
E-commerce: quello che devi sapere prima di aprirlo
La Direttiva 2000/31/CE stabilisce che si possa avviare un e-commerce senza autorizzazioni preventive (fermo restando i requisiti professionali per lo svolgimento di specifiche attività, come ad es. la vendita di prodotti alimentari).
Tuttavia gli adempimenti che dovrai assolvere, sono:
- Aprire una Partita Iva (nel caso di un’azienda di nuova costituzione).
- Comunicare l’inizio dell’attività di vendita online al Registro delle Imprese.
- Entro 30 giorni predisporre l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate via Entratel con il modello AA7/AA9.
- Presentare la comunicazione al Comune con il modello CF6bis (“Commercio elettronico tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
- Presentare la Comunicazione Unica all’Inps, compilando il Quadro AC e la Comunicazione all’Inail (in caso in cui ci siano dei dipendenti).
- Predisporre le modalità di vendita da comunicare al cliente finale.
Per avviare un’attività vera e propria è necessario costituire una società davanti al notaio, iscriversi alla Camera di Commercio e presentare la SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività.
Occorre, inoltre, comunicare all’Agenzia delle Entrate
- l’indirizzo del sito Web
- i dati identificativi dell’Internet Service Provider
- l’indirizzo di posta elettronica,
- il numero di telefono e di fax
Nel caso vendita a operatori economici di altro Paese UE prevede anche l’iscrizione nella banca dati VIES (Vat Information Exchange System).
Le vendite su Internet non sono limitate a un singolo Paese ma possono teoricamente interessare compratori situati in Stati diversi da quelli del venditore.
Nell’e-commerce la vendita è tendenzialmente regolata dalla legge dello Stato in cui il venditore ha il domicilio o la sede, secondo il principio del Paese d’origine (Mercato Interno).
Naturalmente questo principio si applica esclusivamente nelle vendite a non-consumatori (cd. vendite Business to Business o B2B).
In caso di contenzioso che vede coinvolto, quindi, un acquirente diverso dal consumatore il principio del Mercato Interno prevede che la legge applicabile sia quella della sede o del domicilio del venditore.
Ad es. in caso di contenzioso fra un venditore tedesco e un impresa italiana che acquista un prodotto on line dal sito web dello stesso venditore, si applicherà la legge tedesca.
Diverso è il caso di vendita effettuata nei confronti di acquirenti non professionali – consumatori – in cui il principio del Paese d’origine cede il passo al principio della tutela del consumatore.
In forza di tale principio, nel caso di vendite ad acquirenti consumatori cd. vendite Business to Consumer o B2C) si applicano inderogabilmente le norme della legge dello Stato in cui il consumatore ha il domicilio.
Tali norme prevedono specifiche obbligazioni a carico del venditore, sul presupposto che il consumatore conosca meglio la normativa del proprio Paese e si aspetti, di conseguenza, una tutela analoga a quella prescritta dalla sua legge nazionale.
A tale proposito, l’art. 66-ter del Codice del Consumo prevede espressamente che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell’Unione Europea, il consumatore residente in Italia non può rinunciare ai diritti riconosciuti dal Codice del Consumo.
Nel caso, quindi, di contenzioso tra ad es. un venditore tedesco e un consumatore italiano che acquista un prodotto on line dal sito web dello stesso venditore, si applicheranno le norme inderogabili della legge italiana a protezione del consumatore.
Nel caso di operazioni business-to-consumer non è obbligatorio fornire fatture o scontrini, occorre solamente annotare le transazioni nel registro dei corrispettivi.
La fattura è, invece, obbligatoria per le operazioni business-to-business e per la vendita di contenuti digitali.
Anche le condizioni di vendita all’interno del sito web devono essere redatte ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/05) e del D. Lgs. n. 114/98 sulla disciplina relativa al settore del commercio.
Per sapere quali sono gli elementi che deve contenere un sito e-commerce leggi Il tuo e-commerce è a prova di legge? e poi contattami!
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