
Contraffazione del marchio e concorrenza sleale
Il Tribunale di Milano con la Sentenza n. 13395 del 5 dicembre 2016 ha stabilito che quando i servizi commercializzati da due soggetti diversi – nel caso di specie società entrambe attive nel settore delle consegne espresse – sono assolutamente sovrapponibili non solo come settore merceologico ma anche come pubblico di riferimento e segmento di mercato, è sufficiente anche una tenue somiglianza tra i rispettivi marchi per ingenerare confusione.
Infatti, quando i servizi commercializzati sono assolutamente sovrapponibili, trattandosi in entrambi i casi di capi di spedizione su tutto il territorio nazionale e internazionale, la possibilità che il pubblico creda che i servizi provengano dalla medesima impresa, o eventualmente da imprese economicamente legate tenuto conto della identità dei segni -sotto il profilo visivo, grafico e concettuale- e della sovrapponibilità dei servizi- è estremamente elevata.
L’attività illecita consistente nell’usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l’uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall’imprenditore concorrente, può essere dedotta sia a fondamento di un’azione a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio che di un’azione personale per concorrenza sleale, quando quel comportamento abbia creato confusione tra i rispettivi prodotti.
In virtù del principio dell’unitarietà dei segni distintivi il divieto di utilizzo di marchio simile può estendersi:
- alla denominazione sociale, nell’ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, non è lecito inserire nella propria ditta o denominazione sociale una parola che già faccia parte di marchio di altro imprenditore
- ai marchi
- al nome a dominio