
Disegni e modelli: i requisiti per la loro tutela
Nel diritto industriale per “disegno o modello” si intende l’aspetto esterno del prodotto o di una sua parte.
Può costituire oggetto di registrazione l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte.
Per prodotto si intende:
- qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso
- gli imballaggi
- le presentazioni
- i simboli grafici
- i caratteri tipografici
Sono esclusi i programmi per elaboratore.
Sono tutelabili come modelli anche le parti staccate di un prodotto più complesso. Ad es. le singole componenti che formano la carrozzeria di un’auto.
I requisiti per avere diritto alla registrazione sono due: la novità e il carattere individuale.
Per novità si intende l’assenza di divulgazione del disegno o modello prima della presentazione della domanda di registrazione da parte dell’autore.
Questo principio subisce alcune deroghe in favore dell’autore quando la divulgazione non fa venir meno il requisito della novità.
In particolare non hanno alcun impatto sulla novità del disegno o modello:
- le comunicazioni a terzi sotto vincolo di riservatezza
- le divulgazioni effettuate contro la volontà dell’autore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda
- la circolazione del modello o disegno al di fuori degli ambienti specializzati del settore interessato
- le divulgazioni effettuate dallo stesso autore nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione
Il secondo requisito è il carattere individuale, l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore.
L’impressione deve essere differente dall’impressione generale suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi disegno o modello divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
La valutazione deve essere effettuata avendo in mente il cosiddetto “utilizzatore informato” e non il consumatore medio.
Questo vuol dire che differenze di lieve entità, che normalmente sfuggirebbero al consumatore medio, potrebbero comunque essere apprezzabili per un utilizzatore informato.
Così determinando il carattere individuale del disegno o modello.
Disegni e modelli sono tutelabili anche in base al diritto d’autore, essendo previsto il cumulo tra la tutela della registrazione come disegno o modello e la tutela d’autore.
La tutela d’autore presenta un significativo vantaggio sotto il profilo della durata. Si estende fino a 70 anni dalla morte dell’autore.
Mentre la tutela industriale può al massimo arrivare a 25 anni dal deposito della domanda di registrazione.
Per accedere alla tutela d’autore il disegno o modello deve però presentare due requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per la semplice tutela industriale: il carattere creativo e il valore artistico.
La creatività è requisito trasversale a tutte le opere del diritto d’autore.
Generalmente richiede che l’opera rifletta in qualche modo la personalità dell’autore, recandone l’impronta.
Spesso però tale requisito viene interpretato in senso riduttivo, reputando sufficiente ai fini della sua integrazione il semplice fatto che l’autore non abbia copiato da altri.
Ben più importante è il requisito del valore artistico inteso a limitare la tutela d’autore alle sole opere di design di “fascia alta”.
Si tratta peraltro di un’eccezione rispetto al principio generale per cui il diritto d’autore accorda la propria tutela a ogni opera originale dell’ingegno, a prescindere dal suo livello artistico.
La ragione di tale eccezione va ricercata nel fatto che le opere di design sono normalmente destinate al mercato.
Per cui una privativa prolungata nel tempo avrebbe come effetto quello di restringere la concorrenza in modo rilevante.
Per questo motivo, nell’ottica di un bilanciamento degli interessi in gioco, la tutela d’autore è stata accordata alle sole opere di design “meritevoli” per il loro valore artistico.
Più complicato è comprendere quando in concreto un modello o un disegno possa essere considerato alla stregua di un’opera tutelata dal diritto d’autore.
Infatti qualsiasi criterio presenta inevitabili margini di discrezionalità.
E’, quindi, opportuno fare riferimento a criteri legati a riconoscimenti di tipo collettivo nell’ambito di mostre, rassegne critiche, esposizioni, ecc…
Quando un elemento di design presenta una particolare capacità distintiva rispetto alla provenienza del prodotto, potrà essere protetto anche come Marchio di Forma.
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