
Perché la pubblicità AUDI è illegale
Gli inquirenti di Belluno hanno avviato un’indagine su alcune pubblicità Audi. Secondo i Carabinieri ci sarebbero margini di illegalità negli stand con le auto parcheggiate nel cuore della città di Cortina.
Secondo quanto emerso, sebbene Audi avesse sottoscritto un regolare contratto con il comune per operare nelle aree di Cortina, in alcuni spazi sarebbero servite ulteriori autorizzazioni che non sono state richieste.
La Procura di Belluno ha, dunque, ritenuto illegittime le installazioni effettuate per pubblicizzare le vetture.
Al termine degli accertamenti da parte dei Carabinieri, sono state sottoposte a indagine cinque funzionari comunali, i quali si occupavano di sottoscrivere i contratti pubblicitari, e due dirigenti Audi di Verona.

Copyright Voci di Cortina
AUDI e la pubblicità illegale
Le accuse riguardano le installazioni pubblicitarie Audi nella stazione ferroviaria e nella zona di Corso Italia.
Le ipotesi di reato formulate nei confronti degli indagati sono la violazione della Legge 42/2004, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio. Si tratterebbe di reati contro i beni culturali paesaggistici e opere illecite in un’area considerata di “interesse pubblico”.
I reati fanno riferimento a un decreto degli anni Cinquanta che impone il rilascio di un’autorizzazione specifica e di un nulla osta della Soprintendenza ai beni ambientali per pubblicizzare i beni tutelati.
Agli atti è, anche presente l’ipotesi di aver violato l’articolo 518 duodocies del codice penale: Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, che prevede una pena che va fino a 5 anni di carcere. […]
Quindi, oltre ai reati per operazioni illecite verso i beni culturali e paesaggistici il marchio tedesco avrebbe, con le sue azioni, deturpato e deteriorato le zone interessate. Reato per cui è prevista la reclusione fino cinque anni di carcere.
Il contratto di pubblicità AUDI
Audi è da tempo partner del comune di Cortina d’Ampezzo per realizzare spot e foto pubblicitarie.
Tuttavia, ci sono alcune zone storiche della famosa località turistica che non potevano essere utilizzate come sfondo e invece lo sono state. La collaborazione tra la casa automobilistica AUDI e il comune di Cortina risale a molti anni fa.
Nel 2006 l’Audi ha restaurato il campanile in cambio di manifesti pubblicitari affissi in tutta la località. In vista dei Mondiali, nel dicembre del 2008, è stato poi messo a punto un regolamento per sponsorizzare il comparto automobilistico.
E nel 2021 è stato sottoscritto il contratto per le Olimpiadi, al cui bando è pervenuta solo l’offerta di Audi che, quindi, sarà anche lo sponsor di Cortina in vista delle Olimpiadi.
All’interno del contratto di sponsorizzazione sarebbe stato inserito anche il vincolo paesaggistico presente su Cortina dal 1952. Gli indagati sarebbero stati a conoscenza della 42/2004 legge ma avrebbero comunque concesso al marchio le installazioni pubblicitarie, senza richiedere ulteriori autorizzazioni.

Photo by Yoann Siloine on Unsplash
Il diritto di panorama
Per la legge italiana ogni edificio o monumento, così come ogni parte creativa che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Il diritto di riproduzione del panorama – inteso come diritto di rappresentare edifici, monumenti od opere architettoniche – è disciplinato dalla Legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941) e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).
Posto che in Italia sembrerebbe pertanto consentito a chiunque di scattare fotografie a edifici, vedute, monumenti, pubblici o comunque visibili al pubblico (in base al principio per cui ciò che non viene espressamente vietato è lecito), bisogna fare i conti con due importanti eccezioni: le opere d’arte e i beni culturali.
Il Codice dei Beni Culturali (D.L. 30 dicembre 2008 convertito nella L. 27 febbraio 2009 n. 14 e successive modifiche) all’Art. 10 riporta un vasto e variegato elenco. Si tratta di beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e a persone giuridiche private senza scopo di lucro che “presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico”.
Un bene per essere dichiarato di interesse culturale è sottoposto a un procedimento di verifica, in cui deve ricorrere una presunzione di interesse culturale. La riproduzione dei beni culturali è, in particolare, disciplinata dall’Art. 107 del Codice secondo cui
Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore
Ai fini della riproduzione, la norma assegna una facoltà all’amministrazione che ha in consegna i beni, il che comporta l’esercizio di un potere discrezionale.
L’art. 108 del Codice prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dall’autorità che ha in consegna il bene in considerazione di modi e finalità della riproduzione.
Ma se per certi versi non si pongono problemi particolari per la riproduzione pubblicitaria di un’opera dell’ingegno, i cui diritti non siano caduti in pubblico dominio, discorso diverso è la riproduzione, a fini pubblicitari, di un bene culturale secolare esposto o no a pubblica vista.
Ed è proprio su questo aspetto che si concentrano due decisioni delle nostre corti di merito che hanno dato ingresso alla tutela civilistica fondata sulle norme sopra richiamate del Codice dei Beni Culturali (Tribunale di Palermo del 21 settembre 2017 e un’ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di Firenze).
Entrambe le decisioni fanno leva sugli artt. 107-108 del Codice dei Beni Culturali che riservano all’autorità che ha in consegna il bene culturale il diritto di consentirne la riproduzione. Previa richiesta di concessione e pagamento del canone fissato dall’autorità medesima.
Al momento non è dato sapere come si difenderanno i funzionari comunali e i dirigenti Audi.
Tuttavia sarebbe interessante approfondire il tema della “proteggibilità” di beni esposti a pubblica vista. E, anche se legato al tema del copyright, prendere spunto dal fatto che in alcuni sistemi (ma in effetti non nel nostro) vige la cd. panorama exception o panorama freedom secondo cui ciò che è liberamente visibile è anche liberamente riproducibile.
Senza violare eventuali diritti di copyright, sui beni oggetto di riproduzione.
Se vuoi approfondire gli argomenti trattati in questo Post leggi gli articoli della sezione Copyright.
Oppure se vuoi risolvere una tua questione legale prenota qui la tua prima consulenza.
Per tutti gli aggiornamenti segui #LexAroundMe
Lascia qui il tuo commento al blog e ai servizi di LexAround.me
Perché la pubblicità AUDI è illegale Condividi il Tweet