Denigrazione commerciale tramite Facebook

DENIGRAZIONE COMMERCIALE TRAMITE FACEBOOK LEXAROUND ME MILANO

Denigrazione commerciale tramite Facebook

La sentenza n. 2533 del 1 marzo 2017 pronunciata dal Tribunale di Milano stabilisce che rientra nella fattispecie di denigrazione commerciale la pubblicazione su Facebook di commenti dispregiativi e lesivi dell’immagine di un concorrente.

Ai sensi dell’art. 2598, n. 2, c.c. costituisce denigrazione commerciale la diffusione da parte di un imprenditore di notizie relative ad un proprio concorrente idonee a influire negativamente sul giudizio del pubblico. Le notizie devono essere idonee a causare, anche solo potenzialmente, un danno concorrenziale che si traduce, nella sostanza, in maggiori difficoltà sul mercato (perdita di clientela o di fornitori, ricadute sull’organizzazione dell’impresa).

Le condotte denigratorie possono concretizzarsi, infatti, anche in una serie di dichiarazioni offensive dell’attività commerciale del concorrente anche se pubblicate su un profilo Facebook personale ma riconducibile al titolare dell’esercizio commerciale concorrente.

Nel caso di specie, le dichiarazioni contestate consistono in due “Comunicati” diffusi sui profili Facebook nei quali la titolare della pagina interpretava la scelta del suo concorrente di esporre i propri prodotti presso un corner di una catena di distribuzione commerciale

“come sintomo di un decremento della qualità dei suoi prodotti, che si troverebbero ora in un supermercato”.

Con ciò dimostrando che

“il loro prodotto è da grande distribuzione” e minacciava che “se non porrete fine alle infondate chiacchiere che ci riguardano e qualora dovessimo riscontrare ‘intoppi’ nello svolgimento della nostra attività lavorativa che riterremo essere frutto di vostre azioni e strategie atte a danneggiarci provvederemo a ‘condividere’ con i molti ‘amici’ che abbiamo in comune (e non parliamo ovviamente solo di fb) le fotografie in nostro possesso che ritraggono molto chiaramente I VOSTRI CAPI IN FASE DI CONFEZIONAMENTO PRESSO GLI SQUALLIDI NEGOZIETTI CINESI MILANESI ai quali vi affidate”.

Arrivando addirittura – nei vari commenti seguiti a detto post – a esprimersi in termini offensivi nei confronti di soggetti riferibili a parte attrice (“Squit Squit alla Culona … a Miss Tramezzino … che ormai sono fonte di barzellette peggio dei carabinieri!!! Ahahah”) e definendo la collezione del suo competitor “Fondi di magazzino Collection”.

E’ pacifica l’idoneità di Facebook a conferire ai post pubblicati quella “diffusività” richiesta per l’integrazione dell’illecito di concorrenza denigratoria.

E a nulla vale il tentativo di sostenere la mancanza di “diffusività” delle dichiarazioni in oggetto poiché – nel caso di specie – i profili Facebook in questione avevano pochi amici oppure si concretizzavano in “valutazioni e sfoghi personali per l’instaurazione di procedimenti cautelari che hanno preceduto il giudizio di merito”.

Le modalità di funzionamento del social network permettono, infatti, la visibilità dei messaggi  a prescindere dal fatto di essere “amici” del titolare della pagina in cui compaiono, in quanto un profilo c.d. “aperto” sarebbe visionabile dall’intera comunità del social network.

Peraltro, la capacità diffusoria del social network è stata pacificamente riconosciuta da plurima giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affermato come Facebook costituisca luogo e mezzo di divulgazione di contenuti anche in tema di ingiuria e diffamazione, in quanto “luogo aperto al pubblico” (Cass. pen., 11 luglio 2014, n. 37596) nonché ritenuto oggetto di concorrenza sleale confusoria (Trib. Torino, ord. 7 luglio 2011).

Chi sono:

Scrivi un commento

SEGUI #LEXAROUNDME