
Direttiva Omnibus: cosa cambia per gli e-commerce
Anno Nuovo, Direttiva Nuova!
Non proprio nuovissima ma lo scorso 1° dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Il Decreto apporta rilevanti modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e ha lo scopo di ampliare la tutela concessa ai consumatori, in linea con le disposizioni contenute nella Direttiva “Omnibus”. Le previsioni del nuovo Decreto Legislativo riguardano, tra le altre cose:
- i contratti tra consumatori e professionisti contenenti clausole vessatorie
- le pratiche commerciali scorrette
- le condotte di concorrenza sleale
- la diffusione di comunicazioni commerciali non veritiere

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Cosa prevede la Direttiva Omnibus
Si amplia la definizione di pratica ingannevole, in cui si include anche il caso di promozione di un bene come identico a un altro bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante il primo sia significativamente diverso per composizione o caratteristiche dal secondo. Anche l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli ai sensi dell’art. 23 del Codice del Consumo si allarga. Sono incluse:
- la mancata indicazione chiara di annunci pubblicitari a pagamento volti a ottenere una migliore classificazione dei prodotti
- la rivendita di biglietti per eventi acquistati tramite strumenti automatizzati
- l’utilizzo da parte dei professionisti di recensioni false o di cui non sia stata previamente verificata l’autenticità
Sono, inoltre, incluse tra le informazioni considerate ingannevoli, in aggiunta a quelle relative al prodotto o servizio in sé, anche tutte le indicazioni relative alle caratteristiche dell’offerente.
La direttiva Omnibus introduce anche il nuovo articolo 17-bis nel Codice del Consumo. L’articolo prevede che tutti gli annunci di riduzione del prezzo di un prodotto o di un servizio dovranno obbligatoriamente indicare quello praticato nei trenta giorni precedenti alla data della riduzione.
Ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni o dei i prodotti agricoli e alimentari deperibili.
Altra modifica importante: viene esteso a trenta giorni il termine concesso ai consumatori per esercitare il diritto di recesso nei contratti conclusi durante visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e nel caso di escursioni organizzate per vendere prodotti.
Le Sanzioni della Direttiva Omnibus
Anche il regime sanzionatorio nei confronti dei professionisti che violano le norme del Codice del Consumo a tutela dei consumatori diventa più severo.
Tra le modifiche più rilevanti si prevede:
• sanzione da 5.000 euro a 10 milioni in caso di violazioni in materia di clausole vessatorie
• il limite massimo edittale della sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in caso di pratica commerciale scorretta e di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti passa da 5 a 10 milioni di euro.
Le sanzioni possono arrivare a un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo e, in assenza di dati sul fatturato, la sanzione può arrivare fino a 2 milioni di euro.

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Direttiva Omnibus e Marketplace
La Direttiva Omnibus interviene anche sui “marketplace”, ossia le piattaforme di vendita online che ospitano più venditori.
Quando è fornita la possibilità al consumatore di cercare prodotti offerti da venditori diversi sulla base di una ricerca attraverso una parola chiave, una frase o altri dati si devono fornire informazioni in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca. E all’importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri.
Quindi le condizioni generali di vendita devono spiegare al consumatore i criteri alla base dei risultati ottenuti dalla ricerca.
Ad es. se alcuni criteri di ricerca, come il costo o la disponibilità dei prodotti hanno prevalenza rispetto ad altri criteri. E indicare se i prodotti che costano di meno sono posizionati “meglio” nei risultati di ricerca presentati all’utente.
Cosa devi fare per essere in regola con la Direttiva Ominibus
Primo adempimento Indicare il prezzo scontato e quello applicato nei trenta giorni precedenti. Non è una regola nuova per chi vende prodotti in saldo o scontati ma è sempre importante ricordarlo. E’ una garanzia di trasparenza.
Secondo adempimento In caso di pubblicazione di recensioni esplicitare in modo chiaro come sono raccolte le recensioni e come si garantiscono che queste recensioni provengano da persone reali che hanno effettivamente acquistato il prodotto o il servizio.
Quindi, nelle condizioni di vendita, dovrai indicare se pubblichi tutte le recensioni che ricevi; se esiste un filtro nella valutazione delle recensioni da pubblicare, se le recensioni provengono effettivamente solo da chi ha acquistato il prodotto o il servizio oppure anche da chi lo ha ricevuto in omaggio.
Che poi se pubblichi recensioni non autentiche non solo ti esponi al rischio di inutili contenziosi ma la sanzione che rischi va da € 5.000,0 a 5 milioni, come previsto per le pratiche commerciali scorrette.
Se poi a vendere è un privato e non un’azienda è fondamentale che nelle condizioni di vendita sia specificato che alla vendita non si applicano le garanzie previste dal Codice del Consumo. Infatti il Codice del Consumo si applica solo alla vendita tra professionisti e consumatori.
Questo vuol dire che nella vendita tra privati non si applica, ad esempio, il diritto di recesso. Il nuovo Decreto Legislativo prevede, infine, il diritto dei consumatori di rivolgersi al giudice ordinario per contestare le pratiche commerciali sleali dei professionisti.
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Giab
Totalmente inapplicabile la norma sugli sconti. Basterà chiudere una inserzione e farne un nuova. l’Europa produce norme totalmente idiote.
Avv. Silvia Di Virgilio
La Direttiva Omnibus non è incentrata esclusivamente sugli sconti ma disciplina anche altri aspetti. Non si tratta solo di inserzioni ma di prezzi pubblicati su e-commerce o marketplace che devono essere indicati correttamente. Tra l’altro indicare il prezzo scontato e quello originale è una disposizione che è in vigore in Italia dal 1998. Spesso i Regolamenti Europei hanno delle criticità ma in questo caso direi che questa direttiva è in linea con le pratiche commerciali corrette che sono già in vigore in Italia.