E-commerce: dal 15 febbraio è attiva la piattaforma UE per le controversie sugli acquisti on-line. Ecco come funziona

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E-commerce: dal 15 febbraio è attiva la piattaforma UE per le controversie sugli acquisti on-line. Ecco come funziona

E-commerce: dal 15 febbraio è attiva la piattaforma UE per le controversie sugli acquisti on-line. Ecco come funziona.

La ODR (Online Dispute Resolution) consente a consumatori e commercianti di rivolgersi a organismi di risoluzione delle controversie accreditati per reclami relativi ad acquisti on line evitando, così, di ricorrere all’autorità giudiziaria.

La procedura si attiva con la compilazione online di un reclamo da inviare alla controparte. Entro 30 giorni le parti devono scegliere l’organismo di risoluzione della controversia, trasmettere il reclamo e attendere la valutazione, a cui fa seguito l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive e, infine, l’accettazione formale da parte dell’ente.

In tutte le fasi della procedura è possibile rivolgersi a uno sportello nazionale, denominato contact point. L’elenco è disponibile a questo link.

In Italia gli enti accreditati sono otto, specifici per settore: dai servizi postali e corrieri, alla telefonia fissa e mobile, Internet, Energia e uno che riguarda più settori, l’Organismo di conciliazione paritetica Consorzio Netcomm – Associazioni di consumatori. A questo link trovi l’elenco degli organismi nei Paesi in cui la procedura è attiva.

Gli organismi prevedono, a seconda dei casi, dei costi – fissi o variabili – in caso di reclamo presentato da un consumatore o da un commerciante e una durata della procedura da un minimo di 30 a un massimo di 90 giorni, a seconda dell’organismo prescelto.

Il servizio non è ancora disponibile nei seguenti Paesi: Croazia, Germania Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna. In questi Paesi, quindi, non è attualmente possibile presentare il reclamo.

L’esito della procedura non ha, tuttavia, alcun carattere vincolante per le parti in Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia , Irlanda, Italia, Lettonia, Svezia, Ungheria.

In Olanda, Inghilterra e Repubblica Ceca lo è a seconda dell’organismo che si sceglie, mentre in Portogalllo e Slovacchia può esserlo su accordo delle parti. Solo in Belgio e a Cipro la decisione ha carattere vincolante.

Sembra, quindi, che al momento nella maggior parte dei Paesi il ricorso all’autorità giudiziaria sia ancora l’unico strumento ad avere forza cogente.

 

 

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