
Paese che vai, marchio che trovi
I marchi geografici sono i marchi idonei a indicare un qualsiasi luogo geografico, purché concretamente individuato.
Il nostro ordinamento vieta la registrazione come marchio delle sole indicazioni geografiche quando il marchio individua la zona di produzione del prodotto.
Questi marchi sono considerati privi di altri elementi distintivi.
Quando il marchio geografico è utilizzato in funzione descrittiva della provenienza del prodotto, la sua registrazione può essere problematica.
Ammetterla vorrebbe dire favorire il monopolio di un solo soggetto. Con conseguente svantaggio competitivo per gli altri operatori della stessa zona geografica.
La possibilità di registrazione è esclusa anche quando il nome scelto per il marchio contiene riferimenti geografici che possono ingannare sulla provenienza geografica del prodotto stesso. In particolare quando, nella percezione del pubblico, il luogo di provenienza sia rilevante per quella particolare categoria di prodotti.
Il marchio geografico si configurerebbe come falsa denominazione d’origine e sarebbe, quindi, nullo.
In applicazione di questo principio, è stato ritenuto ingannevole il marchio “Tesori del Sannio” usato per contraddistinguere prodotti lattiero-caseari in realtà provenienti dall’Abruzzo e non dalla regione campana.
La registrazione di un marchio geografico come marchio individuale è, invece, consentita quando viene usato un nome di fantasia. Oppure quando contiene indicazioni geografiche che non esprimono caratteristiche qualitative del prodotto né richiamano la zona di produzione.
Un nome geografico contenuto o richiamato in un marchio è tutelabile solo quando non abbia alcun riferimento al prodotto da contraddistinguere. E, in particolare, quando non evoca il contesto naturale, storico e artistico ricollegato al luogo stesso come elemento caratterizzante il prodotto.
Secondo parte della dottrina l’uso del marchio geografico potrebbe essere ammesso nel caso in cui contraddistingua un’area geografica limitata da cui provengono i soli prodotti del titolare.
È, invece, consentita la registrazione di una località geografica come marchio collettivo.
Sono stati, infatti, ritenuti marchi validi:
- “The O.C.” relativo alla omonima serie televisiva, in quanto l’indicazione geografica O.C. è l’acronimo dalla contea di Orange County. E, soprattutto, non viene utilizzata al fine di designare la provenienza geografica del prodotto da contraddistinguere.
- “Amaro Silano” usato per il noto liquore a base di erbe. E’ stato ritenuto non solo perfettamente valido, ma anche un marchio forte. Infatti, anche se le erbe con cui tale liquore è prodotto non provengono dalla Sila, la Sila non è rinomata per questo tipo di piante. Di conseguenza, l’idea che ne è alla base appare comunque originale.
- “Capri” per contraddistinguere sigarette.
- “Terme di Saturnia” per cosmetici quando al semplice segno “Saturnia” era stata negata la registrabilità.
È stata, invece, negata la tutela:
- al marchio registrato “Le terre di Federico” per contraddistinguere vini. Questo perché il marchio è costituito da un’espressione che indica esclusivamente la provenienza geografica dei prodotti di riferimento.
- alla designazione dell’Unione Europea per la registrazione internazionale del marchio “MONACO” da parte dell’omonimo principato. Il Tribunale ha considerato che il fatto che il richiedente fosse uno Stato sovrano terzo rispetto all’Unione non implicava di per sé alcuna legittimazione a essere titolare del marchio in questione. Inoltre, il marchio era da considerarsi descrittivo in quanto indicava la provenienza geografica o destinazione dei prodotti e il luogo di prestazione dei servizi.
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