
Guerra, marchi e contratti
La guerra non è mai giusta. Muove masse, soldi, armi e interessi politici che non sono mai giusti. Ma al di là dei principi etici e morali che ognuno di noi associa a ciascuna guerra ci sono risvolti giuridici anche dietro i gesti di solidarietà o di condanna.
Brand e aziende hanno mostrato la loro solidarietà al popolo ucraino. E non solo a parole ma anche con i fatti. Attraverso donazioni, devolvendo le vendite delle loro nuove collezioni o di capi realizzati per l’occasione. Molti brand hanno, invece, deciso di andare via dalla Russia. Come gesto di condanna per l’invasione in Ucraina hanno chiuso i loro punti vendita.

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La guerra e i brand solidali
Diversi brand hanno deciso di interrompere la loro attività in Russia.
Yoox Net-a-Porter Group e Nike hanno deciso di fermare le spedizioni in Russia.
Louis Vuitton ha dichiarato la chiusura temporanea delle proprie boutique in Russia e del suo e-commerce. IKEA ha annunciato la sospensione delle sue attività in Russia e in Bielorussia.
Anche LEGO ha interrotto i rapporti con Mosca. Anche Netflix ha sospeso tutti i progetti futuri e le acquisizioni in Russia. E a partire dalla Disney, anche le major di Hollywood hanno fermato la distribuzione dei loro film nelle sale cinematografiche russe per protestare contro l’invasione dell’Ucraina. Anche Apple sospende la vendita di tutti i suoi prodotti in Russia.
Apple ha, anche, disabilitato il funzionamento di servizi come Apple Maps e di Apple Pay (che aveva già smesso di funzionare con le carte di credito russe a seguito delle sanzioni economiche) e ha rimosso le applicazioni di RT News e di Sputnik News (siti d’informazione russa legati al governo) dagli App Store nei paesi fuori dalla Russia. Sospenderà, anche, alcune funzioni di Apple Maps anche in Ucraina, come misura precauzionale per la sicurezza degli ucraini.
La guerra e la causa di forza maggiore
Nella prassi internazionale gli avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” sono definiti come cause di forza maggiore. Tra le clausole cd. di stile compare spesso la clausola sulla forza maggiore.
E’ una clausola che normalmente prevede che
Le Parti non saranno responsabili per eventuali impossibilità o ritardi nel rispettare quanto stabilito nel presente Contratto, qualora l’’impossibilità o il ritardo siano causati da “Forza Maggiore”, ossia da qualsiasi evento, azione o causa che non sia ragionevolmente prevedibile e che non possa essere impedita con la normale diligenza, inclusi a titolo esemplificativo: incendi, scioperi, guerre, rivolte, vertenze di lavoro, atti della pubblica autorità.
Nell’ambito dell’ordinamento italiano non esiste una definizione precisa di forza maggiore. E non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie. Il termine “forza maggiore” è citato in alcune norme del Codice Civile. Il concetto di forza maggiore è individuato per sommi capi dall’art. 1467 c.c. (contratto con prestazioni corrispettive). La norma riconosce al debitore
la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
A livello internazionale esistono testi normativi nei quali è delineata la fattispecie della forza maggiore. La Convenzione sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili all’art. 79, co. 1 individua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti perché la clausola di forza maggiore possa trovare applicazione:
- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato
- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto
- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti (il testo completo della disposizione è rinvenibile di seguito
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, la parte inadempiente è normalmente ritenuta privo di responsabilità nei confronti dell’altra parte.

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La guerra e gli sponsor
Ma anche l’utilizzo del marchio per dimostrare la propria solidarietà o la propria condanna alla guerra ha un risvolto giuridico.
E’ tristemente noto il viaggio di Matteo Salvini in Polonia per dare “sostegno” all’Ucraina martoriata dalla guerra.
Al di là della contestazione, per niente velata, subita in territorio polacco Salvini ha sfoggiato un giubbotto su cui erano impressi loghi di diverse aziende e la scritta ‘Areu’ (l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia).
Colmar e Audi hanno preso le distanze dall’iniziativa di Salvini tramite note ufficiali.
Nessuna promozione di personalità politiche. In merito a quanto emerso a mezzo social circa l’associazione erronea del marchio Colmar alle esternazioni, di una rappresentanza della politica italiana, Colmar rimarca la propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura.
L’azienda ha, anche, specificato che il giubbotto indossato da Salvini è un capo fornito all’associazione ‘Cancro Primo Aiuto Onlus (Cpa)’ e “gli sponsor che appaiono sulla giacca sostengono solo la ‘Cancro primo aiuto Onlus’ e non sono riconducibili in alcun modo alla condivisione delle azioni e delle opinioni di nessun politico italiano.” Audi, a sua volta, ha precisato che
In merito a quanto erroneamente evidenziato a mezzo social circa l’associazione del marchio Audi alle esternazioni, passate, presenti o future di una rappresentanza politica italiana, Audi Italia rimarca con fermezza la piena adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen che impediscono qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche.
L’utilizzo di un marchio altrui senza autorizzazione è disciplinato dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale. La norma disciplina la sfera di esclusiva di cui gode il marchio.
E l’ambito di protezione a disposizione del titolare così come il suo diritto di escludere altri dalla facoltà di poterne far uso. E, ovviamente, la possibilità per il titolare di consentire espressamente ad altri l’utilizzo del proprio marchio.
Ad esempio tramite accordi di cessione o di licenza di marchio.
Ogni azione, che sia di solidarietà o di condanna, deve rispettare le regole del diritto. Anche in tempo di guerra.
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