
Diritto D’Autore: condividi nel modo giusto le tue immagini?
La condivisione di immagini e’ un’azione ormai quotidiana che ciascuno di noi compie senza avere sempre presenti gli aspetti che coinvolgono il diritto d’autore.
L’art. 2, n. 7 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 cd. Legge sul Diritto D’autore (LDA) annovera tra le opere protette
le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II
La legge sul diritto d’autore distingue, quindi, tra semplici fotografie e fotografie artistiche.
Rientrano nell’ambito delle fotografie semplici le immagini in cui manca un elemento artistico. Tali opere non sono tutelate dal diritto d’autore ma da un semplice “diritto connesso” concesso in favore di chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo.
I diritti connessi si distinguono in diritti:
- strettamente connessi al diritto d’autore, ossia riferiti sostanzialmente all’uso dell’opera ma che non riguardano l’espressione creativa (produttore di fonogrammi per le opere audio, produttore di opere cinematografiche o audiovisive, interpreti ed esecutori, ecc…)
- concettualmente affini al diritto d’autore, che si riferiscono a opere comunemente giudicate meno creative. Fanno parte di questa tipologia i diritti relativi alle fotografie e ai documentari, a bozzetti di scene teatrali, alla corrispondenza epistolare e ai ritratti, ecc…
I diritti connessi si protraggono per i vent’anni successivi alla produzione della fotografia stessa.
Le fotografie artistiche sono, invece, caratterizzate dalla presenza del requisito della creatività.
Si ritiene che le fotografie artistiche siano caratterizzate da originalità dell’inquadratura o dell’impostazione dell’immagine oppure siano quelle nelle quali si manifesti la capacità del fotografo di suscitare delle emozioni.
Ai sensi dell’art. 87 LDA sono fotografie semplici “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale. Sono immagini ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.
All’autore della fotografia cd. semplice è riconosciuto il diritto di riproduzione, diffusione e vendita della fotografia.
Tale previsione, tuttavia, è soggetta ad alcune eccezioni.
Se le fotografie sono state ottenute nell’ambito di un rapporto di lavoro o di impiego (non deve, quindi, trattarsi necessariamente di un rapporto di lavoro subordinato) allora i diritti competono al datore di lavoro.
Per l’applicazione di tale regola è necessario che le fotografie siano state realizzate nei limiti e all’interno delle finalità del rapporto di lavoro.
Ad es. un fotografo che scatta delle foto durante una sfilata di moda per la propria agenzia e poi, durante il tragitto dalla sfilata, fotografa i monumenti della città. Vanterà, naturalmente, un diritto sulle fotografie dei monumenti, che esulano dalle finalità del rapporto di lavoro e resteranno di sua proprietà.
Quanto detto a proposito dei rapporti di lavoro vale anche nei casi di semplice committenza. Qualora le fotografie abbiano a oggetto “cose in possesso del committente medesimo”; in questo caso al fotografo è riconosciuto un equo corrispettivo.
Gli esemplari delle fotografie devono riportare:
- il nome del fotografo
- della ditta da cui il fotografo dipende o del committente
- la data dell’anno di produzione della fotografia
- il nome dell’autore o dell’opera d’arte fotografata.
Le indicazioni possono essere riportate anche in forma abbreviata.
Il diritto sulle fotografie sorge con la creazione dell’opera stessa. Le informazioni sono richieste esclusivamente per finalità probatorie al fine di poter esercitare i diritti sulle fotografie stesse.
Nel caso, invece, di foto cd. artistiche, al fotografo non sono riconosciuti dei meri diritti connessi ma un vero e proprio diritto d’autore.
La distinzione e’ tutt’altro che irrilevante sul piano pratico se consideri che il diritto d’autore ha un valore economico superiore e che la durata del diritto sulla fotografia permane, ai sensi dell’art. 32-bis LDA, “sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore”.
Sono, infine, escluse dall’ambito di tutela della legge le “fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”.
Una fotografia che appartiene ad altri può essere utilizzata solo con il consenso – mediante ad es. un accordo di licenza o una liberatoria – dell’autore della fotografia o del titolare dei diritti. Di conseguenza per ripubblicare una fotografia (o parte di essa) è necessario prendere contatti con l’autore o con l’agenzia che ne detiene i diritti.
Ai sensi dell’art. 91 LDA, la “riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso”. In questi casi non è necessario il consenso dell’autore della foto ma è dovuto un corrispettivo.
