
L’arte in una foto
Quanti di noi hanno, almeno una volta, fotografato un’opera d’arte presente nei musei per poi postarla sul profilo Instagram o Facebook?
Ci siamo mai chiesti se e quanto siamo realmente titolari dei diritti relativi a quella fotografia?
Per affrontare questo tema è necessario individuare l’ambito giuridico della tutela della fotografia e delle opere d’arte.
La Legge sul Diritto d’Autore (633/1941) disciplina l’attribuzione su diritti e facoltà che spettano all’autore dell’opera, in quanto la stessa è frutto del suo ingegno creativo.
Per ciò che riguarda la fotografia, l’art. 2 della Legge sul Diritto d’Autore identifica al punto 7, “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V e del Titolo II”, come protette dal diritto d’autore.
Non tutte le opere fotografiche godono della tutela autorale, questo perché la stessa è riconosciuta nei casi in cui l’opera possiede il cd. “carattere creativo”.
In riferimento all’aspetto “creativo”, il Tribunale di Catania evidenzia il rapporto tra il processo meccanico di scatto e il processo intellettuale dell’autore, che deve subentrare al mero utilizzo del corpo macchina, determinando le caratteristiche creative dell’inquadratura, della luce e dello scatto.
Mentre per il Tribunale di Milano “il carattere artistico (….) sussiste ogni qualvolta l’autore non si sia limitato a una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni. Il carattere artistico prescinde dalla paternità delle riproduzioni a fotografi di fama, dal fatto che la fotografia sia tratta da un archivio e dalla notorietà del soggetto ritratto”.
E le foto scattate alle opere d’arte nei musei?
Bisogna capire quando la riproduzione di un’opera d’arte è di libera fruizione e quando invece subentrano i diritti di proprietà.
Infatti si deve distinguere l’opera d’arte, culturale o museale, che nella maggior parte dei casi ricade nel pubblico dominio essendo trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore dalla fotografia, che riprende il dipinto in questione.
L’art. 70 della Legge sul Diritto d’Autore introduce, al comma 1 bis, l’elemento della cd “bassa risoluzione” e stabilisce che “è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito di immagini e musica a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”
L’introduzione del formato della foto in bassa risoluzione permette di arginare il fenomeno dell’uso di immagini per usi commerciali, limitando questo formato al solo uso privato. Anche quando le stesse immagini siano diffuse al pubblico tramite la condivisione sulle proprie piattaforme social.
Infatti, capita di frequente che, il “fotografo-turista”, apponga sugli scatti pubblicati online la dicitura del copyright in maniera del tutto erronea.
In questo modo si genera confusione sui diritti di proprietà dell’opera originale e anche sul luogo nel quale la stessa è esposta. Ma anche sui diritti legali alla titolarità della foto e dei musei che detengono l’opera in oggetto, i quali hanno la funzione di “diffusione del bene culturale”.
Per questi casi di fruizione esterne delle opere su supporto fotografico digitale, il Wikimedia Commons ha come idea di base quella di mettere a disposizione di chiunque lo scatto del fotografo, creando un sistema di “cifratura” delle opere contenute nelle sue banche dati e identificando con il codice PD le opere di Pubblico Dominio:
- PD-OLD per le immagini con copyright scaduto, poiché decorsi i 70 anni dalla morte dell’autore
- PD-ART per le riproduzioni fotografiche di opere d’arte pittoriche bidimensionali il cui autore è deceduto più di 70 anni fa
- PD-SELF per le opere pubblicate nel pubblico dominio dall’autore che ha caricato i file.
In Italia queste evoluzioni si sono avute con il decreto ArtBonus e Turismo del 28 luglio 2014, che modifica l’art. 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, introducendo la possibilità di pubblicare le fotografie che riproducono beni culturali. Purché non ci sia scopo di lucro nella condivisione ma solo fine di ricerca, studio e manifestazione di un pensiero o di espressione creativa.
Nelle modifiche apportate dal Decreto si fa riferimento alla risoluzione dell’immagine sottolineando come la stessa, riprodotta da un cellulare, non avrà mai la pretesa di poter essere utilizzata per scopi commerciali.
Non sono però esonerati dal pagamento di un canone tutti i terzi che, nonostante la qualità di risoluzione dell’immagine, vogliano farne un uso con finalità di lucro.
Esistono diverse iniziative sul web finalizzate alla divulgazione delle opere di patrimonio culturale per mezzo della cd. “Free Art Licence”, che permette la diffusione delle stesse rispettando i diritti dell’autore originario.
