
I contratti software: contratti di sviluppo, trasferimento di diritti e concessione di licenze
Abbiamo già affrontato l’ambito e le modalità di tutela del software.
Sai che può anche essere oggetto di contratti di sviluppo, trasferimento di diritti e concessione di licenze?
Il contratto di sviluppo software è il contratto attraverso il quale un’impresa o una persona incarica uno o più programmatori di realizzare un programma per elaboratore.
Nel contratto di sviluppo il committente sa che cosa vuole ottenere. Ma non ha le competenze tecniche per realizzarlo. L’apporto del programmatore è molto importante, in quanto sarà lui a suggerire le soluzioni tecniche migliori per ottenere il risultato voluto.
Questo tipo di contratto si configura come un contratto d’appalto o come un contratto d’opera, a seconda che il programmatore sia un’impresa o un libero professionista.
La diversa qualificazione del contratto determina diverse responsabilità, secondo quanto previsto dal codice civile. Ma nulla cambia per quanto riguarda il trasferimento dei diritti sul software.
I diritti dovrebbero passare automaticamente al committente ma è fortemente consigliabile predisporre un contratto scritto e prevedere, fin da subito, l’oggetto del contratto, le facoltà e i diritti delle parti coinvolte.
Il primo elemento da chiarire è il contenuto del software da realizzare
Dal punto di vista pratico i contratti di sviluppo software devono sempre contenere la descrizione più puntuale possibile di ciò che sarà sviluppato. E di quali funzioni saranno incluse nel programma.
Gli elementi più importanti da tenere in considerazione nella predisposizione di un contratto di sviluppo software sono:
- il tipo di macchina su cui il programma deve girare
- le modalità del collaudo
- l’indicazione espressa di chi è il proprietario del software
- la dichiarazione del programmatore che il programma è originale e frutto della sua opera
- la delimitazione dell’attività di assistenza
- la previsione di un periodo di intervento per eventuali bug
Cosa sono le licenze d’uso di software?
Chi produce software ha spesso la necessità di predisporre licenze “ad hoc” oltre che di siglare contratti specifici con i propri sviluppatori. In modo da essere sicuro di detenere tutti i diritti sul programma e poterlo distribuire tranquillamente.
Le variabili in un contratto di licenza possono essere molteplici. Si possono predisporre:
- contratti di licenza con cui, dietro pagamento di un canone annuale o una tantum, si conferisce il diritto di utilizzare un programma per un tempo determinato o indeterminato
- contratti di prova con i quali il software viene concesso al licenziatario per un certo periodo di tempo durante il quale valuterà se acquistarlo o meno e alla scadenza, se vorrà continuare a utilizzarlo, potrà farlo solo pagando il canone intero
Tra i vari modelli di licenza d’uso per software uno dei più diffusi è il cd. shrink-wrap license, contratto di licenza a strappo. A causa della necessità di rendere più veloce la commercializzazione e dell’impossibilità di utilizzare la forma scritta per le relative transazioni.
In questo caso il supporto contenente il software è racchiuso dal licenziante/produttore in un involucro che reca al suo esterno le condizioni generali del contratto. E il contratto si perfeziona nel momento in cui l’utente apre l’involucro senza che sia necessario apporre alcuna firma.
Un altro tipo di licenza d’uso di software molto diffusa, in quanto poco costosa, è la licenza OEM (Original Equipment Manufacturer). Che viene conclusa automaticamente con l’acquisto dell’hardware sul quale il programma è stato preinstallato.
La caratteristica principale di questa licenza è di essere collegata direttamente con il computer che si acquista. Alcuni produttori di software hanno concluso un accordo con i produttori di PC ai quali hanno attribuito l’autorizzazione a precaricare sul disco rigido i loro sistemi operativi, che non possono essere distribuiti separatamente dall’hardware.
In cosa consiste il contratto di cessione di un software?
Il contratto di cessione di un’opera (fotografia, ritratto, musica, poesia, ecc.) software è equiparabile a una compravendita. Per cui presenta una minore complessità rispetto al contratto di sviluppo software.
Tuttavia, visto il particolare oggetto del contratto, anche in questo caso occorrerà prestare una particolare attenzione alle singole peculiarità.
Un primo aspetto da tenere in considerazione è la necessità di prevedere che venga ceduto il codice sorgente senza il quale non sarebbero possibili interventi sul programma.
Inoltre è opportuno prevedere contrattualmente la possibilità di modificare il software, in quanto l’autore potrebbe anche opporsi a un intervento di terzi sull’opera da lui creata.
Altro aspetto da considerare sono le eventuali copie del programma – che possono essere conservate o meno dal cedente – e l’eventuale riproduzione di parti del codice.
Quanto al diritto di inedito o di pubblicazione il software ha una peculiarità: al programmatore è riservato il diritto di mantenere inedito il codice sorgente anche quando il programma è stato messo in commercio. Così un programma viene commercializzato solo nella versione cd. “frontale” da cui è possibile ricavare il codice sorgente soltanto a seguito di un’attività di de-compilazione, attività comunque riservata al solo autore.
In questo modo il codice sorgente può essere ottenuto solo con consenso dell’autore. Ovviamente ciò vale per i programmi commerciali mentre per i programmi open source il codice sorgente è distribuito insieme al codice oggetto. A ogni modo chi acquista il diritto di usare una copia può senza alcuna autorizzazione osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma.
Spero che con questo post ti possa chiarire come affrontare questo tipo di contratti, per qualsiasi domanda o ulteriore chiarimento scrivimi nei commenti.
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