Questo vale anche per la pubblicazione di fotografie semplici (e non artistiche), per le antologie a uso scolastico e per le opere scientifiche o didattiche.
La disciplina giuridica delle fotografie on-line non si differenzia rispetto a quella tradizionale anche se il plagio (ossia l’appropriazione indebita di un’opera d’ingegno altrui al fine di millantarne la paternità, sfruttandone i vantaggi e i diritti) o la contraffazione delle fotografie online sono semplificati dalle nuove tecnologie dell’informazione. In questi ambiti è prassi tutelare le immagini attraverso sistemi di watermark e altre forme di marcatura delle opere, che consentono di associare l’immagine al titolare dei diritti.
Le immagini possono essere utilizzate liberamente se ciò è previsto dall’autore dell’immagine stessa. Sono molto diffuse, a tal proposito, le licenze cd. creative commons.
Sono licenze che nascono dall’esigenza di permettere la libera circolazione del materiale creativo protetto dal diritto d’autore e consentono di riutilizzare gratuitamente le opere e, quindi, anche le fotografie altrui.
Le licenze Creative Commons, attraverso l’uso di apposite icone indicano quali sono le condizioni e le libertà che l’autore concede agli utilizzatori.
A tale proposito è opportuno verificare attentamente la licenza con cui l’opera è rilasciata – ne esistono di sei tipi – e se l’opera possa essere riutilizzata anche per finalità commerciali o solo per usi non commerciali.
Quando le fotografie o le riprese di persone non sono scattate per uso personale ma vengono utilizzate per essere pubblicate in concorsi, mostre, pubblicazioni, internet o per qualsivoglia altro uso pubblico, è necessario che il fotografo, l’operatore o chi organizza l’evento o produce l’audiovisivo si faccia rilasciare una liberatoria.
Si tratta di una dichiarazione scritta con la quale il soggetto autorizza la pubblicazione della propria immagine. Ai sensi dell’art. 96 LDA, infatti “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.
La liberatoria va stilata in duplice copia, l’originale sarà conservato dal fotografo mentre la copia dal soggetto ripreso.
In concreto la liberatoria è un’autorizzazione a utilizzare l’immagine di chi la concede e, dunque, i propri diritti d’autore, esattamente come accade con un contratto di licenza.
La liberatoria non è richiesta nel caso di persone note (politici, attori, cantanti) o anche di persone non note che siano riprese nel corso di pubbliche manifestazioni o comunque in situazioni che possano essere considerate di pubblico dominio.
Ai sensi dell’art. 97 LDA non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata:
- dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto,
- da necessità di giustizia o di polizia,
- da scopi scientifici, didattici o colturali
- quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Ma in concreto quali sono i fatti, gli avvenimenti, le cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico?
Una fiera di paese può essere, ad es. considerata un avvenimento pubblico anche se non in senso stretto. Così come le foto scattate in un mercato o in un raduno sportivo possono essere riprodotte senza liberatoria da parte dei soggetti immortalati, a patto che sia evidente che sono state riprese in quella sede e che il soggetto ritratto non sia isolato dal contesto.
Si può, ad es. esporre in pubblico, senza liberatoria, la fotografia fatta ai parenti della sposa, durante le nozze se si tratta di una cerimonia pubblica (contesto pubblico) e la foto riprende una panoramica dei partecipanti e non ci sono “primi piani”.
Al contrario, se si tratta di un primo piano che isola il soggetto ritratto dal contesto o se la foto è stata ripresa fuori dell’ambito della cerimonia oppure si focalizza su di un viso ben identificabile, allora serve la liberatoria.
Inoltre, se le foto sono state commissionate, dovrà essere concordato con il committente ogni possibile uso delle foto da parte del fotografo.
Se si fotografa, invece, una persona per strada e si vuole esporre la sue foto in una mostra o in un concorso è evidente che sarà necessario ottenerne il preventivo consenso.
Nel caso in cui, invece, si voglia modificare una foto scattata da altri è necessario distinguere tra fotografie semplici e fotografie artistiche.
Mancando, infatti, l’elemento della creatività il fotografo non è titolare di un diritto morale e, di conseguenza, è ammessa la modificabilità della fotografia da parte di soggetti terzi.
Nel caso delle fotografie artistiche, invece, è necessaria l’autorizzazione dell’autore.
È possibile, tuttavia, che le fotografie siano rilasciate con licenze che consentono di modificare l’immagine, come nel caso di alcune delle licenze creative commons di cui si è detto sopra.
Contattami per tutelare le tue immagini.
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Immagine: Andy Warhol