.d. link sponsorizzati.

Il visitatore di un sito web che cerca un determinato marchio e vede comparire un sito diverso da quello del titolare del marchio può essere in qualche modo indotto a credere che il marchio appartenga in realtà a quella società.

Quindi alla società del sito diverso. O comunque che le due società siano collegate. O ancora che i prodotti offerti per mezzo di quel sito siano comunque ricollegabili tra loro o presentino, quantomeno, le stesse caratteristiche.

Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il titolare di un marchio che gode di notorietà, e quindi è rinomato sul mercato, ha il diritto di vietarne l’uso da parte di un terzo nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet.

Il divieto è giustificato quando il concorrente, che ha utilizzato il riferimento al marchio altrui, trae un vantaggio illegittimo dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio che utilizza.

Altro caso è quello in cui nella pubblicità fatta attraverso la citazione del marchio altrui si arrechi comunque un pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio.

Nello specifico, il divieto persiste quando la pubblicità che compare a partire dalla parola chiave che si è utilizzata non consente, o consente in maniera molto difficile, all’utente che si definisce normalmente informato e ragionevolmente attento, di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell’annuncio provengano o meno dal titolare del marchio.

Questo ovviamente perché crea confusione.

Allo stesso tempo la giurisprudenza ha espressamente specificato che il titolare di un marchio non può vietare annunci pubblicitari dei concorrenti che contengano una parola chiave che corrisponda al proprio marchio.

Naturalmente purché questi annunci propongano, sempre senza arrecare pregiudizio alla funzione distintiva del marchio – quindi senza creare naturalmente confusione – un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio rinomato.

Quindi sta bene l’utilizzo del marchio altrui come pubblicità comparativa. Ma naturalmente non deve creare confusione nel consumatore. E non deve arrecare alcun pregiudizio al marchio altrui.

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