Contitolarità del marchio

Contitolarità del marchio

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Contitolarità del marchio, ossia quando il marchio appartiene a più soggetti.

Cosa succede se il marchio appartiene a più soggetti?

L’art. 6 del Codice della Proprietà Industriale, rinvia espressamente alla disciplina del Codice Civile e stabilisce che

“le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili”.

Nell’applicare le norme del Codice Civile – gli articoli 1100 e seguenti sulla comunione – sui diritti di proprietà industriale non si può non tenere conto delle peculiarità di questi diritti sui beni immateriali.

In caso, infatti, di diritto appartenente a più soggetti tutti possono indistintamente, purché sempre nell’interesse di tutti, presentare:

  • la domanda di brevetto o di registrazione
  • la successiva domanda di rinnovo
  • tutti i procedimenti di fronte all’Ufficio Italiano brevetti e marchi, compresa anche l’opposizione alla registrazione di marchi.

Quest’ultima, anche se non espressamente elencata nella disciplina codicistica, è comunque considerata un atto conservativo.

In quanto è un atto compiuto da un contitolare nell’interesse di tutti, quindi per finalità di conservazione del bene comune.

La Corte di Cassazione, con riguardo all’applicabilità della disciplina della comunione in materia di diritto industriale, ha ritenuto espressamente che in caso di azione risarcitoria per lesione di un diritto tale azione abbia natura personale.

E quindi non dia luogo a ipotesi di litisconsorzio necessario, quando tutte le parti devono essere coinvolte per forza.

E tanto meno a carenza di legittimazione, né da lato attivo, né da quello passivo, anche in caso di pluralità di soggetti contitolari o corresponsabili.

In materia di brevetti, nel caso di invenzione industriale dovuta a più autori, salvo che ci siano diversi accordi tra le parti, opera la presunzione di parità delle quote, di cui all’articolo 1101 cod. civ.

E, quindi, si applica il criterio della libera cedibilità delle stesse.

Dal momento che il comunista non può alterare la destinazione della cosa comune o impedirne agli altri il godimento, qualora non sia stato autorizzato dagli altri contitolari non può sfruttare unilateralmente l’invenzione. E non può nemmeno cedere a terzi la licenza di sfruttamento del brevetto, in quanto quest’ultima implica la facoltà tipica del titolare del brevetto di vietare ad altri l’utilizzazione della stessa idea.

Questo priverebbe, quindi, gli altri contitolari del diritto di esclusiva.

Di tale licenza può disporre, infatti, la comunità dei contitolari secondo le regole della comunione classiche.

Quindi se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti tutti possono agire nell’interesse comune a protezione del marchio o dell’invenzione ma non è mai consentito sfruttarla unilateralmente o cederla a terzi senza il consenso dei titolari. 

Se vuoi approfondire gli argomenti trattati in questo Post leggi gli articoli della sezione Marchi.

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