L’occhio di Chiara Ferragni è anche europeo

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L’occhio di Chiara Ferragni è anche europeo

Chiara Ferragni non è solo una influencer famosa.

E’ anche un’imprenditrice di successo e come tutti gli imprenditori ha registrato il suo marchio.

Il marchio “Chiara Ferragni” è registrato dalla società Serendipity s.r.l. insieme a Giuseppe e Pasquale Morgese. La tutela è estesa in diversi paesi in tutto il mondo: Corea, Giappone, Russia, Stati Uniti, Svizzera e anche a livello Comunitario.

Ed è proprio in ambito comunitario che il marchio “Chiara Ferragni” ha avuto un risvolto giuridico, iniziato nel 2015 e terminato qualche giorno fa.

Nel 2015 la domanda di marchio figurativo, rappresentato da un occhio azzurro stilizzato con delle lunghe ciglia, viene depositata nelle seguenti classi:

  • 3 Saponi, Cosmetici, Profumi, Olii essenziali ed estratti aromatici, Lozioni per capelli.
  • 9 Montature per occhiali, Montature per occhiali da sole, Custodie per occhiali da vista e da sole, Caschi per motociclisti, Caschi per ciclismo, Caschi di protezione.
  • 14  Metalli preziosi, Leghe di metalli preziosi, Gioielleria, Strumenti cronometrici.
  • 18 Borse, Sacche, Sacche da viaggio in tela, Cuoio, Imitazioni di cuoio, Valigie, Portamonete [pelletteria], Astucci portachiavi, Ombrelli.
  • 24 Biancheria, Biancheria lavorata, Biancheria da letto, Biancheria da casa, Biancheria da tavola, Asciugamani, Asciugamani in tessuto, Coperte da letto, Lenzuola, Tovaglioli in tessuto, Trapunte, Copriletto, Plaid, Tende di stoffa, Tende in plastica.
  • 25 Abbigliamento, Camicie, Maglioni, Pantaloni, Gonne, Jeans, Costumi da bagno, Magliette, T-shirt, Pantaloncini, Abbigliamento sportivo, Biancheria intima, Cappelleria, Calzature.

La società olandese CKL Holdings N.V. si oppone alla domanda di registrazione. La società contesta il rischio di confusione con il suo marchio denominativo anteriore ‘Chiara’ registrato nel Benelux nelle classi 25, 38 e 41.

L’opposizione verte sul rischio di confusione all’interno della classe 25, estendolo per assonanza alle classi 3, 9, 14 e 24.

L’EUIPO nel 2017 rifiuta la registrazione del marchio figurativo ‘Chiara Ferragni’ come marchio dell’Unione europea. Il rifiuto riguarda la classe 18 limitatamente a “borse, sacche; astucci portachiavi; portamonete [pelletteria]” e tutti i prodotti della classe 25.

L’ufficio ritiene che sussista un rischio di confusione tra i due marchi. 

Ma “Chiara Ferragni” non ci sta e si rivolge al Tribunale dell’Unione europea chiedendo l’annullamento della decisione dell’Euipo.

I motivi del ricorso sono essenzialmente tre:

  • si contesta alla Commissione EUIPO di aver constatato l’esistenza di un rischio di confusione mentre i ricorrenti erano già titolari del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CHIARA FERRAGNI che copriva le stesse classi designate dal marchio richiesto

  • la Commissione EUIPO avrebbe commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto

  • la Commissione avrebbe commesso un errore nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

L’8 febbraio 2019 la Quarta Sezione del  Tribunale dell’UE annulla la decisione dell’EUIPO.

Il Tribunale rileva che il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt’uno e che il marchio figurativo “Chiara Ferragni” è un marchio complesso. Un marchio composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi. 

Un marchio complesso

Il marchio si compone, infatti, di due elementi denominativi ‘Chiara’ e ‘Ferragni’. I due elementi sono rappresentati in caratteri neri stampatello maiuscolo, con le lettere ‘i’ in grassetto. E da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere.

“In presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti.”

Nel caso di specie” il marchio richiesto è un marchio complesso, composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi. In particolare, esso è composto dai due elementi denominativi «chiara» e «ferragni», in caratteri maiuscoli neri, con le lettere «i» un po’ più grosse rispetto alle altre, e da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere.

Come sottolineano i ricorrenti, queste lunghe ciglia assomigliano alle lettere «i» delle parole «chiara» e «ferragni»

Rischio di confusione

La giurisprudenza ritiene che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti o di servizi interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre, anche, prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi.

Il Tribunale ritiene che “nonostante l’identità o la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico”.

Le differenze tra i due marchi escludono, quindi, che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

La somiglianza tra i marchi dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale

Il Tribunale rileva che “sebbene il marchio denominativo anteriore ‘Chiara’ sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio ‘Chiara Ferragni’, l’elemento figurativo di quest’ultimo ha un impatto significativo sull’impressione visiva globale”. 

Il Tribunale sottolinea che il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo distolgono l’attenzione del pubblico dall’elemento denominativo. Posto, tra l’altro, nella parte inferiore del marchio richiesto. 

L’elemento figurativo del marchio richiesto è almeno tanto distintivo quanto gli elementi denominativi di tale marchio, considerati nel loro insieme. 

Il Tribunale conclude che i due segni presentano un debole grado di somiglianza visiva. L’EUIPO ha, quindi, “commesso un errore attribuendo maggior importanza all’elemento denominativo ‘Chiara’ rispetto all’elemento figurativo”.

Dal punto di vista fonetico, il Tribunale stabilisce anche che “l’elemento di differenziazione ‘Ferragni’, per la sua lunghezza, è foneticamente più importante rispetto all’elemento di somiglianza ‘Chiara’. Pur essendo posizionato dopo quest’ultimo.

Pertanto, i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza fonetica ‘medio’ o addirittura ‘tenue'”.

Infine, per il Tribunale, “i due marchi sono diversi anche sotto il profilo concettuale.

Il marchio “Chiara Ferragni” identifica una determinata persona. Mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce soltanto a un nome senza individuare una persona specifica.

Per tutte queste ragioni il Tribunale ha confermato la legittimità della domanda di marchio figurativo “Chiara Ferragni” in ambito comunitario e per tutte le classi individuate.

E Chiara può continuare a guardare l’Europa con il suo marchio.

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