Il marchio CE o non c’è

IL MARCHIO CE O NON C'E AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Il marchio CE o non c’è

Il marchio CE, il Marchio di Conformità Europea, è rappresentato da un simbolo grafico specifico che garantisce al consumatore la conformità del prodotto alle disposizioni della Comunità Europea.

Norme che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all’immissione sul mercato, alla messa in servizio del prodotto fino al suo smaltimento.

La disciplina del marchio CE è regolata dalla Direttiva CE 2001/95 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

La normativa impone un requisito generale di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo.

O che possa essere usato dai consumatori, compresi i prodotti utilizzati dai consumatori nell’ambito di un servizio.

Un prodotto è considerato sicuro se rispetta le disposizioni previste dalla legislazione europea. O in assenza di tali disposizioni, se rispetta le disposizioni nazionali specifiche dello Stato membro di commercializzazione.

Il prodotto è altresì ritenuto sicuro quando è conforme a una norma europea stabilita in base alla procedura della suddetta direttiva.

In mancanza di tali regolamentazioni o norme, la conformità di un prodotto è valutata sulla base dei seguenti elementi:

  • le norme nazionali non cogenti (che recepiscono altre norme europee pertinenti) e le raccomandazioni della Commissione (relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti)
  • le norme dello Stato membro in cui il prodotto è fabbricato o commercializzato
  • i codici di prassi corretta in materia di sicurezza e di salute
  • le conoscenze più recenti o gli ultimi ritrovati della tecnica
  • la sicurezza che i consumatori possono aspettarsi


Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti devono immettere sul mercato prodotti che soddisfino il requisito generale di sicurezza.

Devono inoltre:

  • fornire al consumatore le informazioni pertinenti alla valutazione dei rischi connessi con l’uso di un prodotto quando questi ultimi non siano immediatamente percepibili
  • adottare disposizioni adeguate per prevenire tali rischi (ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato, le avvertenze ai consumatori e la resa da parte dei consumatori dei prodotti già forniti).

La marcatura CE può essere apposta dal fabbricante o dal suo mandatario e attesta la conformità di un prodotto alla normativa comunitaria di armonizzazione.

Può essere apposta anche dall’importatore o distributore che appone il proprio nome o marchio o modifica il prodotto.

Con l’apposizione della marcatura CE il soggetto accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni stabilite dalla normativa comunitaria.

La marcatura CE è l’unica che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni normative.

E’ apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista da specifica normativa comunitaria di armonizzazione.

Prodotti per i quali è obbligatoria la marcatura “CE”:

  • Apparecchi a gas, utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’illuminazione, il lavaggio
  • Apparecchiature terminali di telecomunicazione che consentono la comunicazione o un suo componente essenziale, destinato ad essere connesso ad interface di reti pubbliche di telecomunicazione
  • Apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
  • Caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi con potenza nominale pari o superiore a 4 KW
  • Compatibilità elettromagnetica degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché gli impianti e le installazioni che contengono componenti elettrici e/o elettronici –
  • Dispositivi di protezione individuale per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori
  • Dispositivi medici strumenti, apparecchi, impianti, sostanze o altri tipi di prodotto, impiegati sull’uomo, a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo e terapia e dispositivi medici impiantabili attivi destinati a restare nel corpo umano con finalità di diagnosi o di sostituzione di parti anatomiche
  • Esplosivi per uso civile, figuranti nella classe 1 delle Raccomandazioni ONU 
  • Imbarcazioni da diporto
  • Materiale elettrico, destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
  • Prodotti da costruzione
  • Recipienti semplici a pressione saldati destinati a contenere aria o azoto soggetti a pressione superiore a 0,5 bar e con pressione massima di esercizio di 30 bar –
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
  • Altri prodotti, destinati al consumo, non coperti da specifiche disposizioni ovvero se la relativa normativa presenta delle lacune in materia 

Normativa applicabile agli altri prodotti

La Direttiva 2001/95/CE del 3.12.2001, recepita con D.L.vo n. 172/2004 considera prodotto sicuro qualsiasi prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e le esigenze di manutenzione

non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione. In particolare:

  • delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e della sua manutenzione
  • dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi
  • della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto
  •  delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei bambini e degli anziani.

 

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