
Il tuo e-commerce è a prova di legge?
Gli elementi essenziali che il tuo sito di e-commerce deve contenere per essere a norma sono:
- Dati obbligatori
- Condizioni generali chiare e comprensibili
- Pratiche commerciali corrette
- Rispetto della proprietà intellettuale
- Informativa privacy e cookie
Dati web obbligatori
L’art. 2250 c.c., modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti o nella corrispondenza.
I dati da pubblicare sulla homepage sono:
- ragione sociale
- sede legale
- codice fiscale e partita IVA
- posta elettronica certificata (PEC)
- ufficio del Registro dove si è iscritti
- numero repertorio economico amministrativo (Rea)
- capitale in bilancio (società di capitali)
L’obbligo di pubblicare la partita IVA sulla home page del sito riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.
Oltre a questi elementi andrà indicata l’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, se la società è a unico socio (S.p.A. e S.r.l. unipersonali), la società o l’ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (ai sensi dell’art. 2497-bis c.c.).
Per le aziende che svolgono attività di e-commerce, l’art. 7 del D.Lgs. 70/2003 impone di indicare gli estremi dell’autorità competente, in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.
Il mancato adempimento degli obblighi di cui all’art. 2250 c.c., prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria compresa tra € 206,00 e € 2.065,00 comminata dalla Camera di Commercio.
Controlla sempre che sull’homepage del tuo sito compaiano le informazioni prescritte dalle legge.
Condizioni generali di vendita
Le condizioni di vendita all’interno del sito devono rispettare quanto stabilito dal Codice del Consumo e dal D. Lgs. n. 114/98 sulla disciplina relativa al settore del commercio.
La contrattazione “anticipata” che avviene via web comporta la necessità di un documento che contenga tutte le condizioni generali che disciplinano il rapporto contrattuale (sia che si tratti di vendita di prodotto che di fornitura di servizio).
Il linguaggio utilizzato deve essere semplice e comprensibile.
A carico del professionista sono posti un insieme di obblighi informativi (tra cui le caratteristiche dei beni e dei servizi, il prezzo totale, le modalità di pagamento e consegna, la durata del contratto).
Questi obblighi valgono per tutti i contratti diversi dai contratti a distanza e dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, fornendo così una “copertura” generale indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
La normativa prevede anche una disciplina unitaria delle informazioni da fornire sul:
- recesso
- diritto del consumatore, in caso di ritardo nella consegna, di risolvere il contratto con il rimborso del prezzo eventualmente corrisposto
- passaggio del rischio e sui pagamenti supplementari
Per quanto riguarda l’ipotesi di contratto concluso nell’ambito di un sito di commercio elettronico è necessario che le condizioni generali di contratto siano portate a conoscenza del destinatario in maniera adeguata.
Bisogna tenere conto delle caratteristiche dello strumento di comunicazione utilizzato, così che sia assolto il requisito previsto dalla legge affinché le condizioni generali di contratto predisposte siano considerate efficaci.
Sono efficaci se al momento della conclusione del contratto l’altra parte le abbia conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
È, importante, quindi che le condizioni generali siano raggiungibili dalla home page e siano esaustive e complete.
Pratiche commerciali corrette
Per pratica commerciale si intende
“qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”.
Il Codice del Consumo, agli artt. da 20 a 27-quater disciplina le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori e le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese.
In linea generale, una pratica commerciale è ritenuta scorretta quando:
- è contraria alla diligenza professionale
- è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico – in relazione al prodotto o servizio venduto – del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta
In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli e quelle aggressive.
L’illiceità può essere dichiarata: a seguito di una valutazione dell’autorità giudiziaria competente su alcuni elementi ovvero in base al fatto che la fattispecie corrisponde a un’ipotesi inserita in un elenco predeterminato dal legislatore.
Ovviamente le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
Le pratiche commerciali ingannevoli si suddividono in attive – azioni – o passive, omissioni.
Si considerano azioni ingannevoli quelle pratiche commerciali che contengono informazioni non veritiere o, seppure di fatto corrette, inducono o sono idonee a indurre in errore il consumatore medio riguardo a una serie di elementi.
Anche le azioni che inducono il consumatore – o sono idonee a indurlo – ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso sono considerate ingannevoli.
Le condotte attive che possono essere oggetto di valutazione per una eventuale qualificazione di “pratica commerciale scorretta” sono disciplinate dall’art. 21 del Codice del Consumo.
