
Diritto d’autore: condividi in modo corretto la musica che pubblichi?
In questo articolo approfondiremo gli ambiti di tutela delle opere musicali e la loro applicazione pratica.
L’ambito di interesse “pratico” nella tutela offerta all’opera musicale consiste nell’utilizzo quotidiano che ognuno di noi fa della musica, a livello privato o pubblico.
Ma cosa distingue l’utilizzo privato da quello pubblico? E quali restrizioni si applicano ai rispettivi usi?
L’art. 2, n. 2 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 cd. Legge sul Diritto D’autore (LDA) include, tra le opere protette “le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale”.
Sono tutelate, quindi, sia le composizioni musicali (ossia linee melodiche, armoniche e, in taluni casi, ritmiche di un brano) sia le parole dell’opera stessa. Generalmente è prevista una tutela differente dei diritti che spettano all’autore della “musica” e all’autore del “testo”, come previsto all’art. 33 LDA e seguenti.
La legge sul diritto d’autore tutela anche la variazioni musicali che, ai sensi dell’art. 4 LDA, sono considerate opere derivate. Ad es. si ha una variazione musicale quando si crea una nuova opera apportando modifiche nella melodia o nel ritmo di un’altra composizione musicale. Un caso specifico di opera derivata è rappresentato dal mash-up, ossia dalla fusione di due brani: in genere, si fonde la linea melodica e armonica di un brano con le parole di un altro.
Ai sensi dell’art. 73 LDA sono riconosciuti agli interpreti ed esecutori dei brani, a prescindere dal fatto che siano anche autori dell’opera musicale, dei diritti cd. connessi, ossia quei diritti riconosciuti a chi, pur non essendo l’autore originale di una determinata opera, vi partecipa da un punto di vista industriale, tecnico o creativo.
I diritti connessi si distinguono in:
- Diritti strettamente connessi al diritto d’autore, ossia riferiti sostanzialmente all’uso dell’opera ma che non riguardano l’espressione creativa
- Diritti concettualmente affini al diritto d’autore, che si riferiscono a opere comunemente giudicate meno creative.
I diritti connessi sono riconosciuti anche al produttore del fonogramma ossia al soggetto che, ai sensi dell’art. 78 LDA, è “la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.
Al produttore competono, inoltre, il diritto di riproduzione del fonogramma (ossia del supporto sul quale è fissata la registrazione dell’opera musicale, anche detto master), di distribuzione dei fonogrammi, di noleggio e di prestito, di messa a disposizione del pubblico.
I diritti del produttore fonografico durano cinquant’anni dal momento della fissazione dell’opera ovvero settant’anni dalla pubblicazione dell’opera stessa.
L’art. 71-sexies LDA prevede che è “consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali”.
L’uso personale consente, quindi, alla persona fisica che abbia acquisito legittimamente il possesso degli esemplari dell’opera o del materiale protetto – oppure vi abbia avuto un accesso legittimo – di effettuare una copia privata, anche solo analogica, e per uso personale “a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti”.
Se, invece, volessimo utilizzare l’opera musicale per uso pubblico (ad es. live, come sottofondo, per segreterie telefoniche o siti internet) dovremmo corrispondere i diritti d’autore.
In Italia la legge sul diritto d’autore stabilisce che l’attività di intermediazione dei diritti d’autore, sotto forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza di opere tutelate è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
L’esclusiva non è però assoluta in quanto è possibile acquistare i diritti d’autore direttamente dall’autore dell’opera o quelli di sincronizzazione musicale direttamente dagli editori o dai produttori.
Nel caso, invece, di opere musicali straniere, specie per utilizzazioni online, la licenza può anche essere acquistata da società di diritto europeo diverse dalla SIAE.
In concreto, se volessimo utilizzare della musica “trovata” online a un video da pubblicare su YouTube o sul nostro sito internet dovremo acquistare i cc.dd. diritti di sincronizzazione, ossia il diritto di abbinare una composizione musicale a fotogrammi o immagini in una qualsiasi produzione audiovisiva, che sia un film, uno spot pubblicitario, un cortometraggio, un video musicale o un sito web.
La licenza di sincronizzazione (synch right license) è concessa dal titolare del diritto (autore o editore dell’opera musicale) all’utilizzatore che ne fa richiesta. Tale licenza si ottiene attraverso una negoziazione diretta con l’autore o, più frequentemente, con l’editore (publisher), ossia chi materialmente la mette a disposizione del pubblico. Anche in questo caso devono essere considerati i cd. diritti connessi. In assenza di tali diritti la sincronizzazione è illecita.
Ci sono dei siti internet che distribuiscono legittimamente musica destinata a essere associata a video da pubblicare sul web.
Rispettando le condizioni generali d’uso di tali siti, che nella sostanza sostituiscono le ordinarie licenze, non si viola alcun diritto.
L’aspetto da tenere sempre in considerazione è che il download di un brano musicale da questi siti non dà automaticamente il diritto a utilizzare la musica per abbinamento a filmati o esecuzioni pubbliche. Per questo è necessario, contestualmente o dopo il download (gratuito o a pagamento che sia) richiedere una licenza per l’utilizzo che se ne desidera fare:
- Download gratuito e licenza royalty-free. Puoi scaricare il brano gratuitamente e puoi richiedere gratuitamente una licenza per utilizzare il brano nella tua produzione. In questo caso il brano è esente dai diritti SIAE.
- Download gratuito e licenza gratuita. Puoi scaricare il brano gratuitamente e puoi richiedere gratuitamente una licenza per utilizzare il brano nella tua produzione. E’ necessario versare i diritti SIAE in determinati casi (duplicazione DVD, proiezioni pubbliche, ecc.) mentre è esente da versamento il caricamento su Youtube.
- Download a pagamento e licenza royalty-free. Puoi scaricare il brano a pagamento e utilizzarlo per l’ascolto privato. Puoi richiedere gratuitamente una licenza per utilizzare il brano nella tua produzione e il brano è esente dai diritti SIAE.
- Download a pagamento e licenza gratuita. Puoi scaricare il brano a pagamento e utilizzarlo per l’ascolto privato. Puoi richiedere gratuitamente una licenza per utilizzare il brano nella tua produzione ma è necessario versare i diritti SIAE in determinati casi (duplicazione DVD, proiezioni pubbliche, ecc.) mentre è esente da versamento il caricamento su Youtube.
La stessa SIAE offre la possibilità di ottenere licenze per musica da abbinare, specificando inoltre che oltre alla licenza SIAE per la musica, se si utilizzano registrazioni originali delle opere (tratte da cd-audio, dvd, siti internet) è necessario contattare preventivamente le case discografiche e ottenere la loro autorizzazione. Il link di riferimento sul sito della SIAE lo trovi qui.
Per diffondere, invece, musica a mezzo radio all’interno di un esercizio commerciale, è necessario pagare la licenza per la musica d’ambiente alla SIAE o, comunque, al titolare dei diritti sulla musica che si vuole diffondere o a chi lo rappresenta.
Occorre, inoltre, nella maggior parte dei casi perfezionare un contratto di licenza per l’utilizzo dei cc.dd. diritti connessi anche con la SCF – Società Consortile Fonografici e/o con una delle altre collecting society che, a seguito della liberalizzazione del mercato, operano in Italia.
L’elenco di tali società è disponibile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’editoria.
Come vedi anche la condivisione di un brano all’interno del tuo sito web richiede il rispetto delle norme dettate in materia dalla legge sul diritto d’autore.
Se vuoi sapere come condividere in modo corretto le immagini che pubblichi leggi il mio post sull’argomento e poi contattami.