
Obbligo etichettatura ambientale: cosa devi sapere
Rinviato al 31 dicembre 2022 l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha indicato i “criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Gli imballaggi dovranno avere un’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta) che deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. E dovrà essere visibile anche all’apertura dell’imballaggio.

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In cosa consiste l’etichettatura ambientale degli imballaggi?
Si tratta dell’applicazione di un’etichetta su tutti gli imballaggi introdotti sul mercato italiano. Lo scopo è facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi.
L’etichetta fornisce informazioni sulla composizione degli imballaggi e sul corretto smaltimento da parte del consumatore. Le informazioni su composizione e smaltimento sono obbligatorie per tutti gli imballaggi immessi nel territorio italiano.
L’etichettatura ambientale va prevista per tutti gli elementi di imballaggio separabili manualmente.
Quindi l’etichetta va applicata su:
- singole componenti separabili manualmente (tappo, nastro, pellicola..)
- corpo principale dell’imballaggio (bottiglia, scatola, vassoio..)
- componente che riporta già l’etichetta e rende più facilmente leggibile l’informazione
Quali sono le informazioni da inserire nell’etichettatura
- il tipo di imballaggio (descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica)
- l’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica, integrata eventualmente con l’icona prevista (imballaggi in plastica) oppure (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica)
- la famiglia del materiale di riferimento e l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata)
- l’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e, nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
I due obblighi principali
Primo obbligo: fornire le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti. Ad esempio “Raccolta differenziata carta; Oppure…verifica presso il tuo Comune le corrette modalità di smaltimento”.
Sono interessati tutti gli imballaggi messi a disposizione del consumatore finale e a qualunque titolo. In vendita o anche gratuitamente. La norma non prevede espressamente chi abbia l’obbligo di apporre l’etichettatura, cioè se tale obbligo fa capo al produttore o all’utilizzatore dell’imballaggio. Ad es. produttore della bottiglia o riempitore della stessa.
Il Mite (Ministero della Transizione Ecologica) ha chiarito però che l’obbligo è posto a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore.
Occorre, quindi, che siano stipulati specifici accordi tra le parti e che nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
Secondo obbligo: per i produttori quello di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (canale B2C) che quelli destinati alle imprese (canale B2B).
Per “produttori” si intendono i fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. Questo obbligo riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati ai consumatori finali (B2C) che quelli destinati alle imprese (B2B).

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E se la dimensione dell’imballaggio non permette l’inserimento delle informazioni?
Per alcune tipologie di imballaggi può essere estremamente difficile, se non impossibile, l’apposizione dell’etichettatura ambientale completa. Ad es. gli imballaggi di piccola dimensione o con spazi limitati, quelli per cui il produttore può riscontrare difficoltà tecnologiche ad apporre la codifica identificativa del materiale sul packaging, quelli multilingua o quelli di importazione.
Per alcune di queste casistiche, il MITE ha chiarito che, viste le oggettive criticità alla base dell’apposizione fisica dell’etichettatura ambientale sugli imballaggi, l’obbligo si ritiene adempiuto quando le informazioni obbligatorie sono veicolate e comunicate mediante canali digitali: App, QR code, codice a barre, ecc…
Non ci sono, infatti, indicazioni specifiche in merito alle modalità di etichettatura. Ogni azienda ha la facoltà di comunicare le informazioni con proprie modalità grafiche e di presentazione. Purché gli strumenti scelti siano efficaci e coerenti con gli obiettivi previsti.
Le sanzioni per la mancata etichettatura
L’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 prevede una sanzione da 5.200 € a 40.000 € a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art. 219 co.5 del D.Lgs.152/06.
Le sanzioni possono essere applicate sia al produttore del materiale di imballaggio sia ai commercianti e distributori.
Al di là dell’obbligo di legge l’etichettatura volontaria, ossia l’indicazione delle informazioni aggiuntive che le aziende possono inserire, è un ottimo modo per sfruttare l’etichettatura come mezzo di comunicazione del tuo brand.
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