Il tuo marchio è al sicuro online?

IL TUO MARCHIO E AL SICURO ONLINE AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Il tuo marchio è al sicuro online?

Sei titolare di un marchio e un terzo lo utilizza senza la tua autorizzazione per commercializzare i suoi prodotti su internet e non solo?

In questo articolo ti spiegherò quali condizioni devono sussistere affinché tu possa tutelare il tuo diritto all’uso esclusivo del marchio.

Come previsto dall’Art. 23 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, il titolare del marchio può, con un contratto di licenza, cedere ai terzi il diritto di utilizzare il proprio marchio. Pur mantenendone la titolarità.

Supponiamo che la suddetta licenza non sia stata ceduta dal titolare al terzo che utilizza il marchio ugualmente, anche come keyword su internet.

Cosa fare in questo caso?

La Corte di Giustizia è intervenuta sulla questione stabilendo che il titolare del marchio può opporsi all’utilizzo di un segno identico al proprio se lo stesso viene utilizzato come keyword sui motori di ricerca online. Ammesso che l’utilizzo comprometta una delle funzioni del marchio.

Partiamo dal presupposto che la funzione essenziale del marchio è, certamente, quella di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti e servizi.

Non solo.

Ulteriori funzioni del marchio sono quelle di garantire la qualità del prodotto/ servizio, la comunicazione e/o la pubblicità dello stesso.

Nell’ambito della comunicazione telematica il marchio non viene utilizzato solo per indicare la provenienza del prodotto o servizio, bensì come strumento di strategia commerciale.

Strategia commerciale che si sostanzia nell’utilizzo del marchio per fini di pubblicità e/o per acquisire una reputazione.

Analizziamo, come esempio, l’attinente caso che ha visto Italy Fashion s.r.l. utilizzare il marchio Barilla per i propri prodotti: cuscini a forma di biscotti.

Barilla aveva rifiutato la richiesta di collaborazione proposta da Italy Fashion s.r.l. volta a realizzare, appunto, cuscini con forme e colori tipici dei biscotti prodotti da Barilla.

Nonostante tale rifiuto Italy Fashion s.r.l. oltre ad aver apposto sulle etichette dei cuscini il marchio Barilla aveva pubblicizzato tali prodotti su internet utilizzando “Barilla” come keyword.

Il Tribunale di Milano, adito da Barilla, ha stabilito per quanto attiene all’utilizzo delle parole chiave, che tale uso da parte di terzi è illecito se è finalizzato solo a sfruttare in modo parassitario la rinomanza del marchio altrui.

E’ illecito se usato, dunque, solamente per creare confusione nel pubblico.

Il pubblico, infatti, ben può cadere in errore e ritenere che vi sia un collegamento tra i due prodotti e che la licenza, dunque, sia stata concessa dal titolare.

E’ utile chiarire, infine, che affinché vi sia la rinomanza non è necessario che il marchio sia celebre. E’ sufficiente che il segno distintivo sfruttato sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato.

In qualità di utente stai attento a non essere ingannato.

Ma, soprattutto, se sei titolare di un marchio sappi che se un terzo lo utilizza senza la tua autorizzazione il tuo diritto può essere tutelato. Ammesso che l’utilizzo del marchio da parte dello stesso sia parassitario. Ossia finalizzato a sfruttare la rinomanza del tuo marchio per creare confusione nel pubblico.

Attenzione: il tuo marchio non deve per forza essere celebre.

La prima cosa da fare è analizzare quanto sia conosciuto, alla luce dei seguenti requisiti: se il marchio è conosciuto da una quota di mercato soddisfacente, tenendo conto dell’intensità ed estensione geografica. Nonché della durata dell’utilizzo e dell’entità degli investimenti che hai realizzato per promuoverlo.

Se ritieni che il tuo marchio goda di rinomanza e un terzo ne stia approfittando senza il tuo consenso, non esitare a chiederci consigli.

Vuoi dare valore al tuo marchio? Leggi il mio Post “Il marchio come patrimonio aziendale“.

Per ulteriori approfondimenti o per avere maggiori informazioni contattami per tutelare al meglio il tuo marchio.

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