
L’accordo è nei dettagli
Una volta firmato, il contratto riflette la volontà delle due parti.
Dimostrare a posteriori che una frase inserita nel contratto non fosse in realtà voluta da una delle parti è sempre un’impresa difficile se non, in alcuni casi, impossibile.
Perciò, sembrerà banale, ma prima di firmare un contratto rileggilo bene parola per parola.
Se il contratto è lungo o se è stato oggetto di numerose trattative, con scambio di varie bozze e contro-bozze, fatti aiutare da un collega e confrontate ad alta voce l’ultima bozza che per voi andava bene con il testo finale.
Proprio il fatto di conoscere il contratto quasi a memoria può far sì che venga letto automaticamente un testo che può risultare diverso da quello effettivamente scritto.
Basta un semplice “non” per ribaltare il senso di una frase.
Non lasciare righe bianche o margini troppo ampi, per evitare il rischio di inserimento successivo di clausole da parte di un partner in malafede.
Per lo stesso motivo, numera sempre tutte le pagine.
Se il contratto è lungo, inserisci un indice: ridurrà il rischio di clausole aggiuntive e agevolerà la successiva consultazione del contratto.
Oltre a firmare in fondo il contratto, sigla anche tutte le pagine.
Se ti capita di dover modificare in sede di firma un punto del contratto già stampato – ovviamente d’accordo con l’altra parte – cancella con un tratto di penna le parole da eliminare, scrivi in modo chiaro la nuova versione e accanto aggiungi: “modifica approvata”.
La modifica andrà firmata da entrambe le parti. Limita questa soluzione a modifiche molto piccole oppure quando non hai la possibilità di una nuova stampa.
Sembrano dettagli ovvi, ma se rispettati eviteranno problemi interpretativi sul reale contenuto di un contratto firmato per problemi di forma.
Chi firma?
Prima di stipulare un contratto con un nuovo partner contrattuale, è sempre bene chiedere una visura alla Camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede legale.
Questo serve a verificare:
- che la società sia regolarmente registrata, tuttora esistente e non in via di liquidazione;
- qual è la data di creazione e quindi da quanto opera sul mercato;
- che l’oggetto sociale sia compatibile con l’attività che il vostro futuro partner dovrà svolgere in base al contratto;
- chi è il legale rappresentante;
- chi sono gli altri rappresentanti aziendali muniti di poteri di firma e per quali atti;
- quanti sono gli addetti aziendali, utile per verificare se la struttura organizzativa del partner è idonea a svolgere la futura attività contrattuale.
Se hai qualche dubbio sulla solidità dell’altra puoi anche chiedere una visura storica da cui emergerà se ha cambiato spesso sede, se ha cambiato spesso struttura o legale rappresentante, se ha ridotto il capitale societario, ecc…
Identifica correttamente le due parti contrattuali, inserendo i dati completi: precisa la sede legale e tutte le altre indicazioni societarie (es. codice fiscale e partita IVA).
In caso il futuro partner sia una multinazionale, il contratto va stipulato con la sede legale della società e non con una filiale priva di autonomia giuridica. Anche se poi, di fatto, l’attuazione del contratto verrà effettuata dalla filiale.
Prima della firma controlla sempre preventivamente che la persona che firma il contratto sia autorizzata dalla società di appartenenza.
La verifica è agevole se la visura camerale ne riporta il nome, con l’indicazione dei suoi poteri di firma e relativi limiti, che possono essere:
- di tipologia contrattuale: ad esempio solo la firma di contratti di appalto;
- di spesa: ad esempio solo la firma di contratti con valore non superiore a € 50.000,00;
- entrambi.
Se il nominativo non compare nella visura camerale, chiedi copia della procura aziendale. Anche la procura aziendale dovrà riportare l’indicazione dei poteri di firma e relativi limiti.
In ogni caso, una parziale garanzia è fornita anche dal fatto di inserire – nella costituzione contrattuale delle parti – la qualifica e il nominativo della persona che firma il contratto per ciascuna parte, precisando che si tratta di persona “debitamente autorizzata alla firma del presente atto”
Se poi non è così, firmando il contratto tale persona dichiara il falso e potrà essere chiamata a risponderne, anche penalmente.
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