A titolo di esempio:
- l’esistenza o la natura del prodotto
- le caratteristiche principali del prodotto (disponibilità, vantaggi, rischi, composizione, accessori, l’assistenza post-vendita e i reclami, la consegna, ecc…)
- il prezzo o il modo in cui questo è calcolato, l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo
- la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione
- i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o rimborso, ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo
Tra le pratiche commerciali ingannevoli che possono indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, rientrano:
- una qualsiasi attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con prodotti, marchi, denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita
- il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice
La normativa individua altre ipotesi in cui una condotta possa essere oggetto di valutazione ai fini di individuarne la scorrettezza.
In particolare, si considerano scorrette le pratiche commerciali che:
- riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omettono di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza
- in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possono, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza
- richiedano un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi
Costituiscono pratiche commerciali ingannevoli anche le condotte omissive.
In particolare, sono considerate omissioni ingannevoli le pratiche commerciali che, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omettono informazioni rilevanti.
Informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole e inducono o sono idonee a indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Se il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale impone restrizioni in termini di spazio o di tempo si deve tenere conto di tali restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
Proprietà intellettuale
L’ambito di interesse della proprietà intellettuale riguarda, naturalmente, l’utilizzo legittimo delle immagini sul sito web.
Per approfondimenti sul tema puoi leggere il post Condividi nel modo giusto le tue immagini? e gli altri post che trovi nella sezione Proprietà Intellettuale.
Trovare e utilizzare legittimamente immagini altrui sul proprio sito internet è fondamentale per non violare diritti di proprietà intellettuale.
E anche evitare le possibili conseguenze negative derivanti da una richiesta di risarcimento danni.
Non tutte le immagini che si trovano online sono coperte da copyright ed è, naturalmente, possibile procurarsi legittimamente il diritto di utilizzare immagini protette.
Quali sono i canali per acquisire in sicurezza le immagini da utilizzare nel tuo sito web?
Il metodo più ovvio per procurarsi le immagini da utilizzare è quello di scattarle da soli.
Queste immagini non sono infatti soggette a licenze o copyright di terzi.
Anche nel caso in questione è tuttavia necessario osservare alcune regole:
- se le nostre foto ritraggono persone estranee è necessario acquisire il loro consenso prima di poterle pubblicare online
- quando le nostre foto riproducono materiale coperto da copyright è necessario acquisire il consenso dell’autore
- se le nostre foto riproducono un evento privato è necessario ottenere il consenso prima di pubblicarle
In tutti i casi di utilizzo di immagini proprie su internet è consigliabile esplicitare se le stesse siano liberamente prelevabili e utilizzabili da parte di altri utenti o se, al contrario, occorra il consenso espresso dell’autore.
Il metodo più rapido per trovare immagini su internet è quello di cercarle attraverso la ricerca immagini di Google.
La maggior parte delle immagini su Google sono coperte da copyright e non è dunque possibile prelevarle e utilizzarle senza l’autorizzazione dell’autore.
È tuttavia possibile limitare la ricerca alle immagini che risultino liberamente utilizzabili, modificabili e condivisibili, anche a scopo commerciale.
A seconda dell’opzione scelta sarà possibile utilizzare le immagini trovate, avendo cura di non violare i termini di licenza specifici per ogni immagine prelevata.
Anche Flickr – uno dei siti internet più popolari che raccoglie milioni di immagini – è una delle principali fonti per trovare immagini liberamente utilizzabili.
Su Flickr le immagini sono classificate sotto due principali categorie: immagini coperte da copyright e immagini rilasciate sotto la Creative Commons Licence.
Le immagini coperte da copyright sono facilmente identificabili dalla presenza del relativo simbolo e della frase “tutti i diritti riservati” nella sezione “ulteriori informazioni” di ogni immagine.
Per utilizzare queste immagini è necessario il consenso dell’autore così come specificato nella guida messa a disposizione dal Flickr.
La seconda categoria di immagini disponibili su Flickr è coperta dalla Creative Commons Licence.
Questa licenza permette di usare il lavoro altrui, pur con alcune limitazioni.
Le immagini pubblicate sotto questo tipo di licenza sono a loro volta suddivise in varie categorie a seconda di quello che è o non è consentito fare.
Maggiori dettagli sulle licenze puoi trovarli sulla pagina dedicata di Flickr.
Un’alternativa molto diffusa per procurarsi le immagini necessarie è quella di acquistarle su un sito specializzato.
Queste foto sono generalmente vendute “royalty free” e sono quindi utilizzabili e riutilizzabili dall’acquirente anche per scopi commerciali.
In questi casi bisognerà fare riferimento ai termini e condizioni di licenza che ogni venditore applica alle immagini distribuite tramite i propri canali.
Vuoi essere a norma con i requisiti previsti dalla legge per il tuo sito? Contattami e avrai un sito a prova di legge!
Immagine: Barbara Kruger