
Le nuove regole sulla vendita dei beni
Il D.Lgs. n. 170/2021, in attuazione della direttiva UE 2019/771, modifica il Codice del Consumo. In particolare la modifica riguarda gli articoli del Codice del Consumo dal 129 al 135.
Dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di vendita dei beni.
Le modifiche riguardano la vendita di beni tra venditore e consumatore, non più limitata ai beni di consumo. La nozione di bene viene estesa fino a comprendere i “beni con elementi digitali” e gli “animali vivi”.
Vengono elencati gli obblighi del venditore e la condotta del consumatore anche con riferimento agli aggiornamenti nel caso di prodotti digitali. Le norme sui requisiti di conformità – soggettivi e oggettivi – sono più specifiche e analitiche rispetto al passato.
E’ mantenuta la presunzione che il difetto di conformità esistesse già al momento della consegna del bene. Per essere tale deve manifestarsi non più entro sei mesi dalla consegna. Ma entro un anno.
I rimedi di cui dispone il consumatore in caso di difetto di conformità del bene vengono approfonditi rispetto alla versione originaria del testo. Il consumatore ha il diritto al ripristino e sostituzione del bene, alla riduzione proporzionale del prezzo e alla risoluzione del contratto.
È, poi, eliminato l’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta.
La norma di chiusura rinvia alla disciplina del Codice, compreso il diritto al risarcimento del danno. La disposizione precedente non menzionava la facoltà per il consumatore di chiedere il ristoro del pregiudizio patito e questo aveva creato delle difficoltà interpretative ora risolte.

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Le nuove regole sulla vendita dei beni
Nello specifico il D.Lgs. n. 170/2021 impatta sulla conformità dei beni rispetto al contratto di vendita, sui rimedi esperibili in caso di difetto di conformità, sulle modalità in cui i rimedi possono essere esperiti e sulla garanzia convenzionale.
Le nuove regole sui requisiti dei beni e la conformità al contratto
Il bene oggetto della vendita si considera conforme al contratto se:
- corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità stabilite nel contratto
- è funzionale, compatibile e interoperabile e possiede le altre caratteristiche previste dall’accordo
- rispetta ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, comunicato al venditore fino alla conclusione del contratto e da questi accettato
- è dotato di tutti gli accessori e le istruzioni di funzionamento anche relative alla installazione
- possiede gli aggiornamenti previsti
- è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo
- possiede la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello messo a disposizione del consumatore
- è munito degli accessori (es: imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi);
- possiede quantità, qualità e caratteristiche (durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza) ordinariamente presenti in un bene dello stesso tipo.
Le nuove regole sulla responsabilità del venditore per difetti di conformità
Il nuovo art. 131 del Codice del Consumo prevede che anche l’errata installazione dei beni può rappresentare, in determinate condizioni, un difetto di conformità. Difetto di conformità che, ai sensi del nuovo art. 133, rende responsabile il venditore se esistente al momento della consegna e se si manifesta nei due anni successivi.
Responsabilità del venditore che si verifica per ogni difetto di conformità anche nei due anni successivi alla vendita di beni che abbiano contenuti digitali. Se il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale. Termine che si riduce a un anno se i beni venduti sono usati.
Obblighi del venditore
Il venditore di beni che abbiano elementi digitali deve informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili. Aggiornamenti che riguardano anche la sicurezza, in modo che i beni mantengano la loro conformità nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in considerazione:
- della tipologia e la finalità dei beni
- degli elementi digitali
- se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell’arco di un periodo di tempo.
Il venditore non è responsabile per difetti di conformità relativi all’aggiornamento se il consumatore non lo installa entro un determinato termine.
A condizione che sia stato informato della disponibilità dell’aggiornamento, delle conseguenze derivanti dalla mancata installazione e gli siano state fornite le istruzioni relative.
Regresso del venditore
Il venditore può agire in regresso quando la sua responsabilità nei confronti del consumatore è imputabile ad azioni od omissioni commesse dal produttore o da altri soggetti che hanno agito nei passaggi anteriori alla catena distributiva.
Se il venditore ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ha a disposizione un anno dall’esecuzione della prestazione per agire nei confronti del responsabile o dei responsabili per ottenere quanto reintegrato.

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Le nuove regole sul difetto di conformità e i rimedi per il consumatore
I nuovi articoli 135 bis, ter e quater disciplinano i vari rimedi messi a disposizione del consumatore per porre rimedio ai difetti di conformità.
Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene acquistato mediante sostituzione o riparazione del bene stesso, riduzione proporzionale del prezzo oppure risoluzione consensuale del contratto.
Le nuove regole sulla garanzia convenzionale nella vendita dei beni
Il nuovo articolo 135-quinques dispone che la garanzia convenzionale vincola chi la offre. Quando è il produttore a offrire al consumatore una garanzia del bene ulteriore la responsabilità è sua per tutto il periodo di durata della garanzia in relazione alla riparazione e sostituzione.
La garanzia convenzionale deve essere fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna. E deve essere redatta con un linguaggio chiaro e comprensibile.
Nulla vieta al venditore di fornire al consumatore condizioni più favorevoli e di maggiore tutela. Mentre è nullo ogni patto che non preveda le garanzie minime previste dalle disposizioni del Codice del Consumo.
Le nuove regole sulla manifestazione del difetto di conformità
Salvo prova contraria, il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna deve considerarsi presente già al momento della consegna stessa. A meno che questa ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto. Per quanto riguarda i beni con elementi digitali per i quali è prevista la fornitura continuativa l’onere della conformità entro un determinato periodo di tempo spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità.
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