
La forma del marchio
L’art. 7 c.p.i. stabilisce che possa costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa la forma del prodotto o della confezione.
La stessa previsione è contenuta anche nell’art. 4 RMC che espressamente consente la registrazione come marchio della forma dei prodotti o del loro imballaggio.
Estraneità del segno rispetto al prodotto
Con riferimento ai marchi di forma il requisito della estraneità del segno rispetto al prodotto contraddistinto si configura in maniera “attenuata”; nel senso che il marchio sarà separabile dal prodotto solo in via concettuale.
Le forme dei prodotti possono essere validamente registrate come marchi se sono scollegate dal prodotto e sono, quindi, astrattamente idonee a caratterizzarlo come proveniente da una determinata impresa.
Impedimenti generali alla registrazione dei marchi di forma
Per quanto riguarda gli impedimenti alla registrazione, e i relativi motivi di nullità, valgono le stesse regole dettate per tutti gli altri tipi di marchio.
Una forma può essere registrata come marchio solo se e in quanto svolga essenzialmente o prevalentemente la funzione tipica del marchio. E quindi assolva a una funzione distintiva, piuttosto che estetico-ornamentale.
È quindi decisivo il giudizio circa la prevalenza della funzione distintiva concretamente espletata dalla forma.
Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione:
- dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione;
- della percezione dei consumatori dei prodotti/servizi in questione, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti
I criteri di valutazione della capacità distintiva dei marchi di forma coincidono con quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
La legge non opera, infatti, alcuna distinzione a questo proposito.
La giurisprudenza ha, tuttavia, evidenziato che in concreto può risultare più difficile dimostrare il carattere distintivo di un marchio di forma rispetto a quello di un marchio verbale o figurativo.
Non è, infatti, abitudine del consumatore presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione. E la percezione del segno di forma può essere differente rispetto a quella di un segno “tradizionale”.
Di conseguenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore può considerarsi dotato di capacità distintiva.
La giurisprudenza ha anche chiarito che la novità o originalità di un segno non sono decisivi ai fini di apprezzare la capacità distintiva dello stesso.
Quindi non è sufficiente che un segno sia originale perché lo stesso possa essere considerato distintivo.
Ad esempio, è stata considerata validamente registrabile una tazzina da caffè utilizzata come contenitore per piante e fiori naturali, perché l’originalità di base dell’idea è rappresentata dalla capacità e funzione distintiva propria del marchio.
La giurisprudenza ha considerato, invece, privi di capacità distintiva i seguenti marchi di forma:
- la forma di sacchetti che possono stare in piedi per succhi di frutta. La forma in questione corrisponde a modalità d’imballaggio già utilizzate all’interno della Comunità per liquidi destinati all’alimentazione. Quindi il marchio non ha un carattere sufficientemente pronunciato perché il consumatore medio percepisca tale imballaggio come segno idoneo a identificare l’origine commerciale del prodotto;
- una forma del quadrante di orologi per gioielleria, caratterizzata nella parte superiore da bordi dentati. Il Tribunale ha ritenuto che – considerata la varietà di forme e decorazioni utilizzate nel settore dei gioielli e degli orologi – i bordi dentati non fossero idonei a indicare l’origine del prodotto. I bordi dentati sono percepiti come una decorazione, non come indicatore dell’origine del prodotto. Il fatto che tale configurazione potesse considerarsi nuova o originale non significava di per sé che il segno in questione sia dotato di capacità distintiva;
- la forma di un coniglietto di colore dorato per prodotti di cioccolato. Il Tribunale ha ritenuto che la forma di coniglio rientri tra le forme tipiche che possono assumere i prodotti di cioccolato, specialmente durante il periodo di Pasqua. Del tutto irrilevanti sono la posizione (accovacciata o meno) del coniglio, la lunghezza delle orecchie, gli occhi ecc… Né può considerarsi distintivo l’aver avvolto il coniglio in carta dorata dal momento che, anche questo tipo di confezione, è utilizzato abitualmente per prodotti di cioccolato.
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