Mi si nota di più se vendo con il mio marchio o con quello del produttore?

MI SI NOTA DI PIU SE VENDO CON IL MIO MARCHIO O CON QUELLO DEL PRODUTTORE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Mi si nota di più se vendo con il mio marchio o con quello del produttore?

La principale distinzione nell’ambito del marchio associato a un prodotto si riscontra tra marca del produttore e marca del venditore.

La prima è apposta dal produttore del prodotto ed è la cd. marca industriale.

La seconda è apposta dal venditore del prodotto.

In genere si tratta di una catena di supermercati o di grandi magazzini che mette in vendita dei prodotti realizzati da altre imprese con il proprio nome. In questi casi si parla di marca commerciale o private label.

La scelta di vendere prodotti a marca del venditore è dettata spesso da un eccesso di capacità produttiva rispetto alle esigenze di vendita. Con la possibilità, quindi, di produrre a costo inferiore per conto del venditore.

La private label è sicuramente una leva di marketing nella mani del rivenditore che consente di contrastare il potere del produttore. E di rafforzare la propria immagine nei confronti dei clienti in modo da migliorare il rapporto di fedeltà con questi ultimi.

Nel caso, tuttavia, di vendita diretta con un marchio proprio la scelta di vendere in private label assume un ruolo secondario, se non marginale.

E’ bene precisare che l’apposizione sul prodotto del proprio segno distintivo comporta la responsabilità dell’azienda nei confronti dei consumatori per i danni arrecati da vizi o difetti che lo rendano inidoneo all’uso a cui è destinato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo) è considerato produttore

“il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea. O qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo”.

Da tale situazione deriva la possibilità da parte del consumatore danneggiato da un prodotto acquistato presso una catena distributiva, di invocare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della medesima (se trattasi di prodotto a proprio marchio privato).

Nonché la responsabilità extracontrattuale del fabbricante/produttore del prodotto a marchio industriale. Anche per il prodotto a marchio privato eventualmente fabbricato per la grande distribuzione.

Chiunque immetta sul mercato un prodotto con il proprio marchio è responsabile della sua conformità e della sua sicurezza nei confronti dell’acquirente.

A prescindere dal fatto che sia il produttore diretto oppure il rivenditore che utilizzi il proprio marchio.

In entrambi i casi, vista l’esposizione che si verifica con l’apposizione del proprio marchio, i soggetti interessati si trovano nella necessità di mettere in campo solide tutele dal punto di vista contrattuale.

Nei confronti dei fornitori industriali selezionati si dovranno prevedere clausole di conformità che rimandino al rispetto delle vigenti normativi generali e di settore (a seconda della tipologia dei prodotti forniti).

Nonché alle stringenti condizioni stabilite in appositi standard qualitativi. A garanzia della genuinità, salubrità e regolare commerciabilità dei prodotti finiti e dell’attuazione di specifiche formalità di etichettatura e confezionamento.

 

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