
Coronavirus e Pandemia: posso risolvere il contratto per causa di forza maggiore?
L’evoluzione giornaliera delle legislazione di emergenza comporta la necessità di considerare attentamente il contenuto dei propri contratti commerciali allo scopo di porre in essere la migliore tutela in vista della completa ripresa della nostra economia.
In tale contesto e con l’elevazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità della situazione sanitaria da epidemia a pandemia, ci si chiede se i nostri contratti possono essere risolti – ad esempio – per causa di forza maggiore.
Cosa succede ai miei contratti?
La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata l’11 aprile 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765 (in vigore anche per la Cina).
All’articolo 79 sono previste le tre caratteristiche che devono essere presenti affinché la clausola di forza maggiore possa trovare applicazione:
- l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato
- la non prevedibilità dell’evento al momento della stipula del contratto
- l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Dimostrando l’esistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore.
La Convenzione richiede, in ogni caso, una dichiarazione e una comunicazione agli interessati che potrebbero contestare l’esistenza di condizioni di esonero. Di fatto, quindi, nessuna certezza e la necessità di analisi caso per caso.
E in Italia?
In Italia il concetto di forza maggiore è individuato – per sommi capi – dall’art. 1467 c.c. (rubricato “contratto con prestazioni corrispettive”). La norma riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sua sfera d’azione.
Se l’epidemia o la pandemia è prevista quale causa di forza maggiore nell’ambito del contratto, ciascuna parte può agire direttamente per la risoluzione. Di norma, nel caso in cui l’evento epidemico non sia previsto nelle condizioni generali di contratto quale legittima causa per la risoluzione la considerazione di un evento quale causa di forza maggiore è demandato all’autorità giudiziaria.
Anche nella prassi internazionale avvenimenti “straordinari ed imprevedibili” sono definiti come cause di forza maggiore (esempi di ciò sono i terremoti, gli uragani, le guerre, le ribellioni, ecc.).
Si tratta quindi, in tutti i casi, di quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata che determinano un impedimento all’esecuzione del contratto. Che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della stipula del contratto.
A livello internazionale sono abbastanza frequenti clausole standard che prevedono, quali cause di “forza maggiore”:
- eventi meteorologici estremi
- sommosse
- guerre o invasioni
- azioni governative o normative, compresi scioperi
- terrorismo o l’imposizione di un embargo.
Meno comune è trovare clausole che contemplano un’emergenza sanitaria globale, una pandemia o un’epidemia come un evento di forza maggiore.
Nel caso del Covid-19, con il passaggio alla classificazione di pandemia da parte dell’OMS, è probabile che l’emergenza possa ritenersi individuare una causa di forza maggiore invocabile per la risoluzione del contratto.
Ogni clausola contrattuale deve comunque essere interpretata sulla base della Legge che regola il contratto. Nonché dalle prescrizioni di emergenza e restrizioni poste in essere nel luogo ove il contratto deve essere eseguito.
E’ importante quindi valutare ogni caso in base alla Legge applicabile al contratto e alla legislazione di emergenza resa operativa nel medesimo ordinamento.
E’ sempre consigliabile procedere per iscritto a ogni comunicazione relativa al contratto.
Sulla base della normativa italiana, occorre considerare anche l’ultimo comma dell’art. 1467 c.c.
In base al quale
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Ne deriva che, a prescindere dalla mera applicazione del diritto, un buon rapporto contrattuale potrà essere regolato anche con deroghe alle condizioni generali stabilite al momento della stipulazione.
Allorché le parti riescano ad avviare un utile confronto che tenga in considerazione la criticità del momento attuale.
E’ quindi chiaro che in una situazione di incertezza laddove il mantenimento dei rapporti commerciali è importantissimo in vista della ripresa dell’economia e di tutte le imprese del territorio è sommamente importante valutare le singole azioni individuali.
Anche nell’ambito dei rapporti commerciali laddove non si tratta di “litigare” per avere ragione ma di trovare la migliore soluzione affinché – trascorso il momento di crisi – ognuno possa riprendere la propria attività dando seguito agli impegni presi con tutto l’impegno necessario.
Leggi anche il Post “Il contratto ai tempi del Coronavirus” per scoprire cosa puoi fare con i tuoi contratti.
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