Immagini di calciatori famosi all’interno del sito web

Immagini di calciatori famosi all’interno del sito web

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Posso riprodurre all’interno del sito di vendita, in cui le azioni sono rappresentate da giocatori di calcio, le immagini di calciatori famosi?

Se la domanda è: posso sfruttare economicamente le immagini di calciatori famosi senza il consenso, la risposta è no.

Quando l’immagine è utilizzata senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento perché sia lecita deve esistere un rapporto di strumentalità tra l’utilizzo e l’informazione posta a tutela dei diritti dell’interessato.

Il rapporto di strumentalità che rende lecita la riproduzione sussiste solo se l’immagine costituisce il fatto su cui cade l’interesse pubblico a ricevere la notizia.

Oppure quando l’immagine rappresenti il naturale corollario della descrizione del fatto.

Diverso è quando ci sia anche uno scopo più propriamente commerciale.

La notorietà giustifica la diffusione dell’immagine soltanto se questa viene in rilievo come “documento”, come una testimonianza, come complemento del fatto o della circostanza che si vuole rappresentare rispetto alla quale la riproduzione risponde naturalmente anche ad esigenze di pubblica informazione.

Si considera lecita la divulgazione dell’immagine qualora questa sia funzionale alla realizzazione della finalità informativa e narrativa.

Si tratta di un criterio che è incentrato sul rapporto di stretta strumentalità tra la riproduzione dell’immagine e la “notizia” in cui il confine è la liceità delle riproduzioni di immagini di atleti – o comunque di qualsiasi personaggio famoso – contenute, ad esempio, nei quotidiani o nei periodici, nelle testate giornalistiche o nei siti di informazione online.

Naturalmente in questi casi gli editori hanno una finalità anche economica, che è quella poi di vendere il giornale. Però in questo caso non occorre il consenso quando la riproduzione dell’immagine di una persona sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto.

O comunque da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici, didattici o culturali.

Oppure quando la riproduzione è collegata al fatto, all’avvenimento, alla cerimonia che sia di interesse pubblico e si sia svolta comunque in pubblico.

Sempre che la messa in commercio dell’immagine, della fotografia o del ritratto o della foto non rechi alcun pregiudizio né all’onore né alla reputazione della persona ritratta.

 

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