
Registrazione disegni e modelli: come tutelarli
I disegni e i modelli sono tutelabili dal punto di vista del diritto industriale attraverso la registrazione presso l’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La registrazione Nazionale
La domanda di registrazione in ambito Italiano si presenta presso una qualsiasi Camera di Commercio in formato elettronico o cartaceo.
In alternativa è possibile inviare la domanda direttamente all’UIBM per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
La domanda va compilata su un apposito modello messo a disposizione dall’UIBM e deve essere corredata da una serie di documenti:
- riproduzione grafica del disegno o modello
- ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria
- descrizione del disegno o modello
- indicazione dell’inventore.
Attraverso un’unica domanda è possibile richiedere la registrazione di più disegni e/o modelli.
A condizione che appartengano alla medesima classe secondo la classificazione di Locarno.
Questo consente ovviamente di ottenere un risparmio sui diritti di segreteria che vengono corrisposti una sola volta.
Ad esempio: una serie di tavoli e sedie sono registrabili con un’unica domanda.
Lo stesso non vale per una sedia e una lampada che devono invece formare oggetto di due domande distinte.
Lo stesso modello o disegno può, inoltre, presentare più varianti purché:
- si riferiscano allo stesso prodotto
- non differiscano l’una dall’altra in modo sostanziale
Ad esempio: la lampada da tavolo con base di appoggio oppure con clip.
Una volta presentata, la domanda è a disposizione del pubblico insieme alle riproduzioni grafiche o i campioni e alle descrizioni.
L’autore ha la facoltà di escludere l’accessibilità per un periodo non superiore a 30 mesi dal deposito della domanda.
La domanda viene, poi, sottoposta dall’Ufficio a una verifica di tipo tecnico-amministrativo.
In questa fase l’Ufficio può richiedere chiarimenti o approfondimenti a cui si deve rispondere entro 60 giorni, prorogabili fino a sei mesi.
Terminata la fase istruttoria l´UIBM emette un provvedimento di rilascio.
Con la registrazione l’autore acquista i diritti di proprietà industriale sul modello o disegno registrato.
Gli effetti decorrono a partire dal momento in cui la domanda è stata resa accessibile al pubblico.
La tutela ha efficacia per cinque anni dalla data di deposito.
Può essere prorogata sino a un massimo di venticinque anni, previo regolare pagamento dei diritti di rinnovo.
La registrazione Comunitaria
La registrazione del modello o disegno, valida per l’intero territorio comunitario, può essere effettuata presso l’EUIPO l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale.
L’oggetto della tutela e i requisiti sono gli stessi già visti per la registrazione nazionale.
Anche la durata è la stessa: cinque anni, prorogabile sino a venticinque anni.
La particolarità a livello comunitario è rappresentata dal fatto che un modello non registrato, ma dotato di tutti i requisiti per una valida registrazione, forma oggetto di un diritto cd. di privativa da parte del suo autore.
Il diritto di privativa dura per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nell’Unione Europea.
In caso di rifiuto della registrazione è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento.
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