
Il tuo contratto è legge
La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stabilita dalla Convenzione di Roma del 19/6/1980.
Se il contratto non dice nulla è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto.
Ma non è sempre facile stabilire quale sia il paese con il collegamento più stretto.
È opportuno inserire nel contratto una clausola sulla legge applicabile.
Infatti, in base all’art. 3 della Convenzione di Roma 2, le parti sono libere di scegliere la legge applicabile al contratto.
Ogni scelta è legalmente valida, purché – se ad esempio la scelta è a favore della legge italiana – accettata dalle parti con doppia sottoscrizione.
Tuttavia, nei contratti col consumatore finale è inefficace ogni clausola contrattuale che preveda l’applicabilità al contratto della legge di un Paese extracomunitario con l’effetto di privare il consumatore della protezione assicuratagli dal nostro codice civile.
O da norme analoghe vigenti in altri Paesi UE quando il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea.
In ogni caso, al consumatore finale devono essere sempre garantite le condizioni minime di tutela previste dalla legge italiana.
Cosa fare prima di scrivere il tuo contratto.
La legge applicabile va scelta dai contraenti prima di redigere il contratto. E le clausole andranno redatte in conformità alla legge scelta.
Se i due contraenti sono entrambi italiani la scelta della legge italiana è scontata e spesso non ci sarebbe neanche bisogno di tale scelta contrattuale. Anche se è sempre consigliabile prevedere la relativa clausola. Le situazioni cambiano nel tempo e uno dei due contraenti potrebbe trasferirsi all’estero.
Se uno dei due contraenti è straniero imporre l’applicabilità della legge italiana è più difficile, ma non impossibile.
Se non riesci a imporre la legge italiana cerca almeno di scegliere una legge il più possibile affine alla nostra (svizzera o francese).
Ovviamente si tratta di una legge diversa e quindi molte delle norme a noi usualmente note potrebbero essere, almeno in parte, diverse: il contratto andrà quindi studiato in base alla legge scelta.
Un’avvertenza particolare per i contratti internazionali di compravendita di merci. A essi si può applicare, a integrazione della legge contrattualmente applicabile, anche la “Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci”.
Tale Convenzione si applica, infatti, ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
- quando questi Stati sono Stati contraenti. E l’Italia lo è.
- quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.
La Convenzione contiene norme parzialmente diverse da quelle del Codice civile italiano.
Le parti possono anche escludere l’applicazione della Convenzione, sia in tutto sia in parte. In particolare, derogando a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificandone gli effetti.
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