Il contratto è mio e lo gestisco io

IL CONTRATTO E MIO E LO GESTISCO IO AVV SILVIA DI VIRGILIO LEX AROUND ME MILANO

Il contratto è mio e lo gestisco io

Un contratto regolato dalla legge italiana è concluso e valido anche se contiene pochissime clausole. Per tutti gli aspetti non definiti, si applicano di diritto le clausole previste dalle norme vigenti.

Ad esempio, quando acquistiamo un biglietto della metropolitana e lo utilizziamo, abbiamo concluso “per fatti concludenti” un contratto tra noi e la società che gestisce la metropolitana.

Questo contratto sarà regolato:

  • dalle clausole scritte sul biglietto, che abbiamo accettato di fatto comprandolo
  • dal Regolamento di trasporto esposto in stazione
  • dalle norme contenute nel Libro quarto del Codice Civile in materia di obbligazioni e, in particolare, dalle norme specifiche in merito ai contratti di trasporto.

In caso di contenzioso (ad esempio, se ci facciamo male cadendo sul treno della metropolitana e vogliamo chiedere i danni) si applicheranno automaticamente tali norme.

Normalmente le parti hanno un’ampia autonomia contrattuale e quindi possono liberamente determinare i contenuti del contratto.

Il contratto così determinato ha forza di legge fra le parti.

Fanno eccezione le norme non derogabili, ossia quelle imposte dalla legge come imperative.

Per identificarle, la norma in questione precisa “è nullo ogni patto contrario” oppure contiene una frase di significato equivalente.

Se un contratto contiene una clausola in contrasto con una norma inderogabile, la clausola è nulla e va automaticamente sostituita dalla relativa disposizione di legge.

Le norme non derogabili non sono molte, e la maggior parte è contenuta:

  • nel Libro quarto del Codice Civile;
  • nelle leggi relative ai contratti fra le imprese e alcune categorie di contraenti considerati più deboli e quindi meritevoli di maggior tutela (es. contratti coi consumatori finali, contratti di lavoro, ecc…);
  • nelle norme relative ad alcune situazioni particolari (es. imprese in situazione dominante, contratti di licenza o comunque relativi ai trasferimenti di tecnologia, che trovano diversi limiti nelle norme comunitarie a tutela della concorrenza).

La maggioranza delle clausole di legge è derogabile, soprattutto per i contratti conclusi tra due operatori professionali.

In genere le norme derogabili sono facilmente riconoscibili perché contengono frasi del tipo: “salvo patto contrario”, “se non diversamente stabilito nel contratto”, ecc…

Quello che chiunque deve considerare quando stipula un contratto è l’interesse o meno della sua azienda all’inserimento di una clausola con contenuti diversi da quelli di legge. In questo modo saranno inserite solo le clausole realmente necessarie alla tutela dell’azienda.

Inserire clausole uguali a quelle di legge non è sbagliato ma:

  • appesantisce inutilmente il testo contrattuale;
  • aumenta i rischi di erronea interpretazione se la formulazione scelta non è chiara o è anche in minima parte diversa da quella di legge;
  • attira l’attenzione dell’altro contraente sull’articolo in questione e, poiché se va bene al proponente probabilmente va meno bene all’altro contraente,  lo induce a chiedere una modifica.

E le premesse?

Le premesse  a volte non sono inserite nei contratti o vengono limitate a qualche affermazione cosiddetta “di stile”.

In realtà, benché non indispensabili, sono spesso molto importanti in caso di contestazioni sul contratto.

Nelle premesse va indicato:

  • il motivo per cui le parti hanno deciso di stipulare quello specifico contratto. Ad esempio, in un contratto di compravendita, la finalità del venditore è chiara, soprattutto se è anche il produttore dei beni oggetto del contratto. E’ anche però opportuno chiarire la finalità per cui il compratore li acquista;
  • il motivo per cui le parti hanno deciso di stipulare il contratto con quello specifico partner commerciale e non con un altro. Sono comprese tutte le affermazioni sull’avvenuta verifica e validazione del partner, ad esempio in quanto produttore specializzato di un prodotto specifico o particolarmente esperto nell’effettuazione di uno specifico servizio;
  • il fatto che entrambe le parti confermano di voler dare effettuazione al contratto alle condizioni in esso indicate.

Le premesse servono a interpretare la volontà contrattuale, a condizione che nel testo si dichiari che: “Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto” o altra formula analoga.

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