Post 4. Il Codice del Consumo dalla parte dell’azienda. Il recesso.

Il Codice del Consumo dalla parte dell'azienda. Il recesso, le sue regole e le modalità di esercizio commentate su Lex Around Me.

Post 4. Il Codice del Consumo dalla parte dell’azienda. Il recesso.

Nei contratti con i consumatori, laddove è previsto, si applica il diritto di recesso, ossia il “ripensamento” entro un dato intervallo di tempo.

L’art. 52 del Codice del Consumo stabilisce che il consumatore abbia a disposizione 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali “senza dover fornire alcuna motivazione” e senza, normalmente, dover sostenere dei costi per l’esercizio del diritto.

Con riferimento ai costi, il diritto di ripensamento può prevedere che il consumatore debba sostenere il costo diretto della restituzione dei beni. Fatto salvo quando il professionista abbia concordato che il costo sia a suo carico ovvero abbia omesso di informare il consumatore che è tenuto, in caso di esercizio del diritto di recesso, a sostenere il costo “diretto” della restituzione.

In pendenza del termine per il recesso, le parti possono adempiere ai rispettivi obblighi, fatto salvo il caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, rispetto ai quali il professionista non può accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni (dalla conclusione del contratto se riguarda servizi, ovvero dal giorno di acquisizione del possesso fisico se riguarda beni) né può presentarli all’incasso prima che sia decorso il tempo previsto per la decisione del recesso.

L’art. 53 del Codice del Consumo prevede una “sanzione” qualora il professionista abbia omesso di indicare le informazioni sul diritto di recesso.

In questo caso il termine di 14 giorni che il consumatore avrebbe avuto viene ulteriormente elevato con 12 mesi aggiuntivi.

Se entro il termine di 12 mesi dalla data in cui sarebbe decorso il diritto di recesso (di cui il consumatore non è stato informato), il professionista fornisce al consumatore le informazioni dovute, dal giorno successivo alla comunicazione decorrono i 14 giorni.

Per poter facilitare l’esercizio del diritto di recesso, il professionista può rendere disponibile sul suo sito web (o altro a condizione che sia a lui collegato) un modello o un form attraverso la compilazione dei quali il consumatore può trasmettere per via elettronica la sua decisione di recedere. In questi casi il professionista deve comunicare senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

Il rimborso è eseguito con “lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che non debba sostenere alcun costo in conseguenza del rimborso”.

Se il pagamento era stato eseguito dal consumatore con effetti cambiari ove questi non fossero stati portati all’incasso, il professionista ha l’obbligo di restituirli.

L’art. 56, comma terzo, prevede una disposizione particolare che cautela il professionista dalla situazione in cui il consumatore potrebbe ottenere il rimborso trattenendo presso di sé i beni. In questa situazione il professionista “può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima”.

Con riguardo agli obblighi del consumatore, questi è anzitutto tenuto alla restituzione dei beni. Si consideri il diverso regime degli effetti del recesso a seconda che si receda da un contratto relativo a beni o a servizi. Difatti, l’obbligo restitutorio sorge solo come conseguenza dello scioglimento di un contratto “riguardante la vendita di beni”, mentre nel caso di prestazione di servizi nessuna obbligazione si pone in capo al consumatore anche quando vi sia stata già fruizione dello stesso.

La restituzione deve avvenire, senza ritardo e, in ogni caso, entro 14 giorni dalla data della comunicazione al professionista del recesso. Prima della scadenza, il consumatore può procedere direttamente alla restituzione. Questa deve avvenire nei confronti del professionista (nella sede o luogo indicato nell’informazione fornita) ovvero presso un terzo autorizzato dal professionista alla ricezione dei beni.

È prevista anche l’ipotesi in cui della restituzione si faccia carico direttamente il professionista, ritirando i beni presso il consumatore. In queste ipotesi il professionista ritira i beni a sue spese se i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

Il recesso non si applica ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali o per quelli a distanza in base ai quali il consumatore deve pagare una somma non superiore a 50 euro, importo reputato modesto e tale da costituire un “rischio” sostenibile da parte del consumatore.

Naturalmente per evitare eventuali comportamenti elusivi da parte del professionista quando l’entità dei pagamenti del consumatore viene “costruita” frammentandola in “micro” pagamenti inferiori ai 50 euro con contratti stipulati contestualmente, al fine di prevedere pagamenti superiori a tale cifra, tornano ad applicarsi le disposizioni sull’obbligo informativo, recesso, ecc..

L’esclusione del diritto di recesso è esclusa anche in caso di:

  • fornitura di beni sigillati che non si prestino a essere sostituiti per motivi igienici o connessi con la tutela della salute e che siano stati aperti dopo la consegna
  • fornitura di beni che dopo la consegna risultino per loro natura inscindibilmente mescolati con altri beni
  • la fornitura di bevande alcoliche da consegnare non prima di 30 giorni dalla stipula il cui prezzo dipenda da fluttuazioni sul mercato finanziario che il professionista non può controllare
  • i contratti stipulati in occasione di aste pubbliche
  • le forniture di servizi di noleggio di autovetture

Caso a sé sono le forniture di “contenuto digitale” su supporto non materiale in cui l’interesse a ricevere subito l’esecuzione (iniziata con l’accordo espresso del consumatore) comporti un “prezzo” ulteriore da corrispondere, ossia la sua accettazione espressa della conseguente perdita del diritto di recesso.

Le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso sono ripartite tra le parti.

Con riferimento alla posizione del professionista, il principale obbligo che lo riguarda concerne la restituzione delle somme ricevute dal consumatore, comprese – se erano previste – le spese di consegna. La restituzione deve avvenire “senza indebito ritardo” e, comunque, entro 14 giorni dal giorno in cui il professionista è informato del recesso del consumatore.

Il termine di 14 giorni è solo indicativo e non ci sono preclusioni a verificare se il professionista avrebbe potuto effettuare il rimborso più celermente.

 

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