Esaurimento del marchio e vendita online

ESAURIMENTO DEL MARCHIO E VENDITA ONLINE LEX AROUND ME MILANO

Esaurimento del marchio e vendita online

L’art. 5, comma 2 c.p.i. è una norma di salvaguardia che consente al titolare del marchio, anche quando abbia “consumato” i suoi diritti di esclusiva mediante la commercializzazione dei prodotti o mediante il suo consenso alla commercializzazione, di opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi sia modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

Il Tribunale di Torino con l’ordinanza cautelare del 9 luglio 2016 ha ribadito che i “motivi legittimi” che secondo l’art. 5, comma 2 c.p.i. giustificano l’opposizione del titolare del marchio alla ulteriore commercializzazione dei prodotti non possono consistere nel mero fatto che la rivendita del prodotto avvenga con sistemi e condizioni diversi da quelli adottati dal titolare del marchio in accordo con i propri distributori o licenziatari, così estendendo in modo indebito e ingiustificato le condizioni previste in un sistema di distribuzione selettiva.

La vendita attraverso un sito internet, di per sé, non costituisce un metodo di commercializzazione screditante, dal momento che anche i prodotti di alta gamma (in svariati settori) adottano questo sistema di vendita.

Addurre, infatti, quale motivo di diminuzione di attrattività e di valore del marchio la vendita dei prodotti a un prezzo inferiore a quello praticato dai distributori e, conseguentemente, nei punti di vendita autorizzati così come la circostanza che il canale di vendita costituito dal sistema di commercio elettronico non risponderebbe, per definizione, agli standard qualitativi dei negozi autorizzati, sostenendo così di non essere pertanto “più nella condizione di poter controllare né lo standard qualitativo richiesto al venditore, né le modalità della vendita, né il prezzo applicato al cliente finale” non è un motivo di opposizione meritevole.

Il titolare del marchio non può pretendere di imporre, sia pure indirettamente, le condizioni di vendita oggetto di autonoma pattuizione contrattuale con i propri rivenditori; del resto la regola dell’esaurimento ha proprio lo scopo di evitare che, attraverso l’esercizio del diritto di privativa, il titolare del marchio possa influenzare l’andamento del mercato dei prodotti che sono contraddistinti dal segno di cui è titolare.

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