
Halloween, una promozione da brivido
Halloween può rappresentare una grandissima opportunità per un e-Commerce.
Investire in promozione per questa ricorrenza è certamente un’idea vincente per uno store online e anche i grandi marchi lo sanno e sfruttano Halloween da sempre per promuoversi.
Per approfittare delle vendite online relative ad Halloween non è per forza necessario proporre prodotti a tema.
Una soluzione intelligente è quella di riadattare il catalogo già esistente, poiché numerosi prodotti di uso comune potrebbero trovare nuova vita il 31 ottobre, se opportunamente promossi.
Se hai un e-commerce puoi anche apportare alcune modifiche grafiche al tuo store.
Un aspetto a tema, infatti, avrà un riscontro psicologico nel visitatore che sarà stimolato a pensare alla festività e, soprattutto, potrebbe ricordarsi di un oggetto o un prodotto di cui sente la necessità.
Ti basta introdurre delle immagini a tema nella home oppure cambiare il colore dell’header o del footer. Oppure mettere in evidenza una sezione d’acquisto dedicata nella landing page affinché sia immediatamente evidente.
Naturalmente puoi prevedere codici sconto tematici agli utenti che eseguono compiti specifici, come l’iscrizione alla newsletter oppure acquistino in prodotto durante il giorno di Halloween.
Puoi anche sfruttare il periodo di Halloween per effettuare vendite promozionali o sottocosto nel negozio online.
Ma sei sicuro di farlo nel modo legalmente corretto?
Innanzitutto è da tenere bene a mente che i saldi, che si tratti di vendite promozionali, di fine stagione o sottocosto, rientrano nella categoria delle vendite straordinarie, disciplinate a livello nazionale dal Decreto 114/1998 e dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
Infatti, per “vendite straordinarie” si intendono quelle vendite nelle quali il sito di e-commerce “offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti”.
Le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, però, sono molto differenti tra loro. Infatti:
- le vendite di fine stagione (i saldi) riguardano solo i “prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”
- le vendite promozionali, invece, “sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato”
Si può essere in presenza di una vendita promozionale anche quando ci si limita a indicare il prezzo di vendita accompagnato da una dicitura che permette al consumatore di comprendere che non si tratta dell’usuale prezzo di vendita, ma che ci si trova in presenza di una promozione.
Oppure se l’offerta è valida solo per poche ore in quanto la durata della promozione può essere anche di un solo giorno.
Per sapere come effettuare una vendita di fine stagione o promozionale bisogna rifarsi alla legge regionale di competenza.
Per l’e-commerce è la legge del luogo in cui il venditore ha la sede legale.
Il quadro normativo è molto diversificato. Alcune regioni vietano le vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi oppure nei 40 giorni prima di Natale. E stabiliscono un obbligo di comunicazione preventivo al Comune dove si trova il negozio che effettua la promozione.
Le vendite sottocosto
Le vendite sottocosto sono disciplinate dal D.P.R. 6 aprile 2001 n. 218 (Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto) che le inquadra come “La vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’importa del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati …”
Anche nella vendita sottocosto in un e-commerce resta impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette che rendono necessarie comunicazioni al pubblico analoghe a quelle previste per le vendite sottocosto “tradizionali”.
Questo al fine di evitare di incorrere in informazioni e omissioni ingannevoli.
Con riferimento a queste comunicazioni al pubblico, è sempre consigliabile:
- comunicare in modo chiaro e inequivocabile i prodotti, il quantitativo disponibile per ogni referenza e il periodo temporale della vendita
- identificare in modo inequivocabile i prodotti in vendita sottocosto
- nel caso di impossibilità di rispettare l’obbligo di identificare i prodotti e quantità per l’intero periodo annunciato, rendere immediatamente pubblica la fine anticipata dell’offerta, per esempio in caso di esaurimento della merce in sottocosto.
E’ anche obbligo dell’esercente che intenda effettuare una qualunque tipologia di vendita straordinaria di indicare anche la percentuale di sconto applicata.
Inoltre, le vendite sottocosto non possono essere effettuate nei periodi immediatamente precedenti i saldi.
Come pubblicizzare lo sconto?
Nella pubblicità del prezzo scontato realizzato nell’ambito di una vendita straordinaria (che sia di fine stagione, sottocosto o promozionale) deve essere esposto:
- il prezzo normale di vendita del prodotto
- la percentuale (oppure l’indicazione in termini assoluti) di sconto o ribasso che viene praticata
- il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.
Violare la normativa, nazionale e/o regionale, in materia di vendite straordinarie risulta in una pratica commerciale scorretta punibile ai sensi del Codice del Consumo con una sanzione da € 5.000,00 a € 5.000.000,00.
In conclusione, che tu stia facendo la promozione più spaventosa dell’anno oppure che decida di sfruttare altre occasioni, ricordati sempre di:
- informarti sulle disposizioni di legge della vostra regione in questa materia e di rispettarle
- comunicare chiaramente, se effettui vendite sottocosto (diverse dai saldi), quali sono i prodotti scontati, qual è il quantitativo disponibile per ognuno e la durata della vendita
- non effettuare vendite sottocosto o promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi quando vietato dalla normativa competente
- esporre sempre il prezzo normale di vendita del prodotto, la percentuale di sconto o lo sconto totale praticato e il prezzo di vendita realmente praticato, ossia il prezzo finale scontato.
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