Google, con il progetto della Cultural Institute, in collaborazione con il Metropolitan di New York, la Tate Gallery di Londra, gli Uffizi di Firenze ed i Capitolini di Roma , prevede tre programmi:
- Art Project ,che sviluppa un tour a 360 gradi delle gallerie con la tecnologia street view
- Momenti storici , mostre online su momenti storici
- World Wonders Project per gli insegnanti, per poter scaricare pacchetti di materiali su argomenti specifici, da utilizzare in classe.
Nonostante la liberalizzazione degli scatti nei musei, la divulgazione degli stessi non ci rende titolari dei diritti d’autore della foto in questione. Questo perché manca la connotazione artistica che ne fa emergere il cd. “carattere creativo” e che ne garantisce la tutela autorale.
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Andrea
Salve, vorrei avere una precisazione riguardo questo punto:
“è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito di immagini e musica a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.”
Una foto scattata ad un dipinto e pubblicata su un blog con dei banner pubblicitari (con i quali guadagna), che tratta tematiche di viaggi, musei descrivendone quindi luoghi ed opere viste, viene considerato a scopo di lucro e quindi ne viola i diritti?
Avv. Silvia Di Virgilio
Buon pomeriggio Andrea, a stretto rigore se la piattaforma consente di guadagnare è considerata a scopo di lucro e quindi anche la pubblicazione di immagini soggette a copyright segue la stessa disciplina. Per una risposta più precisa riguardante il suo caso specifico può prenotare una call a questo link https://silviadivirgilio.youcanbook.me/ Grazie mille!
Francesco
In tutto questo marasma di regole non ho capito una cosa fondamentale, faccio un esempio: su wikipedia c’è la foto del narciso di caravaggio, la foto è di pubblico dominio, quindi usabile anche per scopi commerciali. Caravaggio è morto da oltre 400 anni, quindi zero diritti d’autore, quindi la foto del narciso su wikipedia la posso usare per scopi commerciali senza chiedere il permesso a nessuno? Non capisco cosa c’entra tutta la storia della bassa risoluzione, se un autore è morto da centinaia di anni e la foto è libera perchè non dovrei usarla per lucro?
Avv. Silvia Di Virgilio
Buon pomeriggio Francesco, se la foto è pubblicata su Wikipedia è da capire chi sia l’autore dello scatto. Autore dell’opera e autore della foto sono due soggetti diversi. Di qui il discorso sulla bassa risoluzione e sullo scopo di lucro. Una buona giornata.
Giuseppe
Buona giornata Silvia.
Se la foto (opera bidimensionale) è su diversi siti internet, ad alta risoluzione, senza watermark o alcun elemento che identifichi l’autore della fotografia e riguarda un autore morto più di 70 anni fa e io la volessi utilizzare su pubblicazioni a scopo di lucro, a chi devo corrispondere i diritti? (Se li devo corrispondere?)
Avv. Silvia Di Virgilio
Buongiorno Giuseppe,
in questo caso specifico se non ci sono elementi per identificare eventuali altri detentori dei diritti oltre l’autore deceduto da più di 70 anni la foto potrebbe essere utilizzata. Ovviamente il rischio di contestazioni può sempre sussistere. Terrei traccia della risorsa da cui è stata scaricata e l’assenza di altre informazioni utili così da dimostrare la buona fede nell’utilizzo. In ogni caso per eventuali approfondimenti può mandare una mail a hello@lexaround.me. Buona giornata!
Erika
Buongiorno,
Io illustro in maniera creativa non realistica volti di persone inserendo fiori come tattoo sul viso. Per prendere ispirazione, posso prendere foto di modelle che postano sul loro account instagram liberi e dove tutti possono vedere le loro foto, una delle loro foto per ispirazione? Ovviamente il volto nella mia opera sarà riconoscibile. Le foto non hanno watermark e sono visibili a tutti. Io guardo solo i tratti del volto. A questo punto mi chiedo: se sapessi disegnare i volti di gente famosa a memoria…dovrei lostesso chiedere i diritti?
Avv. Silvia Di Virgilio
Buonasera Erika,
in linea generale l’utilizzo di immagini personali, seppure pubblicate online, richiede il consenso dell’interessato. Scrive che il volto sarà riconoscibile, quindi questo potrebbe rappresentare un profilo di rischio per possibili contestazioni. In ipotesi se facesse un ritratto di un soggetto e lo pubblicasse senza autorizzazione sarebbe lo stesso. Per poterle dare una risposta completa dovrei visionare alcuni esempi del suo lavoro. Prenotando una prima call a questo link https://lexaroundme.youcanbook.me possiamo analizzare insieme la questione e trovare la soluzione migliore! A presto, Silvia