Gli aspetti legali del Social Commerce

GLI ASPETTI LEGALI DEL SOCIAL COMMERCE LEX AROUND ME

Gli aspetti legali del Social Commerce

Il Marketplace di Facebook è disponibile da un po’ di tempo anche in Italia. Le aziende possono creare interi negozi in-app e utilizzano Messenger per interagire con gli utenti.

Anche in questi casi, come per il social commerce, non è prevista la transazione, ma solamente un contatto tra il venditore e l’acquirente.

Anche Instagram ha lanciato alcuni strumenti che semplificano il percorso di acquisto degli utenti. Con Instagram shopping la presenza di un tag a forma di borsetta consente agli utenti di toccare immagini e storie per visualizzare i prodotti in primo piano.

Dopo aver approfondito le informazioni su un determinato prodotto il tasto “acquista ora” permette di terminare l’ordine attraverso lo store online dell’azienda.

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La vendita attraverso il social commerce

Vendere prodotti e servizi attraverso piattaforme social è, a tutti gli effetti, una “vendita fuori dai locali commerciali”, ed è soggetta alle disposizioni del D. Lgs. 70/2003 e del Codice del Consumo.

Queste norme sono poste a garanzia del consumatore così che possa fondare le proprie decisioni contrattuali su scelte consapevoli, che implicano per il venditore obblighi informativi. Il venditore, esattamente come nella vendita tramite e-commerce, deve:

  • indicare i dati che consentano la propria identificazione (denominazione o ragione sociale, domicilio o sede legale, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, ecc…)
  • se società, segnalare il numero di Partita IVA e REA
  • indicare prezzi, se siano o meno comprensive di imposte, costi di consegna e altre spese aggiuntive
  • specificare le modalità di pagamento
  • informare sulla garanzia legale di conformità per i beni
  • informare sul diritto di recesso, dei casi di esclusione e degli eventuali costi di restituzione del bene.
  • prevedere le caratteristiche dei prodotti venduti (denominazione legale o merceologica del prodotto,  Paese di origine se al di fuori dell’UE,  istruzioni d’uso, caratteristiche principali dei beni o servizi,  le modalità di pagamento, il promemoria dell’esistenza della
  • informare sull’eventuale possibilità del meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle controversie

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie. In particolare, ai sensi dell’Art. 21 del D. Lgs. 70/2003, le sanzioni vanno da Euro 103,00 ad Euro 10.000,00.

E dalla loro violazione può anche derivare l’inefficacia del contratto o l’applicazione automatica di condizioni di contratto a favore del consumatore.

GDPR e social commerce

La vendita attraverso i social comporta la necessità di rispettare anche la normativa in materia di protezione dei dati personali. Sia con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento n. 679/2016.

Il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali comporta la raccolta corretta dei dati degli utenti, il loro trattamento e la loro conservazione, la gestione dei cookie e il consenso prestato dall’utente.

Social commerce e condizioni contrattuali della piattaforma social

La vendita tramite social commerce comporta anche il rispetto delle obbligazioni contrattuali previste dal social network utilizzato per la promozione e la vendita dei propri prodotti o servizi.

Il venditore, infatti, deve attenersi anche alle condizioni generali del servizio o ai termini d’uso previsti dalla piattaforma social.

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Photo by Di_An_h on Unsplash

Social commerce e influencer

Se l’azienda decidesse di promuovere attraverso il social network i propri prodotti o servizi tramite un influencer sarà necessario osservare anche le norme in materia di pubblicità.

Nello specifico il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e il Codice del Consumo. Il rischio che si configuri una pratica commerciale ingannevole è alto. E’, infatti, considerata una condotta illecita dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che un soggetto stia agendo quale consumatore.

E non nell’ambito di una attività oggetto professionale oggetto di compenso. Se l’influencer agisce come testimonial del marchio attraverso un social network è tenuto a renderlo noto ai propri follower. Deve utilizzare gli hashtag dedicati, ad esempio #adv o #sponsored, ecc…

In caso contrario possono essere comminate sanzioni pecuniarie amministrative sia all’influencer che all’azienda.  

Se vuoi approfondire gli argomenti trattati in questo Post leggi gli articoli della sezione E-commerce.

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